La depenalizzazione in base alla Legge delega n.67 del 28 aprile 2014

Con la Gazzetta ufficiale n. 100 del 02.05.2014 è stata pubblicata la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili."La legge si compone di 16 articoli ed è suddivisa in tre capi:

il primo capo, contiene due deleghe al Governo, in materie di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione e si compone :
  • art.1 - delega al Governo per la riforma del sistema delle pene;
  • art.2 - delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati (DEPENALIZZAZIONE) e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.
il secondo capo, introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e si compone:
  • artt. 3, 4, 5, 6 - in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle disposizioni attuative c.p.p., al t.u. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
  • artt. 7, 8 - Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia e Regolamento ministeriale per le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato.

Il terzo capo, disciplina “la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili”, art. 9 e segg. - in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.La riforma, le cui norme del 2° e del 3° capo, sono entrate in vigore 17 maggio 2014, ha modificato le pene detentive in:
•    per i delitti: l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare;
•    per le contravvenzioni : l’arresto domiciliare (sparisce l’arresto);
•    Nulla cambia per le pene pecuniarie che restano la multa e l'ammenda.Prevede inoltre che la reclusione o dell’arresto domiciliare si deve applicare per tutti i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni ed a discrezione del giudice secondo i criteri dell’art.133 c.p., la reclusione domiciliare per chi ha commesso delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, per i casi suddetti il giudice può disporre l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. Sono esclusi a godere delle suddette agevolazioni i delinquenti abituali, abitualità nel delitto ritenuta dal giudice, delinquenti e contravventori professionali, e tendenza a delinquere.Ha introdotto la MESSA ALLA PROVA o PROBATION è un istituto già applicato a carico di soggetti imputati minori, ex articolo 28, del D.P.R. 448 del 1988 che oggi trova attuazione anche nel processo penale a carico dei maggiorenni, così come è modificato il Codice di Rito al Titolo V -BIS, rubricato Sospensione del procedimento con messa alla prova.
Ed infine LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO, Il capo III, che si compone degli articoli da 9 a 15, disciplina il processo in assenza dell'imputato introducendo la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

                                                       ART. 1
     DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE PENE

In data 02/04/2015 con il Decreto legislativo 16/03/2015 n.28 è entrata in vigore la nuova disciplina, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Avente come obiettivo la revisione del sistema sanzionatorio e l'attuazione dell’art.1 dela legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. In particolare è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo il 131-bis, che prevede le condizioni per l’esclusione della punibilità del colpevole di un reato lieve:
  • nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (cioè l’autore non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole.
  • La norma prevede poi, al secondo comma, una serie di casi nei quali l'offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità, che dunque esulano dall'ambito applicativo del primo comma: quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
  • Il terzo comma, invece, definisce la nozione di comportamento abituale, stabilendo che il requisito dell'abitualità è integrato nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
  • Il quarto comma del nuovo art. 131 bis, infine, statuisce che: ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69' e che 'la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
I restanti articoli del Decreto legislativo, concernono Disposizioni di coordinamento processuale con modifiche all'art. 411 c.p.p  e art. 469 c.p.p, nonché l’inserimento del nuovo art. 651 bis  c.p.p.,  in correlazione all’art.131bis c.p.p .

L’esclusione della punibilità prevista dall’art.131 bis del C.P., non equivale ad una incondizionata cancellazione del reato, solo a seguito di un accertamento rigoroso da parte del giudice, delle condizioni del tipo di offesa subita dalla vittima e dal comportamento non abituale del soggetto che commette il reato. Infatti, la legge deve essere applicata dal giudice, dopo la notizia reato e può variare da caso a caso a secondo delle seguenti valutazioni:

  • il reato astrattamente sia punibile con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore, nel massimo, ai cinque anni;
  • l’offesa sia particolarmente tenue;
  • il comportamento non sia abituale.

Quindi per le FF.OO. non cambia nulla, si deve sempre prendere la notizia di reato e trasmetterla all’A.G..

Pertanto, non è detto che rientrino nella non punibilità i reati considerati particolarmente gravi o ritenuti di grave allarme sociale, come reati ambientali, le norme poste a tutela dei lavoratori, l’omicidio colposo, il furto, lo stalking, la corruzione, la truffa ed il maltrattamento di animali, il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, dovrà tenere conto anche delle istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni dovranno emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.

