Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 92/2017 - contenente le nuove “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro”, che sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l, della Legge 12 agosto 2016 n. 170. l’obiettivo della nuova legge è quello di regolare con specifiche norme e sanzioni l’attività degli operatori compro oro, mediante la tracciabilità della compravendita e della permuta degli oggetti preziosi usati, Le novità di rilievo sono l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali. L’articolo 3 della legge prevede infatti che l’esercizio dell’attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro (diversi dalle banche), all’uopo istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). L’iscrizione a tale registro è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive. L’articolo 4 prevede l’obbligo di identificazione del cliente e per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro devono essere pagate con mezzi che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e non con denaro contante. L’articolo 5 prevede la tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro, obbligando gli operatori ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, due fotografie dell’oggetto prezioso. A conclusione dell’operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. L’articolo 6 impone che i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa dovranno essere conservate per 10 anni. L’articolo 7 comprende l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Che impone gli operatori compro oro ad inviare all’UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio. Con gli articoli 8, 9, 10 e 11 sono contemplate le sanzioni: 8/1 - L’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione all’apposito registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro; 9/1 - L’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro e nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata; se la comunicazione avviene nei 30 gg. successivi dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro. Il procedimento sanzionatorio è attribuito alla competenza dell’OAM. 10/1 e 2 - per l’omessa identificazione della clientela ed il superamento del limite di 500 euro per l’uso di denaro contante è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro; omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni prescritti. 10/3 - L’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 10/4 - Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Con l’articolo 11 si disciplina la competenza dei controlli che fatti salvi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti, i poteri di controllo sono affidati in via principale alla Guardia di Finanza con i Nuclei speciali di polizia valutaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e il relativo procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981. Lo stesso articolo 11 ai commi 4 e 5 prevede che qualora venissero accertate gravi violazioni nonché due violazioni consecutive del registro, commesse nel triennio, la Guardia di finanza propone al Ministero la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi; l’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. Ed al comma 6 in caso di in caso di rilevanza delle violazioni successive alla sospensione, può proporre la cancellazione dell’attività per la durata di tre anni e l’interdizione del titolare e dei suoi familiari ed inoltre è sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro; Secondo il D.LGS. 22 Maggio 1999 n. 251 e del relativo Regolamento di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n.150 – GU. 25.07.2002), sono metalli preziosi: Per il controllo di un negozio compro oro basta accertarsi dell’esistenza della seguente documentazione: - registro di Pubblica Sicurezza;
- nonché una bilancia di precisione. I reati contestabili, sono sia penali che amministrativi, ma quelli che più ci interessano sono quelli penali, pertanto il controllo deve essere focalizzato sulla tenuta del registro obbligatorio di P.S.. I soggetti obbligati alla tenuta, conservazione ed al corretto uso del Registro, ai sensi dell’art.128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931 n.773 e art.247 del relativo regolamento di attuazione, sono:
Tale registro non ha però valenza fiscale, infatti non essendo questo registro contemplato nella normativa fiscale. Non è obbligatorio, ma molti compro oro, per evitare comunque inutili contenziosi adottano una ricevuta di acquisto o il “Modello A” da affiancare alla registrazione sul registro una documentazione analoga come documento di carico.
Trascorsi i 10 giorni l’acquirente ha due possibilità:
La normativa che regolamenta il commercio dell’oro è intitolata "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, la quale stabilisce la definizione di “ORO” e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. Grazie alla predetta legge si è regolato il commercio di metalli preziosi, in particolare per l’oro ed ha di fatto reso impossibile ad un operatore senza i requisiti di legge (società con capitale sociale di 120.000 euro, autorizzazione dell'ufficio italiano dei cambi, ecc) di svolgere la compravendita di oro da investimento o oro industriale in modo legale. I COMPRO ORO EVADONO L'IVA? Per quanto riguarda la controversia relativa all'evasione dell'IVA da parte dei Compro Oro, sembra ormai risolta. Vedasi la allegata direttiva della Direzione Centrale dell'agenzia delle Entrate (Risoluzione n.92/E datata 12/12/2013) con la quale si chiarisce una volta per tutte tale problematica. Infatti, riprendendo i punti più salienti, recita: "Con risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E, la scrivente ha chiarito che i prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come “oro industriale” – nell’accezione delineata dalla legge n. 7 del 2000 -, possono essere assimilati, ai fini IVA, a quest’ultimo prodotto, in considerazione dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario. Il meccanismo del "reverse charge" è dunque applicabile da parte dei commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d'oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d'oro, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi. Anche il Dottore Commercialista Stefano Capaccioli, sempre intento ad aiutare chi deve controllare al buon andamento della materia, nei suoi articoli prova a dare una sistemata dottrinaria ed interpretativa alla normativa sanzionatoria dei metalli preziosi, formando ed informando operatori e organi di FF.PP., allo scopo di evitare di dirigere l’attenzione nella direzione sbagliata (IVA, legge 7-2000), invece che ai reati di riciclaggio, ricettazione, incauto acquisto, reimpiego di capitale, usura e svolgimento abusivo di attività finanziaria. Ritornando al discorso del regime d'IVA, il Dott. Capaccioli, negli allegati articoli, afferma che ai sensi della normativa comunitaria vigente, per quanto riguarda le cessioni di oreficeria usata, sconta il seguente regime d'IVA:
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