LA QUERELA

art. 336 Codice di procedura penale

La querela (120 c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato [427, 542]

 art. 120 Codice Penale

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597].

La querela è un atto giuridico di natura negoziale con il quale un soggetto privato, titolare del relativo diritto, indica il fatto per il quale chiede che l'organo pubblico di giustizia si attivi ed inizi l'azione penale. Con la querela si attiva la condizione di procedibilità, senza il quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono presentare regolarmente querela, ma contemporaneamente hanno la stessa facoltà rispettivamente anche i genitori o il tutore ovvero il curatore, e il minore e l'inabilitato non può opporvisi.

Il termine per provvedervi è di tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato, esteso a sei mesi per alcuni reati (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori).

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