Com’è complicato l’art.75 DPR 309/90

Se capita di controllare un veicolo parcheggiato in zona frequentata da tossicodipendenti e spacciatori, con a bordo due/tre giovani sospetti,  decidiamo di effettuare la perquisizione ai sensi dell'art.103 comma 3 DPR 309/90 e troviamo nel posacenere la sostanza stupefacente per uso personale (pochi grammi), che cosa facciamo?  Ovviamente è palese, si configura l’art.75, e di solito si contesta l’appartenenza della droga  e quindi l'art.75 al proprietario o all'autista del veicolo. Ma è corretto tale atteggiamento, solo sulla base del ruolo rivestito. Infatti, lo stupefacente trovato nel posacenere potrebbe averlo acquistato e messo anche uno dei passeggeri.

Quindi potrebbe raffigurarsi anche lo spaccio?  Di chi è lo stupefacente?

  1. Per prima cosa rilasciare verbale di perquisizione e sequestro;
  2. Procedere ad effettuare gli accertamenti tecnici sulla sostanza sequestrata. (narcotest).
  3. escutere a sommarie informazioni, ai sensi dell'art.13 della legge 689/81, tutti gli occupanti del veicolo al fine di capire l’appartenenza della sostanza stupefacente.

 

Nel caso in cui tutti gli occupanti del veicolo (escussi a s.i.t.) si dichiarino estranei alla violazione, si potrebbe contestare l'art.75 a ciascuno di essi, in concorso tra loro (ai sensi dell'art.5 Legge 689/81) e poi attendere i risvolti.

 

E’ consigliabile, nonostante la violazione sia amministrativa ai sensi dell'art.75,  effettuare sempre anche una comunicazione di notizia di reato in Procura, "ad opera di ignoti" per il reato di spaccio (art.73), ritenendo verosimile un terzo venditore della dose. Anche se la c.n.r. farebbe iniziare indagini volte alla identificazione dello spacciatore (art. 55 c.p.p.). Quindi, i testi andrebbero escussi a  s.i.t. ai sensi dell'art. 351 c.p.p. .

Sicuramente non si riuscirà a risalire al venditore marocchino localizzato fuori l’Hotel House, ma, le dichiarazioni potrebbero essere utili a capire se uno dei testi ha acquistato da solo la sostanza e l'ha eventualmente messa a disposizione degli altri amici per una fumata di gruppo, senza che questi abbiano contribuito all'acquisto, definendo il reato di spaccio (art.73) a cura dell’acquirente avendo ceduto la sostanza ai suoi compagni.

Ovviamente il verbale di s.i.t. del  "presunto indagato" deve essere  interrotto ai sensi dell'art.63 del c.p.p. non appena viene confermato di aver acquistato da solo la sostanza ed averla ceduta agli altri (indizi di reità a suo carico), procedendo quindi ai sensi degli artt.161 e 96 c.p.p. (elezione di domicilio e nomina difensore).

 

Per l’esempio suddetto e se invece dovesse capitarci di effettuare la perquisizione ai sensi dell'art.103 comma 3 DPR 309/90 ad una sola persona e lo troviamo in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente per uso personale (pochi grammi), oltre alla contestazione di cui all’art.75,

Possiamo azzardarci ad effettuare la perquisizione domiciliare?

Secondo me si,  perché l’art.103 prevede che nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.  Ed in questo caso abbiamo il fondato motivo.

Redigere sempre il verbale di perquisizione, anche unico di perquisizione veicolare, personale e domiciliare nonchè contestuale sequestro, che va consegnato all’interessato e depositato in Procura entro le 48 ore.

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