Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Caporalato”

Per contrastare il fenomeno del caporalato, con il D.L. 138 del 13 Agosto 2011, denominato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” è stato introdotto l’art.603 bis del codice penale, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, le norme anche se innovative e sanzionatorie nei confronti della la condotta specifica del “caporale”, quindi dell’intermediario (..chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività..) significando che il reclutamento della manodopera o l’eventuale organizzazione della stessa sono indicati come conseguenze della necessaria attività di intermediazione.

Però tale normativa è risultata insufficiente per far fronte alle esigenze reali, tant’è che è stata riformata in data 04/11/2016 con l’entrata in vigore della legge 29/10/2016 n.199, che modifica l’art.603 bis ed introduce gli articoli 603 bis1, 603 bis2 e 603 ter:

 

603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La norma aggiornata punisce chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e non è più soggetta alla dimostrazione della presenza di un’organizzazione di intermediazione costituita da mezzi e da persone. In questo modo è diretta non solo a punire il caporale ma anche il datore di lavoro.

È previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, se il reato è commesso con violenza e minaccia.

Secondo la norma pare che non sia sufficiente la denuncia di un isolato episodio di sfruttamento, per cui la documentazione probatoria di tale attività organizzativa comporterà una lunga e complessa indagine sviluppata attraverso attività di p.g. quali: appostamenti, fotografie, videoriprese, pedinamenti, raccolta di sommarie informazioni dei lavoratori sfruttati dai titolari di impresa, fotografie,  videoriprese  ecc.,  documentando  oltre  al  lucro  conseguente  all’attività di sfruttamento anche che è svolta mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Lo stato di bisogno presenta notevoli analogie con la “situazione di necessità” di cui all’art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù) qui intesa come qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà.

Il terzo comma comprende gli aggravanti di pena, comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà ed oltre ad evidenziare un profilo quantitativo e di età lavorativa pongono sempre l’accento sulle questioni legate alla sicurezza del luogo di lavoro. Infatti, al punto due si applica con riferimento all’età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa (16 anni compiuti) e al punto 3, è simile alla circostanza, indice di sfruttamento, della esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale, ma se ne differenzia soprattutto dal lato quantitativo in quanto l’aggravamento di pena è previsto sole in caso di esposizione a pericolo grave.

 

L’art.603 bis 1, circostanze attenuanti

Per i delitti previsti dall’articolo 603 bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 septies 1.

 

È prevista la diminuzione di pena da un terzo a due terzi per chi aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

 

L’art.603 bis 2, confisca obbligatoria

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

In caso di condanna è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato;

L’art.603 ter,  pene accessorie

La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

 

L’art. 603 ter c.p prevede oltre alla condanna per il reato di cui all'art. 603 bis, l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

  • l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,
  • il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-contratti;
  • l'esclusione per un periodo di 2 anni (5 in caso di recidiva art 99 comma 2 n. 1, 2 e 3) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

 

 

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