ARTICOLI PIROTECNICI



Il Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di recepimento della direttiva 2007/23/CE, all’art. 3 ha definito una nuova classificazione dei prodotti pirotecnici dividendoli in 3 gruppi:

a)    FUOCHI D’ARTIFICIO;
b)    ARTICOLI PIROTECNICI TEATRALI;
c)    ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI.

Questi a loro volta sono suddivisi in ulteriori categorie ed in generale sono classificati dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione e livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.

a) fuochi d'artificio:
categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;
categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana.
b) articoli pirotecnici teatrali:
categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.


All’art. 5 sono stati individuati i limiti di età per la vendita degli artifici pirotecnici in rapporto alla categoria di appartenenza del prodotto ed alla sua pericolosità.

REQUISITI PER L'ACQUISTO DA PARTE DEL PRIVATO
•    EU categoria 1,  maggiori di 14 anni
•    EU cat. 2,  maggiori di 18 anni
•    EU cat. 3,  maggiori di 18 anni, con permesso di porto d'armi o nulla osta rilasciato dal questore
•    EU cat. 4, maggiori di 18 anni con conoscenze specialistiche (abilitazione allo sparo)

REGISTRAZIONE DELL'OPERAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE
•    EU cat.1 ......  NO
•    EU cat.2  .....  NO
•    EU cat.3  .....  SI
•    EU cat.4  .....  SI

LICENZA PER LA DETENZIONE E VENDITA
•    Cat. V.C  NO fino a 10 KG QEN.  oltre .........SI 
•    Cat. V.D  NO fino a 25 KG QEN.  oltre .........SI
•    Cat. V.C  ...................................................SI
•    Cat. IV   ....................................................SI 

Le norme sono e saranno operative:

•    dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 ossia a rischio potenziale basso, medio e medio elevato;
•    dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 ossia a rischio potenziale elevato e per gli articoli pirotecnici teatrali.
•    Dal 4 luglio 2017, anche ai fini dello smaltimento delle scorte dei prodotti, sarà pienamente in vigore la nuova disciplina relativa  all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Successivamente il Ministero dell’Interno in data 9 agosto 2011 ha emanato il Decreto attuativo dell’art.18 del D.Lgs. 58 (G.U. 26 agosto 2011 n.198), per effetto del quale ha riclassificato tutti prodotti pirotecnici già riconosciuti che in precedenza non erano considerati dalla legge prodotti esplodenti tra quelli esplodenti, a seconda della tipologia, nella IV categoria o nella V categoria gruppi  “C” o “D” o “E”, previste dalle leggi di pubblica sicurezza, definendo pertanto le necessarie corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall’art. 82 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973.
Consentendo la vendita dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppi “C”, “D” ed “E” - ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, nonché degli artifizi di IV e V categoria gruppo “C”, necessitano inoltre, della registrazione degli estremi dei documenti esibiti, da parte del venditore sul registro di carico e scarico, ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all’art. 108 del relativo Regolamento. Occorrerà, altresì, la denunzia da parte dell’acquirente ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale, è stata inserita in calce all’allegato A del Reg. T.U.L.P.S.   la tabella di corrispondenza tra le categorie previste dall’articolo 3, sopra riportato e quelle di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall’articolo 82 del citato Regolamento:

 

FUOCHI D’ARTIFICIO
 CAT. 1 EU V - GRUPPO  “ E” [se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato d’argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica]
V - GRUPPO  “ D”                   
(presentano un rischio potenziale estremamente basso, un livello di rumorosità trascurabile, sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, comprendono i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione)
 
Vendita a maggiori di 14 anni

(non va registrato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.,)

 CAT. 2 EU V - GRUPPO  “ C”   
V - GRUPPO “D” [se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg - se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a 120 gr (se singoli coni non superiore a 60 gr)]
(presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità, sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati)   
Vendita a maggiori di 18 anni

(non va registrato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.,)

 CAT. 3 EU IV - medio potenziale – (presentano un rischio potenziale medio, sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici - in grandi spazi aperti - il livello di rumorosità non é nocivo per la salute umana) (deve essere annotato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.,) Vendita a maggiori di  18 anni + porto armi o nulla osta Questura
 CAT. 4 EU IV -  elevato potenziale (PCS)
(comunemente noti quali fuochi d’artificio professionali, presentano un rischio potenziale elevato, sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche (abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/40, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica), il livello di rumorosità non é nocivo per la salute umana)         (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013)                      
Vendita a magg. 18 anni con conoscenze specifiche(abilitazione allo sparo ex art.101 TULPS)
(deve essere annotato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.)

