Gli atti persecutori ovvero lo stalking

Legge 23 aprile 2009, n. 38 (GU n. 95 del 24/04/2009)

Con legge 23 aprile 2009 n 38, le Camere hanno approvato, con alcune modificazioni, la conversione del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, varato dal Governo con lo scopo di dare pronta risposta a una domanda di sicurezza avanzata dalla collettività, che da tempo rifletteva con preoccupazione l'”allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale”, come si legge nel preambolo del provvedimento normativo.

Il decreto legge ha introdotto l'art. 612 bis del codice penale che definisce e punisce con una pena da sei mesi a quattro anni la condotta di chi, con azioni ripetute nel tempo, minacci o molesti qualcuno in modo tale da procuragli un perdurante e grave stato di ansia o di timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa (o esso) legata da relazione affettiva. Ovvero in modo tale da costringerla/o a modificare le proprie abitudini di vita.

Sono atti persecutori, l'insieme di insulti, minacce, pedinamenti, messaggi telefonici o telefonate oscene o indesiderate, persistenti, assillanti e invadenti. Persino i messaggi d’amore e i regali, se non graditi, possono integrare la condotta di stalking.

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare, oppure, fare la posta alla preda, usato nel linguaggio da caccia) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

Per chi non voglia ricorrere subito all'autorità giudiziaria, l’art. 8 prevede infatti, la possibilità, di fare dapprima un esposto al questore, che convocherà il molestatore per un “ammonimento verbale”. (a seguito dell’Art.3 comma 1 del D.L.93/13 si emette d’ufficio in caso di lesioni personali della vittima in ambito domestico) Se l'ammonimento non sortirà gli effetti sperati, il reato diverrà procedibile d'ufficio, con la conseguenza che il procedimento penale prenderà il suo avvio senza necessità della denuncia della vittima.

Nella flagranza del reato, l'arresto è obbligatorio (1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;)  (modificato dal D.L. 93/13) in ogni caso il giudice potrà disporre la misura cautelare ritenuta più idonea, compresa la custodia in carcere.

Altro particolare di interesse è l’introduzione, con la stessa legge, nel codice di procedura penale, dell'art. 282 ter,  che prevede la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ovvero dell'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi.

Il 17-8-2013 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.  (Gazzetta Ufficiale n.191 del 16.08.2013)
La legge dall’art.1 all’art. 5 prevede norme contro la violenza sulle donne. (scarica il D.L.93/13)
Quest'ultima legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per delitti di maltrattamento familiare e stalking, l’aumento di un terzo della pena se alla violenza assiste un minore, la cosiddetta “violenza assistita”, aggravanti per coniuge o compagno anche non conviventi.  Alle forze di polizia viene data la facoltà di allontanare dalla casa il coniuge violento, se c’è un rischio per l’integrità fisica della donna.  Per i soggetti stranieri che subiscono violenze è stato stabilito un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Inoltre, una volta proposta la querela questa diventa irrevocabile. Inoltre, vengono presi provvedimenti anche per quanto riguarda l’iter processuale. Processi più veloci con possibilità di gratuito patrocinio per le vittime di violenza, a prescindere dal reddito.
Inoltre da ora in avanti la vittima deve essere continuamente informata sull’iter del processo e quando a un processo di questo tipo è prevista la testimonianza di un minorenne o di un maggiorenne vulnerabile, questa persona sarà protetta. Infine, garanzia di anonimato a chi denuncia alla polizia di una violenza di sua conoscenza. (vedi le modifiche)

Legislazione Richiesta ammonimento Stampato querela stalking

 

 

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