PERQUISIZIONI D'INIZIATIVA CON ESITO NEGATIVO

La nuova disposizione:

Art. 352 c.p.p. Perquisizioni.

(Omissis)

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

 4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui
hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte

le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252- bis, comma 3.

La facoltà di impugnare la perquisizione (negativa) introduce un controllo da parte del Giudice sulla legittimità dell'atto di polizia giudiziaria e comporta un onere di motivazione del decreto di convalida in capo al P.M.. Appare, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione degli operanti sulla necessità di dare (come di consueto) puntuale conto delle circostanze in base alle quali si è ritenuto di procedere alla perquisizione.

La richiamata disposizione riguarda anche le perquisizioni negative disposte ai sensi delle leggi speciali (ad esempio, art. 41 TULPS, art. 103 D.P.R. 309/1990).

L'art. 252 bis c.p.p. ed il comma 4 bis dell'art. 352 c.p.p. prevedono, infatti, la possibilità di proporre al giudice un'opposizione avverso il decreto che abbia disposto o convalidato una perquisizione che non abbia generato alcun sequestro. L'opposizione dovrà essere accolta tutte le volte in cui il giudice accerterà l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esecuzione della perquisizione, ma non sono state previste ricadute invalidanti in punto di utilizzabilità dei risultati della perquisizione e degli atti conseguenti. L'accoglimento dell'opposizione, pertanto, non avrà effetti immediati nel procedimento penale nel quale si è svolta l'attività di ricerca della prova o in quello che potrà scaturire all'esito della stessa, ma potrà avere effetti di altra natura. La dichiarazione di illegittimità della perquisizione potrà eventualmente essere tenuta in considerazione laddove sia necessario valutare la consumazione del delitto di cui all'art. 609 c.p. (perquisizione ed ispezione personali arbitrarie).

Pur non determinando dirette ricadute sull'attività operativa ordinaria, le disposizioni sopra indicate impongono di richiamare l'attenzione degli operatori di polizia sulla necessità di descrivere e rappresentare nella documentazione degli atti d'indagine compiuti tutti gli elementi del fatto che consentano di apprezzare la legittimità della perquisizione.

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