Con la riforma Cartabia (D.Lgs, 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134) sono state apportate modifiche sostanziali agli atti di p.g. ed in particolare all'assunzioni di informazioni dei testi, che siano indagato, vittima, persona offesa non querelante. 

Pertanto si è reso necessario distinguere le tre figura, poiché trattate diversamente tra loro :

INDAGATO:

L’Art 349 C.3 recita : “Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'artico/o 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente I 'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici degli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità “

Il nuovo obbligo posto in capo alla polizia giudiziaria è quello di invitare l'indagato ad indicare, ove ne sia in possesso, un indirizzo di posta elettronica certificata ove -provvedere alle successive notifiche.

È importante seguire il presente schema:

La prima notifica va eseguita consegnando il documento all'interessato (o alle altre persone indicate nella norma), mentre le successive vengono compiute mediante consegna al difensore, salvo* che si tratti degli atti introduttivi del giudizio, ossia la citazione all'udienza preliminare o la citazione diretta in giudizio ovvero del decreto penale di condanna.

NOTIFICA
E' LA PRIMA NON E' LA PRIMA
La prima notifica del primo atto va effettuata direttamente a mani dell'interessato o alle altre persone previste dall'Art.157 comma 1 del c.p.p. Le successive notifiche vengono effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio, con regole diverse quando riguardano le citazioni alle udienze.

Per quale motivo?

In questo modo l'indagato ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito ove il difensore possa effettuare le comunicazioni nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

RICAPITOLANDO: 

Le notifiche  che attengono alla citazione in udienza preliminare o citazione diretta o decreto penale, e le altre il 157 ter c.p.p. dispone che esse "sono effettuate al domicilio dichiarato eletto ... in mancanza nei luoghi con le modalità di cui all'articolo 157 c.p.p. ". Questa regola vale quando l'indagato non abbia avuto alcun procedente contatto né alcun avviso dall'autorità procedente. Altrimenti si applica quanto disposto nel 161, com.mi 1 e 4 c.p.p., ossia la notifica presso il difensore è valida quando l'indagato, pur essendo stato avvisato, abbia omesso di dichiarare/eleggere domicilio o ne abbia indicato uno inidoneo.

 Nomina di fiducia e d’ufficio:

Se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, questi non potrà rifiutare la domiciliazione

Il difensore  d'ufficio,  invece, potrà rifiutare  la domiciliazione in virtù della disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'articolo 162 c.p.p. che. prevede - come chiarito nella relazione illustrativa   della   riforma   -  che   il   difensore   d'ufficio   può   non   prestare   l'assenso   alla domiciliazione, in linea con l'attuale disposizione codicistica.

vedi allegato: LE NOTIFICAZIONI

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QUERELANTE:

È ora previsto l'obbligo per la persona offesa dal reato, in sede di querela, di dichiarare 'ò eleggere un domicilio idoneo, in cui ricevere tutte le successive comunicazioni, con obbligo di comunicare. ogni sua modifica. La p.g. che riceve la querela lo avviserà che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (nuovo art. 153-bis c.p.p.).

In assenza di elezione di domicilio o nel caso di sua inidoneità, tutte le notifiche verranno eseguite tramite deposito presso la segreteria del p.m. con conseguente risparmio di tempo e risorse da parte dell'ufficio La p. g. che procede alla ricezione della querela dovrà attraverso l'elezione di domicilio della persona offesa farsi fornire anche con indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata in tutti i casi in cui risulti che la p. o. sia residente all'estero o sia un professionista iscritto ad un albo professionale (e, dunque, con l'obbligo di dotarsi di indirizzo p.e.c.).

 

PERSONA OFFESA NON QUERELANTE:

Nel caso di persona offesa non querelante, non essendovi stata l'occasione per una elezione di domicilio, il discorso cambia.

Le notifiche andranno eseguite nel domicilio che la parte offesa potrà eleggere in qualunque momento,  esercitando una facoltà  che può sempre coltivare e della quale è informato  nelle comunicazioni  che  la  p. g.  inoltrerà  alla  parte  offesa,  ai sensi  dell'articolo  90  bis  c.p.p  .. Ove non abbia eletto domicilio, le notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In caso di mancanza anche di un difensore, o se il domicilio eletto è inidoneo, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del Pubblico Ministero.

