LEGGE EUROPEA 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238)
Nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 17-1-2022 è stata pubblicata la legge n. 238 del 2021 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore il 1° febbraio 2022. 
L'articolato della suddetta legge europea 2019-2020 consta di 48 articoli, suddivisi in otto capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. È utile ricordare che la legge europea è – unitamente alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea.
Il presente commento, è a cura di Bruno Malusardi ed è limitato alle sole norme di diritto penale e in materia di armi, esplosivi, immigrazione e circolazione stradale.

 

LEGGE 238/2021 - MODIFICHE AL CODICE PENALE Norme Criminalità Informatica

L'articolo 19 della Legge Europea 2019-2020 ha modificato i seguenti articoli del codice penale in tema di criminalità informatica, giusta la direttiva n. 2013/40/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8):

  • 615-quater;
  • 615-quinquies;
  • 617;
  • 617-bis;
  • 617-quater;
  • 617-quinquies. 

  

MODIFICHE NORMATIVA INERENTE I REATI CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE

L'articolo 20 della legge europea in esame in attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è intervenuto sui seguenti articoli del codice penale:

  • 600-quater (Detenzione di materiale pornografico;
  • 602-ter (Circostanze aggravanti limitatamente ai reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies c.p.);
  • 609-ter (Circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis);
  • 609-quater (Atti sessuali con minorenne).

 

PRECURSORI DI ESPLOSIVI

L'articolo 13 della legge de qua detta disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Il citato regolamento europeo reca un allegato con l'enumerazione delle sostanze (contenenti clorati e perclorati) che non possono essere messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati (sia da sole sia in miscele) se non in concentrazione non superiore a valori limiti puntualmente elencati.

La novella modifica il decreto legislativo n. 133 del 2009 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento CE n. 1907/2006 che pone i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Su tale corpo normativo, relativo alle sostanze chimiche, l'articolo in esame innesta un novero di disposizioni, restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite "precursori di esplosivi".

Il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi è dunque ulteriormente rafforzato in considerazione dell’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali. Nel d.lgs. 14 settembre 2009, n. 133 dopo l'art. 17 è stato inserito un capo II rubricato "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi" con gli articoli di nuovo conio dal 17-bis al 17-sexies. Di conseguenza sono stati abrogati nel codice penale gli articoli 678-bis (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 679-bis (omissioni in materia di precursori di esplosivi), che erano stati inseriti dall’art. 3 (Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti) del decreto[1]legge n. 7 del 2015 (convertito in legge n. 43/2015), nonché il comma 3 dell'anzidetto art.3 D.L. 7/2015.

 

ARMI – modifiche alla legge 110/1975

L'articolo 18 della legge europea 2019-2020 reca alcune significative modifiche al regime giuridico delle armi e delle munizioni apportando modificazioni alla legge 18 aprile 1975, n. 110 recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", ai fini del recepimento di due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi:

  • la (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019,, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi);
  • la (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Sono stati modificati l'art. 1 e l'art. 2 della legge n. 110 del 1975, che agli effetti della legge penale danno, rispettivamente, la definizione normativa delle armi e munizioni da guerra e delle armi e munizioni comuni da sparo.

Prima di entrare nel merito, è doveroso premettere che la summenzionata Direttiva 91/477/CEE è stata trasfusa nella Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021. Quest’ultimo provvedimento ha codificato le disposizioni contenute in diversi atti unionali, in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.

  

NORME IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CICOLAZIONE STRADALE

La circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero

L'articolo 2 della Legge Europea 2019/2020 è intervenuto sul codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) per modificare le norme riguardanti le regole e le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia.

a) Sono stati abrogati i commi 1-bis , 1-ter , 1-quater , 1-quinquies , 7-bis e 7-ter dell'articolo 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);

b) è stato inserito il nuovo articolo 93-bis (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia);

c) è stato inserito il nuovo comma 4-ter all’articolo 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario);

d) è stato sostituito l'articolo 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri) la cui rubrica è ora "Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia"

 

 

 

 

 

 

 

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