CODICE ROSSO - VIOLENZA DI GENERE

Con l'espressione violenza di genere si indica “ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata

Quindi è la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza agita dagli uomini contro le donne proprio perché donne. Ma la violenza di genere non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una donna, né la sua forma più estrema, il femminicidio.

Include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna. Azioni quasi sempre ripetute nel tempo, (atti persecutori) compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Non da "mostri". E di solito neanche da sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. 

Infatti, nella gran parte dei casi le donne subiscono atti di violenza all’interno della famiglia per cui spesso si parla anche di violenza domestica, che include anche atti violenti contro i bambini, gli anziani e in generale i membri di un nucleo familiare che, seppur altrettanto deprecabili, non avvengono necessariamente sulla base del genere.

La legge contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali:

  • prevenire i reati,

  • punire i colpevoli,

  • proteggere le vittime.

Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

 CODICE ROSSO

LEGGE 19/07/2019 N.69

 ATTI PERSECUTORI

STALKING

 LINEE GUIDA IN CASO DI INTERVENTO

     

MOLESTIE SESSUALI

Non rientrano nella fattispecie delle violenze di genere i reati di MOLESTIE SESSUALI sul luogo del lavoro, ma potrebbero aggravarsi sfociando nella violenza di genere. (Sentenza 26/09/2013 n. 42871), la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis c.p.)

- Codice delle pari opportunità 

MOBBING BASATO SUL GENERE

Può manifestarsi attraverso molestie, molestie sessuali, e con varie forme di umiliazione e ostracizzazione, contrari al principio antidiscriminatorio che sostiene la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. Può manifestarsi attraverso forme quali il demansionamento, il conferimento di incarichi che esulano dal proprio ruolo lavorativo (ad esempio chiedere alla segretaria di ritirare gli abiti in lavanderia), l’isolare e mettere in cattiva luce facendo credere che la vittima fosse consenziente o avesse usato la seduzione per far carriera, oppure il licenziamento in seguito alla comunicazione di una gravidanza o le cosiddette “dimissioni in bianco”, ecc

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

legge 24 novembre 2023 n.168

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Commento a cura di Bruno Malusardi (Polizia Locale di Milano)

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