L'articolo 100 de DPR 309/90, prevede che un veicolo sequestrato può essere utilizzato dalle Forze di Polizia per attività di polizia antidroga.

Articolo 100.

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì' essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

 

L'Articolo 100 del  DPR-309/1990
Circolare Comando Generale 722_513-5-184-1-1954
Richiesta ai sensi dell'articolo 100 del DPR-309/1990
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