Ma i bossoli o i proiettili si possono detenere liberamente?
L’attuale normativa italiana (sia nel contenuto dell'Art.82 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S sia nel Decreto Legislativo del 2 gennaio del '97 n.7 e successive modificazioni nonché nell’elenco dettagliato di ciò che è classificato come materiale esplodente e munizione ) non menziona i bossoli inerti i pallini e i proiettili.
L’articolo 38 comma 1 del T.U.L.P.S stabilisce che non si possono detenere senza denuncia alla P.S. “le munizioni finite” cioè una cartuccia assemblata in tutte e quattro le sue componenti, come definito dall’art.1bis, comma 1, lettera d, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: “munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
Anche la circolare n. 557/PAS/U/021562/10175(1) del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 al punto 9, definisce che ciò che attiene le parti di munizioni inerti ( bossoli disinnescati, tubi in plastica, fondelli in metallo, borre, pallini o pallettoni) …. non sono assoggettabili ad autorizzazioni di polizia.