IL DECRETO CAIVANO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.» (c.d. Decreto Caivano)

Entrata in vigore: 16 settembre 2023

Di particolare rilievo sono le novità in materia di misure cautelari per minori, DACUR o DASPO urbano, foglio di via, misure di contrasto alle 'baby gang', ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Commentiamo le norme di particolare interesse per la polizia giudiziaria. Cominciamo con quella inerente alle misure cautelari e precautelari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEI REATI COMMESSI DAI MINORI

L’art. 6 del decreto-legge novella in modo significativo le norme previste dal d.P.R. n. 448 del 1988 inerenti all’applicazione di misure cautelari e precautelari nei confronti dei minorenni.

All’art. 18-bis (Accompagnamento a seguito di flagranza), comma 1, viene abbassato il massimo edittale (da 5 a 3 anni) che consente di applicare la misura precautelare con l’aggiunta di alcuni specifici reati.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché per uno dei seguenti delitti di cui all’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, lettere

f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.

g) furto previsto dall’art. 624 c.p.

h) danneggiamento aggravato ex art. 635 comma 2 c.p.

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge n. 110/1975

ovvero per uno dei reati di cui all’art. 699 c.p. o di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Il minorenne indagato è trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre 12 ore.

È utile precisare che la misura precautelare sopra richiamata non va confusa con l’accompagnamento coattivo in ufficio per l’identificazione previsto dall’art. 349 c.p.p. (che si applica anche con gli indagati minorenni).

Anche al comma 4 dell’art. 19 viene abbassato – da 5 a 4 anni – il limite per l’applicazione nei confronti dei minorenni delle misure diverse dalla custodia cautelare. Con la novella possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Rilevante la modifica dell’art. 23 d.P.R. n. 448/1988 il cui testo è ora il seguente (considerando anche la modifica del comma 2 operata dall'art. 8 del decreto-legge in esame che reintroduce una norma, con una piccola modifica, già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale):

Art. 23. Custodia cautelare.

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all’articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis ), g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis ) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;

b) [se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;] 

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

La novella dell'art. 23 cit. comporta indirettamente anche una novella delle norme in materia di arresto in flagranza e di fermo di minorenne indiziato di delitto. L'art. 16 del d.P.R. n. 448/1988 infatti dà facoltà alla polizia giudiziaria di arrestare il minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. L'art. 17 successivo consente il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Il limite generale di 9 anni viene dunque abbassato a 6 anni. Salvo diversa interpretazione della procura minorile alla quale la polizia giudiziaria fa riferimento, in dottrina2 è stato ritenuto che la disposizione del primo periodo del comma 1 (come prima della novella) riguardi soltanto i delitti consumati e non quelli tentati, ubi lex voluit dixit, infatti il secondo periodo, diversamente, prevede espressamente l'applicazione ai delitti consumati o tentati (anche alla luce dell'ontologica autonomia della fattispecie tentata rispetto a quella consumata – ormai predicata dalla prevalente impostazione sia dottrinale sia giurisprudenziale).

Il novero dei delitti (consumati o tentati) di cui al secondo periodo del comma 1, in deroga alla regola generale, viene ampliato e ora prevede:

➢ delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (danno patrimoniale tenue); 

➢ delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale (furto con strappo e furto nella privata dimora), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

➢ delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110;

➢ delitto di Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 c.p.;

➢ delitto di Resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p.;

➢ delitto previsto dall'art. 73 comma 1 del d.P.R 309/1990 di spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I o III (c.d. droghe pesanti); ➢ delitto previsto dall'art. 73 comma 2 del d.P.R 309/1990 cessione o commercio illeciti di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I o III (c.d. droghe pesanti) commesso da chi ha l'autorizzazione ex art. 17; ➢ delitto previsto dall'art. 73 comma 3 del d.P.R 309/1990 coltivazione illegale di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I o III (c.d. droghe pesanti);

➢ uno dei delitti previsti dall'art. 73 comma 4 del d.P.R 309/1990 ovvero quando taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (derivati della cannabis con principio attivo THC: hashish e marijuana);

➢ delitto previsto dall'art. 73 comma 5 del d.P.R 309/1990 ovvero una delle condotte di cui ai commi precedenti purché il fatto sia di lieve entità ;

Rispetto al testo anteriore alla novella non si fa più riferimento ai delitti di rapina e di estorsione e di violenza carnale (rectius: violenza sessuale) in quanto reati per i quali la pena base comminata è superiore nel massimo a sei anni e quindi rientrano nel caso generale previsto dal primo periodo, dunque per essi sono consentiti a carico del minorenne custodia in carcere, arresto e fermo di indiziato di delitto.

Per quanto attiene all'inserimento dei reati previsti dall'art. 624-bis c.p., la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e della Corte costituzionale4 già riteneva consentita l'applicazione della misura cautelare custodiale e dell'arresto in flagranza; la principale novità riguarda i reati di violenza e di resistenza a un P.U. e il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. (che prima era escluso, ossia era consentita la misura soltanto per i commi da 1 a 4).

