Le perquisizioni d'iniziativa effettuate dalla polizia giudiziaria si distinguono in:

1) perquisizioni personali o locali disciplinate dal codice di procedura penale, le quali possono essere effettuate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria solamente in caso di:

  • flagranza del reato;
  • evasione;
  • quando si debba procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare di persona imputata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p.;
  • quando si debba procedere all'esecuzione di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p;
  • quando si debba procedere ad un fermo.

In tutti questi casi è sempre necessario che vi sia fondato motivo di ritenere che "sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso" (art. 352, 1° comma, c.p.p.). Giova evidenziare che in tali ipotesi l'attività di ricerca della prova presuppone che sia già stata acquisita una notizia di reato e non è consentito utilizzare la perquisizione per ricercare una notitia criminis.

2) Perquisizioni personali o locali disciplinate da leggi speciali, fra le quali si rammentano:

  • perquisizione ex art. 103 DPR 309/90 volta alla ricerca di stupefacenti, la quale ha come presupposti l'esistenza di un'operazione di polizia volta alla repressione del traffico di stupefacenti, la sussistenza di un fondato motivo per ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope e, infine, l'impossibilità, stante l'urgenza, di ottenere una preventiva autorizzazione telefonica da parte del pubblico ministero;
  • perquisizione ex art. 25 bis d.l. 306/92 da effettuarsi su interi edifici o blocchi di edifici dove vi sia fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3- bis del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo; 
  • perquisizione ex art. 27 1. 55/90, la quale concerne talune specifiche ipotesi di perquisizione in relazione alla repressione dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.;
  • perquisizione ex art. 4 1. 153/75 la quale può essere eseguita in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentano un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria ed "al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili";
  • perquisizione locale ex art. 41 T.U.L.P.S. la quale può essere effettuata nel caso in cui si abbia fondato motivo per ritenere che in un luogo siano occultate armi, munizioni, materie esplodenti non denunciate o abusivamente detenute;
  • perquisizione locale ex art. 33 della 1. 4/1929 la quale può essere eseguita dalla polizia tributaria qualora abbia notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato, con riferimento alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Le ipotesi di perquisizione ora richiamate differiscono notevolmente per presupposti e finalità ed in taluni casi possono essere effettuate anche in assenza di una formale acquisizione di notizia di reato, svolgendo a tutti gli effetti una funzione preventiva. Pertanto, esse non possono ritenersi del tutto equiparabili alle ipotesi di ricerca della prova disciplinate dall'art. 352 c.p.p., ma condividono con esse il profilo invasivo e limitativo delle libertà personali presidiate dall'art. 14 della Costituzione e sono per tale motivo sottoposte al sindacato di legittimità da parte del pubblico ministero.

E' opportuno quindi indicare sempre e con la massima precisione possibile gli oggetti o le tracce che si intendono ricercare ed il concreto collegamento fra essi e l'ipotesi di reato posta a fondamento dell'attività di perquisizione. Nei casi in cui la legge consenta di perquisire luoghi o persone in assenza di una pregressa notizia di reato, sarà ancor più necessario indicare con chiarezza e precisione gli elementi del fatto che abbiano legittimato l'esercizio della facoltà attribuita alla polizia giudiziaria evitando formule di stile, espressioni generiche o riferimenti a circostanze riconducibili ad un personale convincimento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, basato su circostanze difficilmente verificabili da terzi.

 

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