L'interrogatorio è l’atto tipico della fase delle indagini preliminari finalizzato all’accertamento della sussistenza degli elementi idonei a chiedere il rinvio a giudizio, può essere svolto dal pubblico ministero direttamente o delegato, o dal giudice delle indagini preliminari anche in sede di convalida di arresto o, infine, nell'udienza preliminare.

Possiamo distinguere l’interrogatorio in tre tipi: investigativo, difensivo o di garanzia.

  • L’interrogatorio investigativo è quello disposto dal pubblico ministero di propria iniziativa. Quando il p.m. invita l’indagato a presentarsi con il proprio difensore, o delega alla P.G., per rendere interrogatorio, allo scopo di acquisire elementi di indagine utili.
  • L’interrogatorio difensivo è la manifestazione del diritto dell’indagato, entro 20gg dall’avviso di conclusione delle indagini, ad essere sentito direttamente dall’autorità inquirente per evitare il rinvio a giudizio.
  • L’interrogatorio di garanzia è quello che si svolge davanti al giudice quando l’indagato è sottoposto a una misura cautelare, come gli arresti domiciliari o la custodia in carcere, per verificare il permanere delle condizioni che legittimano la misura cautelare.

 

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Novità per l'interrogatorio:

Chi è sottoposto a indagini o è imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito del diritto di non rispondere alle domande relative alle proprie condizioni personali ed è altresì necessario escludere la sua punibilità nel caso in cui egli risponda il falso, quando non sia stato debitamente avvertito di questa sua facoltà.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 111 pubblicata in data 5 giugno 2023, con cui sono stati dichiarati parzialmente illegittimi gli articoli 64, terzo comma, del codice di procedura penale e l’articolo 495 del codice penale.

Con la sentenza n. 111 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24 Cost., dell’art. 64, co. 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p.;
2) l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24 Cost., dell’art. 495, co. 1, c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, co. 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni;

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Art. 21 del Codice di procedura penale (attuazione) - Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente

  1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Dispositivo dell'art. 64 comma 3 del Codice di procedura penale - Regole generali per l'interrogatorio

"Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

  1. le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  2. salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
  3. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis,

 Dispositivo dell'art. 495 comma 1 del Codice Penale

(comma 1) Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

VERBALE DI INTERROGATORIO 

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