Per quanto attiene il fermo di minore indiziato di delitto si badi bene che in ogni caso bisogna avere riguardo anche al minimo edittale della reclusione comminata che non deve essere inferiore a due anni. Desta non poche perplessità la nota sul sito web del Governo che recita: «si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).» limitatamente al riferimento agli oggetti atti a offendere e alle armi proprie diverse dalle armi da fuoco.

Nessuna delle disposizioni del decreto, comprese quelle che modificano l'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e l'art. 699 c.p. prevede la facoltà di arresto in flagranza per i fatti ivi previsti, trattandosi di mero inasprimento del regime sanzionatorio di reati contravvenzionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ

L’art. 3 ha sostituito il comma 4 dell’art. 10 (divieto di accesso) del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

La normativa prevede che nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, l’organo di polizia accertatore ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il suddetto provvedimento di allontanamento è altresì disposto nei confronti di chi commette le violazioni amministrative previste

• dall’art. 688 c.p. (manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico),

• dall’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico),

• dall’art. 29 del d.l.vo n. 114 del 1998 (commercio non autorizzato su aree pubbliche), • dall’art. 7, comma 15-bis, c.d.s. (attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine),

• dall’art. 1-sexies del D.L. n. 28/2003 conv. in legge n. 88/2003 (in materia del c.d. bagarinaggio)

I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni.

L'efficacia del provvedimento di allontanamento cessa trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto.

L’inosservanza dell’ordine di allontanamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600.

Nei casi di reiterazione della condotta, il questore, per tutelare la sicurezza pubblica, può disporre per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree sopra indicate (c.d. DACUR o anche DASPO urbano). Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno.

Nei confronti di soggetti condannati, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, il DACUR ha durata da 12 mesi a 2 anni.

L’inosservanza è punita con l'arresto da uno a due anni. Il nuovo comma 4 prevede che l’ordine di allontanamento e i provvedimenti del questore di divieto di accesso possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Modifiche all'art. 13 del D.L. 14/2017 concernente ulteriori misure di

CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E DI PUBBLICI ESERCIZI.

Questo il testo novellato:

1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per il delitto di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Modifiche all'art. 13-bis del D.L. 14/2017 concernente

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DI DISORDINI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO.

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere per la durata massima di due anni alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento. Viene sostituito l’unico comma dell’art. 2 del d.l.vo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) con il seguente:

1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento.

I destinatari del provvedimento sono

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art. 76, comma 3, primo periodo, del suddetto codice antimafia per l’inosservanza delle disposizioni sul foglio di via obbligatorio di cui al sopra citato art. 2. Il reato contravvenzionale viene ora elevato a delitto:

«Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.»

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE, NONCHÉ DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L’art. 4 del decreto-legge modifica l’art. 4 della legge n. 110 del 1975 e l’art. 699 del codice penale aumentando le pene detentive previste dalle relative contravvenzioni, nonché il comma 5 dell’art. 73 T.U. stupefacenti per il fatto di lieve entità.

Mette conto precisare che l’art. 699 c.p. si applica alle armi proprie (strumenti la cui destinazione naturale è ferire o uccidere) diverse dalle armi comuni da sparo e dalle armi da guerra o tipo guerra, ossia alle armi bianche (per es. pugnali e stiletti) nonché (secondo non univoca ma prevalente giurisprudenza della corte di cassazione) agli strumenti previsti dal comma 1 dell’art. 4 della legge 110/1975 (considerati armi proprie). Il comma 3 dell’art. 4 citato si applica invece al porto non giustificato degli oggetti atti a offendere (armi improprie) di cui al comma 2 stesso articolo.

Art. 4 legge 110/1975  Porto di armi od oggetti atti ad offendere

• Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

• Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

• Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

• È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

• Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

• La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

• omissis [comma abrogato]

• Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

• Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

• Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 699 c.p. Porto abusivo di armi.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Il delitto qui previsto punisce lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (sia le droghe pesanti tabella I sia i derivati della cannabis tabella II) quando il fatto è di lieve entità.

L’aumento del massimo edittale ha come immediata conseguenza procedurale la possibilità per il pubblico ministero di chiedere come misura cautelare personale coercitiva anche la custodia in carcere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE

L’art. 3 del d.l.vo n. 159/2011 (codice antimafia e misure di prevenzione) prevede l'istituto dell'avviso orale con il quale il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano, i seguenti soggetti:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nell'art. 3 cit. è aggiunto il comma 3-bis

«L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»

La Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, dell'art. 3 di cui sopra nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

Il nuovo comma 6-bis inserito dalla novella prevede che, se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale competente l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Il comma 2 dell'art. 5 del decreto de quo inoltre prevede che «Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.» 

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

L'art. 12 inserisce nel codice penale il nuovo:

Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori)

• Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

• Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Di conseguenza è stato abrogato l'art. 731 c.p. rubricato Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. 

=========================

A cura di Bruno Malusardi - Polizia Locale di Milano (pubblicato in pdf scaricabile dalla pagina dedicata all'autore "LANGOLO DI BRUNO MALUSARDI".

© 2024 CARMAIN
Design by schefa.com