Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 92/2017 - contenente le nuove “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro”, che sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l, della Legge 12 agosto 2016 n. 170.

l’obiettivo della nuova legge è quello di regolare con specifiche norme e sanzioni l’attività degli operatori compro oro, mediante la tracciabilità della compravendita e della permuta degli oggetti preziosi usati,

Le novità di rilievo sono l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

L’articolo 3 della legge prevede infatti che l’esercizio dell’attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro (diversi dalle banche), all’uopo istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

L’iscrizione a tale registro è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.

L’articolo 4 prevede l’obbligo di identificazione del cliente e per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro devono essere pagate con mezzi che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e non con denaro contante.

L’articolo 5 prevede la tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro, obbligando gli operatori ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, due fotografie dell’oggetto prezioso. A conclusione dell’operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

L’articolo 6 impone che i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa dovranno essere conservate per 10 anni.

L’articolo 7 comprende l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Che impone gli operatori compro oro ad inviare all’UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio.

Con gli articoli 8, 9, 10 e 11 sono contemplate le sanzioni:

8/1  - L’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione all’apposito registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

9/1 - L’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro e nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata; se la comunicazione avviene nei 30 gg. successivi dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro. Il procedimento sanzionatorio è attribuito alla competenza dell’OAM.

10/1 e 2 - per l’omessa identificazione della clientela ed il superamento del limite di 500 euro per l’uso di denaro contante è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro; omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni prescritti.

10/3 - L’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

10/4  - Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

Con l’articolo 11 si disciplina la competenza dei controlli che fatti salvi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti, i poteri di controllo sono affidati in via principale alla Guardia di Finanza con i Nuclei speciali di polizia valutaria.  Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e il relativo procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981.

Lo stesso articolo 11 ai commi 4 e 5 prevede che qualora venissero accertate gravi violazioni nonché due violazioni consecutive del registro, commesse nel triennio, la Guardia di finanza propone al Ministero la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi; l’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. Ed al comma 6 in caso di in caso di rilevanza delle violazioni successive alla sospensione, può proporre la cancellazione dell’attività per la durata di tre anni e l’interdizione del titolare e dei suoi familiari ed inoltre è sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

Secondo il D.LGS. 22 Maggio 1999 n. 251 e del relativo Regolamento di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n.150 – GU. 25.07.2002), sono metalli preziosi:
- PLATINO (950 - 900 - 850 millesimi)
- PALLADIO (950 - 500 millesimi)
- ORO (750 - 585 - 375 millesimi)
- ARGENTO (925 - 800 millesimi) 

Per il controllo di un negozio compro oro basta accertarsi dell’esistenza della seguente documentazione:
- licenza per commercio in oggetti preziosi; 
- iscrizione nel registro degli operatori di compro oro;

- registro di Pubblica Sicurezza;
- nonché una bilancia di precisione.

I reati contestabili, sono sia penali che amministrativi, ma quelli che più ci interessano sono quelli penali, pertanto il controllo deve essere focalizzato sulla tenuta del registro obbligatorio di P.S..

I soggetti obbligati alla tenuta, conservazione ed al corretto uso del Registro, ai sensi dell’art.128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931 n.773 e art.247 del relativo regolamento di attuazione, sono:

  • I fabbricanti di oggetti preziosi;
  • I commercianti all’ingrosso di oggetti preziosi;
  • I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi;
  • I mediatori (anche occasionali) di oggetti preziosi;
  • I cesellatori;
  • Gli orafi riparatori;
  • Gli artigiani orafi (iscritti all’Albo Artigiani delle C.C.I.A.A. ed in possesso del marchio di identificazione);
  • Gli incastonatori di pietre preziose;
  • Gli esercenti di industrie ed arti affini.

Tale registro non ha però valenza fiscale, infatti non essendo questo registro contemplato nella normativa fiscale. Non è obbligatorio, ma molti compro oro, per evitare comunque inutili contenziosi adottano una ricevuta di acquisto o il “Modello A” da affiancare alla registrazione sul registro una documentazione analoga come documento di carico.

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento di esecuzione.

E’ bene precisare che: ogni prezioso acquistato da privati è da considerarsi “usato”. Ed il Compro oro si deve comportare nel seguente modo:

  1. Identificare il venditore tramite Carta di Identità o altro documento rilasciato dall’Amministrazione dello Stato munito di foto, andranno registrati le generalità ed il domicilio del venditore. Ancora meglio, anche se non obbligatorio, conservare la fotocopia del documento di identità del cliente;
  2. Annotare la data dell’operazione;
  3. Riportare la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità (alcuni preferiscono, per maggior tutela e chiarezza fotografarli o fotocopiarli);
  4. Annotare il prezzo pattuito.
I preziosi acquistati non possono essere alienati, alterati o venduti se non dopo 10 giorni dalla data di acquisto.
Trascorsi i 10 giorni l’acquirente ha due possibilità:
  1. Vendere l’oggetto nello stesso stato in cui era stato acquistato. Nel caso l’oggetto venga venduto ad un privato, nel rigo o pagina del registro deve essere fatta l’annotazione della vendita del bene a memoria dell’operazione stessa, cioè si deve annotare la vendita facendo riferimento alla registrazione di entrata, (pur non essendo obbligatorio, alcuni esercenti annotano nello spazio riservato alle vendite, oltre agli estremi dell’acquirente (obbligatorio l’identificazione dell’acquirente con le stesse modalità dell’acquisto cioè annotando tutti dati identificativi compreso codice fiscale) anche gli estremi del documento fiscale emesso)
    Per questa operazione va calcolata l’I.V.A. in base al “Regime del Margine” come contemplato dall’Art.36, comma 1 del DL 41/95 sulla vendita dei beni usati, e l’imposta va pagata solo sulla differenza tra il prezzo di vendita (importo incassato) ed il costo (importo pagato), essendo per la prima parte già assolta. Su un apposito registro vanno trascritti i dati dell’oggetto:
    Es. anello con brillanti ecc.
    Acquisto a € 500 (da privato) il giorno …………… da …………
    Rivenduto a € 800 il giorno ……………
    Pago l’I.V.A. solo su € 300
  2. Cedere il bene ad altro operatore del settore o fonderia. Nel caso che l’oggetto sia ceduto ad altro imprenditore orafo dovrà essere emesso documento di trasporto e fattura o in alternativa fattura accompagnatoria secondo la normativa vigente. Nel rigo o pagina del registro deve essere fatta l’annotazione dell’alienazione del bene.

La normativa che regolamenta il commercio dell’oro è intitolata "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, la quale stabilisce la definizione di “ORO” e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. Grazie alla predetta legge si è regolato il commercio di metalli preziosi, in particolare per l’oro ed ha di fatto reso impossibile ad un operatore senza i requisiti di legge (società con capitale sociale di 120.000 euro, autorizzazione dell'ufficio italiano dei cambi, ecc) di svolgere la compravendita di oro da investimento o oro industriale in modo legale.

L’articolo 1 recita:
"Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:
a)    l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b)    il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.”

Sempre l’articolo 1 indica quali sono i requisiti necessari per poter effettuare il commercio di oro ovvero:
L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)    forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;”

La legge è molto chiara sia su come identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia per le caratteristiche che un azienda deve assumere per poter esercitare lecitamente tale commercio. Infatti, stabilendo che le aziende siano configurate come “società per azioni, o società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni” esclude a priori le ditte individuali.

Altra condizione necessaria per commerciare in oro è la comunicazione ed il rilascio di relativa autorizzazione, da parte della Banca d’Italia (infatti, dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia - D.lgs. 21/11/2007 n. 231).

Pertanto anche i negozi comunemente denominati “compro oro”, sono regolamentati dalla legge 17/1/2000, n. 7, che consente anche al titolare di una ditta individuale, di acquistare oreficeria per poi successivamente rivenderla, sia all’ingrosso che al minuto.

VERBALI   
PRONTUARIO DECRETO LEGISLATIVO 92/2017  Decreto L/vo 92/2017
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
CONTROLLO VIOLAZIONE T.U.L.P.S. VIOLAZIONE PESI 
MODELLO A SCHEDA REGISTRAZIONE PREZIOSI USATI
VERBALE SANZIONE AMMINISTRATIVA   (NON CONTESTATA SUL POSTO)
ATTO DI NOTIFICA DEL VERBALE (NON CONTESTATO SUL POSTO) 
ISTRUZIONI F23c VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA F23a

 I COMPRO ORO EVADONO L'IVA?

Per quanto riguarda la controversia relativa all'evasione dell'IVA da parte dei Compro Oro, sembra ormai risolta. Vedasi la allegata direttiva della Direzione Centrale dell'agenzia delle Entrate (Risoluzione n.92/E datata 12/12/2013) con la quale si chiarisce una volta per tutte tale problematica. Infatti, riprendendo i punti più salienti, recita:  "Con risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E, la scrivente ha chiarito che i prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come “oro industriale” – nell’accezione delineata dalla legge n. 7 del 2000 -, possono essere assimilati, ai fini IVA, a quest’ultimo prodotto, in considerazione dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario. Il meccanismo del "reverse charge" è dunque applicabile da parte dei commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d'oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d'oro, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi.
Il citato documento di prassi ha chiarito che la cessione di oggetti d'oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di “materiale d'oro” o “semilavorato”. Ne consegue che per tale cessione l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972."

Anche il Dottore Commercialista Stefano Capaccioli, sempre intento ad aiutare chi deve controllare al buon andamento della materia, nei suoi articoli prova a dare una sistemata dottrinaria ed interpretativa alla normativa sanzionatoria dei metalli preziosi, formando ed informando operatori e organi di FF.PP.,  allo scopo di evitare di dirigere l’attenzione nella direzione sbagliata (IVA, legge 7-2000), invece che ai reati di riciclaggio, ricettazione, incauto acquisto, reimpiego di capitale, usura e svolgimento abusivo di attività finanziaria.

Ritornando al discorso del regime d'IVA, il Dott. Capaccioli, negli allegati articoli, afferma che ai sensi della normativa comunitaria vigente, per quanto riguarda le cessioni di oreficeria usata, sconta il seguente regime d'IVA:

  • cessione a terzi non operanti nel settore dell'oro (privati e/o altri soggetti passivi, indipendentemente se acquistati da privati o altri soggetti passivi): regine IVA con aliquota 21%;
  • cessione a terzi con finalità di recupero del metallo prezioso e con oggetto della transazione il valore dell'oro contenuto: imponibilità con il sistema del reverse change se il cessionario è soggetto passivo operante nel settore dell'oro.

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