 

 ARTICOLI PIROTECNICI TEATRALI
 CAT.  T1 V - GRUPPO  “C” –  (per uso scenico, presentano un rischio potenziale ridotto)     (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013)      (non va  annotato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.)  Vendita a magg. di anni 18 con documento
 CAT.  T2 IV - GRUPPO “C” –  (professionali per uso scenico, sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche (abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/40, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica)  (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013)  Vendita a magg. di 18 anni con conoscenze specifiche (abilitazione sparo ex art.101 TULPS)

 

ALTRI  ARTICOLI  PIROTECNICI
CAT.  P1 V - GRUPPO  “E”  [air bag - pretensionatori - generatori di gas - attuatori pirotecnici - tagliatavi]
V - GRUPPO “D” [dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano]
V - GRUPPO  “C”  [dispositivi illuminanti di superficie]      
(articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, presentano un rischio potenziale ridotto)  
                     (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013) 
Vendita a maggiori di anni 18

(non va registrato ex art. 55 T.U.L.P.S.)
CAT.  P 2 V - GRUPPO  “B”  [ritardi pirotecnici - accenditori elettrici e no - miccia a lenta e rapida combustione – miccia istantanea non detonante - miccia di accensione a rivestimento]
IV  [petardi per ferrovia - semilavorati per fuochi pirotecnici - dispositivi illuminanti di superficie]
(articoli pirotecnici professionali - diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali - sono destinati alla manipolazione/uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche (abilit. Art. 101 del R.D. n. 635/40).
Vendita a magg. 18 anni con conoscenze specifiche (abilitaz. allo sparo, ex art.101 TULPS)
(registrato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.)

                   ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
                           NON MUNITI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli artifizi pirotecnici di IV e V categoria - gruppo “C” - possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate - oltre alle generalità complete degli acquirenti - anche tutte le altre indicazioni di cui all’art. 108, comma 1 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Ciò, fatte salve le deroghe previste dal regime “transitorio”.
Regime di vendita delle scorte - Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Tabaccai, giornalai, supermercati ed altri esercizi possono vendere ai maggiori di 18 anni e  senza obbligo di rietichettatura secondo la nuova normativa europea,  le scorte di prodotti di cui all’art.3 del DM 9 agosto 2011 lett.b) c) d) ossia  appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D, E.
Si richiama l’articolo che individua i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la ripartizione che segue:
b)    nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota b) del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 1973;
c)   nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d)   nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”.
Quanto sopra detto vale, quindi, per prodotti del tipo: “fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose, ecc”. Tali prodotti pirotecnici, secondo la nuova classificazione, appartengono alla V categoria del Gruppo D.
E’ fondamentale che il dettagliante, tramite le schede tecniche prodotto ed avvalendosi del fabbricante od importatore,  si accerti che i  manufatti scoppiettanti, crepitanti o fischianti quali “petardi “ o “razzi”, appartengano alla giusta categoria (V gruppo C , V gruppo D).
Se così non fosse o se il manufatto appartenesse alla IV categoria, egli dovrà restituirlo al fornitore o distruggerlo secondo le norme previste.
Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali, la cui  vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.
In questa categoria sono annoverati tutti i grandi fuochi a partire dalle sfere pirotecniche fino alle granate cilindriche da mortaio, ecc.

 

Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Vendibili ai maggiorenni, i dettaglianti li possono acquistare solo se “riclassificati” dall’importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l’appartenenza alla V categoria gruppo D o gruppo E, sebbene ancora etichettati come “declassificati”. Il grossista intermediario deve a sua volta garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere, rivendere.
In caso di violazioni scattano le sanzioni in materia di commercio abusivo di materiali esplodenti (art. 678 c.p.)  e quelle previste  all’art. 55 del T.U.L.P.S in materia di  competenza, rilascio, validità temporale nulla osta e acquisto di esplosivi.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Nel rispetto delle norme antincendio agli esercizi commerciali è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E.
E’ esclusa la detenzione dei prodotti riclassificati ed appartenenti alla categoria IV, ossia  degli artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” o del tipo “RAZZO” che sono destinati esclusivamente ad uso professionale.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Gli esercizi commerciali possono detenere:
-    fino a 25 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo D
-    non oltre 10 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo E
Per artifizi di IV e V categoria gruppo “C” è sempre vietata la vendita ambulante. Che è  invece consentita a quelli in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria - gruppo “D” ed “E” - per i quali, in generale, non occorre licenza di P.S. (articolo 98 Reg. T.U.L.P.S.) per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di:
-    kg 25 netti di manufatti della V categoria - gruppo “D”
-    kg 10 netti di manufatti della V categoria - gruppo “E”.
tale commercio ambulante è comunque vincolato al rispetto del primo comma  dell’articolo 97 del Reg. T.U.L.P.S. che per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo “D” superiore a kg 5 - è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.