VERBALI ALLEGATI 

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a) Verbale elezione domicilio - art. 161 comma 1 c.p.p; 

Deve essere redatto quanto la polizia giudiziaria ha avuto il primo contatto con l’indagato, non vi è stato intervento del pubblico ministero.

b) Verbale elezione domicilio - art. 161 comma 1 c.p.p. delegata;

Deve essere redatto quando il contatto con il PM è già stato instaurato.

c)  Verbale identificazione del querelante ed elezione di domicilio - art. 153 bis c.p.p;

è un format di elezione di domicilio per quanto riguarda il querelante, in relazione al quale l'art. 153 bis c.p.p. prevede  l'obbligo  di dichiarare il domicilio.  È rilevante  che chi procede  alla  formulazione dell'elezione  di domicilio chieda  al querelante  di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, al quale far pervenire gli avvisi, onde facilitare l'attività ed evitare che gli avvisi vadano, invece, effettuati presso il domicilio eletto.

d) Verbale  identificazione persona offesa dal reato ed elezione  domicilio  primo atto;  

Viene  formulato  avviso,  in relazione alle notificazioni da effettuare nei confronti della parte offesa.

e) Verbale ratifica denuncia – querela  

è quel  modulo di avviso delle facoltà spettanti alla parte offesa - ex art. 90 bis c.p.

ELEZIONI DI DOMICILIO E GLI AVVISI ALL'INDAGATO LE NUOVE DISPOSIZIONI ART.161 COMMA 1

nuovo verbale di elezione di domicilio

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L'AVVISO ALLA PERSONA OFFESA

Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa)

  1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza ❑ inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter (2 )

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (quando operativi, dal 30 giugno 2023);

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

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MODULO DI AVVISO ALLA PERSONA OFFESA

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SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI

Verbale di sommarie informazioni dalla persona in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.   (artt. 351, 362, 197, 203, 357, comma 2, lett. c), c.p.p.) 

Verbale di interrogatorio delegato dal P.M. della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (ex artt. 64 e segg., 370 e 415 bis C.P.P.)

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DISPOSIZIONI SULL'ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI EX ARTT.350 E 351 C.P.P.  

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Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazioni

(Omissis) I -quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. 

Art.357 c.p.p. - Documentazione dell'attività di p. g.

(Omissis) 3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria. (Omissis)

Alla luce di quanto sopra si deve ritenere pertanto che la "fonoregistrazione" sia prevista come modalità ordinaria di documentazione delle s.i.t. assunte nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., a prescindere dalla richiesta della persona chiamata a rendere la dichiarazione.

Nei verbali, pertanto, si darà atto dell'avvenuto avviso al dichiarante e delle circostanze che eventualmente impediscono in concreto la fonoregistrazione.

Qualora le dichiarazioni debbano assunte da persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, sarà necessario a pena di inutilizzabilità provvedere alla documentazione dell'atto tramite strumenti di video o fonoregistrazione, a meno che sussista una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni d'urgenza che non consentano di rinviare il compimento dell'atto.

Di tale indisponibilità sarà necessario dare atto nel verbale cosi come delle ragioni che impedivano il rinvio del compimento dell'atto.

La trascrizione delle dichiarazioni non è indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale.

Quanto all'assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la riforma ha introdotto una modifica all'art. 350 c.p.p. che consente alla polizia giudiziaria di richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento dell'atto a distanza, secondo le modalità previste dall'art. 133 ter c.p.p., per quanto compatibili, a patto che l'indagato e il difensore acconsentano (art. 350 comma 4 bis c.p.p.).

LA RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O REGISTRAZIONE FONOGRAFICA NELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI P.G.

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ATTI  OBBLIGATORIA IN MANCANZA ECCEZIONI

Assunzione di informazioni per i delitti di cui all'art.407 comma 2 lett. a) da parte della p.g. o del p.m. (art.357 comma 3-bis prima parte e 373 comma 2-ter prima parte del c.p.p.)

registrazione fonografica

salvo la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico

Assunzione di informazioni da persona minorenne, inferma di mente o vulnerabile da parte della p.g. o del p.m. (art. 357 comma 3-ter e art.373 comma 2-quater del c.p.p.)

riproduzione audiovisiva registrazione fonografica salvo che vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o del personale tecnico e congiuntamente sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Tutti gli altri casi di assunzione di informazioni da parte della p.g. o del p.m. (art.357 comma 3-bis seconda parte e art. 737 comma 2-ter seconda parte del c.p.p.) 

solo se il dichiarante lo richiede

salvo il caso di indisponibilità degli strumenti. 

In questo caso, nell'assumere le informazioni, avvisare il dichiarante che ha facoltà di chiedere la registrazione (art.351 comma 1-quater e art.362 comma 1-quater) 

interrogatorio dell'indagato, confronto cui partecipa l'indagato, esame di imputato di reato connesso da parte del p.m. (art.373 comma 2-bis del c.p.p.) 

riproduzione audiovisiva riproduzione fonografica

salvo il caso di indisponibilità degli strumenti.

Interrogatorio del detenuto

(art.141 bis)

riproduzione audiovisiva registrazione fonografica

salvo che vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o del personale tecnico e congiuntamente sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

A cura di Gaetano Barracane

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