LA DENUNCIA, Art. 333 Codice di procedura penale

  1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [364, 709 c.p.]
  2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
  3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

 
Il privato è tenuto alla denuncia quando è venuto a conoscenza del fatto che:

  • il denaro o le cose ricevute provengono da delitto (art. 709p.– Omessa denuncia di cose provenienti da delitto);
  • quando abbiano avuto notizia che all’interno della propria abitazione si trovano delle materie esplodenti(art. 679 679p.);
  • quando ha percepito la notizia della commissione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (Legge 15 marzo n. 82 del 1991).
  • Negli altri casi la denuncia è una mera facoltà per i privati, e lo stesso vale anche per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

Il comma 3, prevede che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo che nei casi di cui all'art. 240, ovvero quando la denuncia stessa costituisca corpo del reato o provengono comunque dal reato.

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