Con il Decreto del Presidente della Repubblica n.178 del 7/09/2010 è stato istituito dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO il Registro

CONTRAFFAZIONE PRODOTTI CINEMATOGRAFICI - FONOGRAFICI

La legge 14 luglio 2023, n. 93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. entrata in vigore l’8 agosto 2023 – introduce alcune significative novità nella disciplina penale in materia di diritto d’autore.

 

FATTISPECIE

NORMA VIOLATA

SANZIONE

COMPETENZA

Esercita attività di vendita (noleggio produzione e duplicazione) di videocassette (nastri registrati o analogo dispositivo di diffusione di opere tutelate) senza avere dato preventivo avviso al Questore ed ottenuta la relativa ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione nel relativo registro .

Art.75-bis del TULPS

Sanz. Amm/va da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 in euro da 516,46 a 3.098,74

Prefettura

Modalità di estinzione pagamento in misura ridotta

Art.16 L.689/81 entro 60 gg. L.2.000.000

Euro 1.032,91

Chiunque non per uso personale ma a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

Art.171 ter/1° lettera “a” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

Chiunque non per uso personale ma a fini di lucro abusivamente, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

Art.171 ter/1° lettera “b” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio, o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b)

Art.171 ter/1° lettera “c” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

 

Chiunque non per uso personale ma a fini di lucro detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi di contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

art.171 ter/1° lettera “d” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

Chiunque a fini di lucro riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi

art.171 ter/2° lettera “a” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

Reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, (mette a disposizione,) riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti  ((o servizi))  audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies

Art. 174-ter comma 1

Legge 22/04/1941 n.633

Sanz. Amm/va di lire 300.000 in euro di 154,94

con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

 

Prefettura

Modalità di estinzione pagamento in misura ridotta

Art.16 L.689/81 entro 60 gg. L.100.000

Euro 51,65

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate ((o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1)),

Art. 174-ter comma 2

Legge 22/04/1941 n.633

la sanzione amministrativa è aumentata sino ad ((euro 5.000))  ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Prefettura

Modalità di estinzione pagamento in misura ridotta

Art.16 L.689/81 entro 60 gg.

SEQUESTRO DELLE OPERE CONTRAFFATTE

ART.354 c.p.p.

 

Procura presso

Tribunale

CONTRAFFAZIONE PROGRAMMI PER ELABORATORI 

FATTISPECIE

NORMA VIOLATA

SANZIONE

COMPETENZA

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE

art.171 bis/1° legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.13 della Legge n.248 del 18/08/2000

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro da 2.582,28 a 15.493,71

+ sequestro opere contraffatte

Procura

Presso

Tribunale

abusivamente, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, non per uso personale ma a fini di lucro, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

art.171 ter/1° lettera “b” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio, o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b)

art.171 ter/1° lettera “c” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte un opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi alla al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge

dall’art.16 della Legge n.248 del 18/08/2000

Sanz. Amm/va di lire 300.000 in euro di 154,94

sequestro del materiale

 Prefettura

Modalità di estinzione pagamento in misura ridotta

Art.16 L.689/81 entro 60 gg. L.100.000

Euro 51,65

SEQUESTRO DELLE OPERE CONTRAFFATTE

ART.354 c.p.p.

 

Procura

presso

Tribunale

DISPOSITIVI DI DECODIFICAZIONE SERVIZI CRIPTATI

FATTISPECIE

NORMA VIOLATA

SANZIONE

COMPETENZA

Chiunque ai fini di lucro in assenza di accordo con illegittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni o di accesso condizionato

art.171 ter/1° lettera “e” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

Presso

Tribunale

Chiunque ai fini di lucro introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente , installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

art.171 ter/1° lettera “f” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art.14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 euro 2.582,28 a 15.493,71

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

Chiunque ai fini fraudolenti produce pone in vendita importa promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ed accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

art.171 octies/1° lettera “d” legge 22/04/1941 n.633

modificato dall’art14 della Legge n.248 del 18/08/2000

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 euro 2.582,28 a 25.822,84

sequestro del materiale

Procura

presso

Tribunale

 

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