PRONTUARIO DECRETO LEGISLATIVO 92/2017
Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro
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Art. 8
Esercizio abusivo dell'attività
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Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. |
i controlli sono attribuiti in particolare alla Guardia di Finanza - Nucleo speciale di polizia valutaria. e comunque agli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.
La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.
Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.
Di ogni provvedimento deve essere data notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18/06/1931, n. 773 |
Art. 9 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM di cui all'art. 3 comma 3 del d. l/vo 92/2017 |
Agli operatori compro oro che non comunica entro 10 giorni, le variazione dei dati comunicati, dopo dell'iscrizione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. |
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Art. 10 comma 1 Sanzioni |
Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. |
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Art. 10 comma 2
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La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti. |
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art.10 comma 3
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Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. |
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Art. 10 comma 4
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Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. |
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art. 10 comma 5
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Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo. | |
Art.11 comma 4
Controlli e procedimento sanzionatorio
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La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. | |
Art.11 comma 5
Controlli e procedimento sanzionatorio
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L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. |
Prontuario D.L/vo 92/2017 compro oro
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