L’Ultimo atto della depenalizzazione in base alla legge 28 aprile 2014, n. 67 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il 15 gennaio 2016, in ottemperanza alla delega contenuta nell'articolo 2, comma 3, della stessa legge, con l’emissione dei sotto elencati due decreti legislativi, il primo in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, il secondo in materia di depenalizzazione, pubblicati sulla GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016, ed entreranno in vigore il 06/02/2016:
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7, “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8, “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”Il primo decreto legislativo tratta l’abrogazione di alcuni reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Prevede la sostituzione della pena con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa.
La persona offesa potrà dunque decidere se ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno patito, e lo stesso magistrato, oltre ad accordare un tale indennizzo, stabilirà anche una sanzione pecuniaria da pagare all’erario dello Stato. Nel caso in cui la vittima non intenderà fare causa, il fatto rimarrà impunito e il responsabile non dovrà pagare nulla neanche allo Stato.

Ecco i reati abrogati dal Governo e trasformati in illeciti civili (art.4 D.lvo n.7/2016)

ABROGAZIONE DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
•    Falsità in scrittura privata (Art. 485)
•    Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)
•    Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, solo il comma 2°)
•    Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490 solo il comma 2°)

REATI CONTRO LA PERSONA
•    Ingiuria (Articolo 594)
•    Ritorsione e provocazione (Articolo 599 solo il 1° ed il 3° comma)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO
•    Sottrazione di cose comuni (Art. 627)
•   Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)

Ecco i reati modificati dal Governo con sanzioni pecuniarie civili da 100 a 8.000 € e da  200 a 12.000 €, per quelli aggravati:

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
•    Art.488 altre falsità in foglio firmato in bianco 
•    Art.490 comma 1 – soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
•    Art.491- documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
•    Art.491 bis –documenti informatici
•    Art.493 bis - casi di perseguibilità a querela
•    Art.596 - false dichiarazioni sulla identità e su qualità personali proprie o di altrui
•    Art.497 - frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale ed uso indebito di tali certificati

DEI DELITTI CONTRO L’ONORE
•   Art.599 - la rubrica viene trasformata solo in “provocazione”

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
•   Art.635 - danneggiamento
•   Art.635bis – danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
•   Art.635ter - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, utilizzati dallo Stato
•   Art.635quater - danneggiamento di sistemi informatici o telematici
•  Art.635quinquies - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Il secondo decreto legislativo tratta della depenalizzazione di alcuni reati

Lo schema del detto decreto, che si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali, prevede la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale. Rimangono tuttavia entro il sistema penale i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono a materie come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’urbanistica, l’ambiente, la sicurezza pubblica, i giochi d’azzardo e le scommesse, le armi, e il finanziamento ai partiti.
Resta escluso dal provvedimento il reato di immigrazione clandestina.

Tutti i reati penali punibili con la sola pena pecuniaria diventano reati amministrativi e le sanzioni vengono determinate in base a tre scaglioni corrispondenti alla gravità del fatto:
1) sanzione da 5 mila a 10 mila € per reati puniti con la multa o l’ammenda non superiori al massimo a 5.000 €;
2) sanzione da 5 mila a 30 mila € per reati puniti con la multa o l’ammenda non superiori al massimo a 20.000 €;
3) sanzione da 10 mila a 50 mila  € per reati puniti con la multa o l’ammenda superiori al massimo a 20.000 €.

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME
• Atti osceni (Art. 527, co. 1)
• Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)

REATI CONTRO LA PERSONA
• Ingiuria (Articolo 594)
• (Articolo 599 solo il 1° ed il 3° comma)

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
• Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)
• Abuso della credulità popolare (Art. 661)
• Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)
• Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
• Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA
• Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983)

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
• Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)
 
RICICLAGGIO
• Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)
• Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
• Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del Dlgs 39/2010)

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE
• Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI
• Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
• Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
• Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)
 
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
• Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941)

REATI IN MATERIA DI GUERRA
• Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI
•  Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI
•  Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)
•  Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)
• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73). Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)
•  Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)
•  Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)
• Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)

 

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