                  ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA
                          DOTATI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA

Regime di vendita
I manufatti riclassificati possono vendersi ai maggiori di 18 anni ed ai pirotecnici abilitati, mentre  per i gestori di attività commerciali non sussiste obbligo di rietichettatura.
I titolari di licenza di minuta vendita, poiché devono registrare le operazioni giornaliere, provvedono all’aggiornamento del registro nel caso di vendita di prodotti riclassificati appartenenti alla IV categoria (artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art. 5, comma 5, del DLGS 4 aprile 2010, n. 58,  destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo “RAZZO”, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo) ed alla V gruppo C.
Regime di detenzione
Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011 costituenti scorte
Come risulta dalla documentazione fiscale continuano ad essere detenuti se considerati non esplodenti, fino ad esaurimento, alle stesse condizioni di deposito previste prima dell’11 settembre.
Prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
In base alle disposizioni transitorie e finali del DM 9 agosto 2011, entro l’11 settembre 2012, dovranno essere aggiornate le licenze degli esercizi già autorizzati alla vendita di tali manufatti con l’indicazione della V categoria gruppo D ed E.
In attesa dell’aggiornamento dei titoli di polizia, i titolari delle suddette licenze continueranno a detenere i manufatti della categoria V gruppo C o della IV purché in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria.
La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo D e E - fino all’aggiornamento della licenza è ammessa nelle stesse quantità previste per i “declassificati”.

 

FUOCHI D’ARTIFICIO DI LIBERA VENDITA - D.L.vo n. 58/2010 – Art. 5
Ambulante in possesso della licenza commerciale.

(non va registrato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.,)
CATEGORIA 1 EU   -     V - GRUPPO “D” – “E”
fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini (cipolline) da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose ecc.
maggiori di 14 anni solo per  “V-D”  “V-E”

è sempre vietata la vendita ambulante degli artifizi di  CAT. 3 - IV e di CAT. 2 - V  GRUPPO “C”

per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 5 netti di manufatti della V categoria - gruppo “D”  e kg 10 netti di manufatti della V categoria - gruppo “E”.
CATEGORIA 2 EU   -     V - GRUPPO “D”
“riclassificati” nella V categoria, gruppo “D” POSSONO essere venduti anche se riportano le diciture “Prodotto declassificato di libera vendita” e “Vendita consentita ai maggiori di anni 14?, a patto che il negoziante dimostri di averli acquistati prima dell’11 settembre 2011.
Art. 97 comma 1 del Reg. T.U.L.P.S. - per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo “D” superiore a kg 5 - è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

maggiori di 18 anche per:    “V-D”

 

FUOCHI D’ARTIFICIO DI LIBERA VENDITA - D.L.vo n. 58/2010 – Art. 5

Negoziante non in possesso di licenza di P.S. (tabaccai, supermercati, giornalai)

(non va registrato sul registro ex art. 55 T.U.L.P.S.,)
CATEGORIA 1 EU
V - GRUPPO “D” – “E”
fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini (cipolline) da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose ecc.
maggiori di 14 anni solo per  “V-D”  “V-E”

per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 5 netti di manufatti della V categoria - gruppo “D” e kg 10 netti di manufatti della V categoria - gruppo “E”. CATEGORIA 2 EU
V - GRUPPO “C” – “D”
“riclassificati” nella V categoria, gruppo “C” “D” “E” POSSONO essere venduti anche se riportano le diciture “Prodotto declassificato di libera vendita” e “Vendita consentita ai maggiori di anni 14?, a patto che il negoziante dimostri di averli acquistati prima dell’11 settembre 2011.
maggiori di 18 anche per:  “V-C” “V-D”

 

FUOCHI D’ARTIFICIO NON DI LIBERA VENDITA - D.L.vo n. 58/2010 – Art. 5

Armerie o esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico

CATEGORIA 1 EU
CATEGORIA 2 EU
CATEGORIA 3 EU
CATEGORIA 4 EU

Categoria IV e V gruppo “C”

artifici pirotecnici scoppianti, crepitanti e fischianti, del tipo petardo e razzo riclassificati nella IV categoria,
maggiori di 14 anni solo per  CAT.1

maggiori di 18 per CAT.2

maggiori di  18 anni + porto armi o nulla osta Questura per CAT.3

magg. 18 anni con conoscenze specifiche (abilit. allo sparo ex art.101 TULPS) per CAT.4
il venditore deve  annotare  compiutamente gli estremi dei titoli ed i documenti dell’acquirente sul registro di carico e scarico, ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all’art. 108 del relativo Regolamento.
L’acquirente inoltre deve essere munito di denunzia ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S.
ETICHETTATURA
L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare in caratteri facilmente leggibili:
1)    il nome e l'indirizzo del fabbricante;
2)    il nome del fabbricante;
3)    il nome e l'indirizzo dell'importatore;
4)    il nome e il tipo dell'articolo;
5)    i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall’art.5 D.lgs 58/10;
6)    la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso;
7)    l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4;
8)    se del caso, la distanza minima di sicurezza;
9)    la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo;
10)    per la categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
11)    per la categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
12)    per la categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
13)    per la categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
1)     per la categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
2)    per la categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

 

Prontuario Perquisizione art. 41 T.U.L.P.S. Sequestro materiale pirotecnico
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