La nuova legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019

entrata in vigore il 18 maggio 2019 si compone di 9 articoli, ha apportato modifiche alla disciplina della legittima difesa nel domicilio (o legittima difesa allargata) e dell’eccesso colposo, con l'evidente intento di estendere le tutele per colui che reagisce a un’aggressione domiciliare, intervengono anche su alcuni tra i più comuni delitti commessi in occasione di aggressioni nel domicilio (violazione di domicilio, rapina, furto in abitazione e, di conseguenza, anche furto con strappo) inasprendone il trattamento sanzionatorio.

La legge non ha cambiato strutturalmente i presupposti ed i requisiti della causa di giustificazione della difesa legittima ex art. 52 c.p.  che ora si intitola “Art.52 difesa legittima” la modifica riguarda esclusivamente la legittima difesa nel domicilio: casa di abitazione e altri luoghi di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali. La riforma Opera essenzialmente su tre piani diversi a tutela di chi si è difeso:

1) esclusione della responsabilità penale;

2) esclusione o limitazione della responsabilità civile;

3) celerità dell’eventuale procedimento penale, inevitabile in taluni casi (per esempio in caso di morte dell’aggressore).

 

Articolo 1

modifica l'articolo 52 del codice penale, prevedendo la sussistenza sempre del rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa e quindi di legittima difesa della persona che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. E chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere nel proprio domicilio.

 

Art. 52 “difesa legittima”

1) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

2) Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

  1. a) la propria o la altrui incolumità;
  2. b) i beni propri o altrui, quandonon vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

3) Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 

 

Articolo 2

Modifica l’art. 55 del C.P.  aggiungendo un capoverso che diventa Art.55 “eccesso colposo” In questo caso la norma il secondo comma aggiunto, esclude, la punibilità di chi ha superato colposamente i limiti di legittima difesa per la necessità di salvaguardare la propria o altrui incolumità, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo attuale. Quindi, quando si è aggrediti nel proprio domicilio la legittima difesa è sempre proporzionata all'offesa.

Si può respingere l'intrusione violenta o minacciosa, senza essere punibili per avere agito in situazione di minorata difesa, o in stato di grave turbamento da pericolo in atto. 

Chi è assolto penalmente non ha obbligo di risarcimento del danno.

 

Art.55 c.p. “eccesso colposo”: Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

 

Articolo 3

aggiunge un ultimo comma all’articolo 165 del codice penale “obblighi del condannato”, prevedendo la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento e furto con strappo solo dopo che ha integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa:

 

Art. 165 c.p. (Obblighi del condannato)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa

 

Articolo 4

modifica l’articolo 614 del codice penale violazione di domicilio, aumentando le pene detentive della reclusione da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo.

Inoltre in caso la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato la reclusione è aggravata da due a sei anni.

In conseguenza all’aggravarsi della pena della reclusione in base all’art. 266 c.p.p. sono ora consentite le intercettazioni telefoniche.

 

Art. 614 c.p. (Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

 

Articolo 5

modifica l’articolo 624-bis del codice penale “furto in abitazione e furto con strappo”, aumentando la pena detentiva della reclusione: nel minimo da tre anni a quattro anni e nel massimo da sei anni a sette anni. Per le condotte aggravate son innalzate da un minimo edittale di 5 anni di reclusione, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.

La multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 2.500 euro.

 

Art. 624-bis c.p. “Furto in abitazione e furto con strappo”

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti

 

Articolo 6

modifica l’articolo 628 del codice penale “rapina” innalzando la pena detentiva della reclusione da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.

Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al 3° e 4° comma dell'articolo 628 c.p. viene previsto un analogo inasprimento sanzionatorio: in particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni, il massimo resta immutato a 20 anni e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro. Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni, il massimo resta immutato a 20 anni e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro.

Art. 628 c.p. (rapina)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da

cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2000 a euro 4000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis;

3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2500 a euro 4000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

Articolo 7

Modifica la disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo di cui all’articolo 2044 “legittima difesa” del codice civile introducendo due ulteriori commi, e precisamente, il 2° comma che specifica che nei casi di legittima difesa domiciliare (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p.), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.  Escludendo il risarcimento di un eventuale danno cagionato per legittima difesa all’autore del furto in appartamento se assolto in fase dibattimentale. Il 3° comma che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

 

Art. 2044 cod. civ. (Legittima difesa)

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato

 

Articolo 8

aggiunge l’articolo 115-bis del T.U. delle spese di giustizia relative alla liquidazione dell’onorario del difensore, disponendo l’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

 

Art. 115-bis (L) d.P.R. n. 115/2002

  1. 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
  2. 2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

 

Articolo 9

Modifica il comma 1° dell’art.132 bis del d.lgs. n. 271 del 1989 “norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale” aggiungendo la lettera ”a-ter” che prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

 

Art. 132-bis disp. att. c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

  1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
  2. a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale ;

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

  1. b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
  2. c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
  3. d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
  4. e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
  5. f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater,320, 321 e 322-bis del codice penale.

f-bis ) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni. [sbaglio di stampa nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 2017: deve intendersi lettera f-ter); N.d.R.]

  1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
© 2024 CARMAIN
Design by schefa.com