INTERPRETE DI LINGUA STRANIERA

Nella scelta del traduttore/interprete, per evitare errori giudiziari dovuti a traduzioni sbagliate, bisogna tener conto di quanto segue:

  1. è stato selezionato dall'albo del tribunale?
  2. è qualificato per svolgere tale compito?
  3. ha un'adeguata esperienza nel campo delle intercettazioni?
  4. è fondamentale che l'interprete conosca perfettamente il dialetto dell'intercettato, soprattutto per la lingua araba.
Art.49 D.P.R. 115/2002  interprete giudiziario o traduttore giuridico

 Art. 49 D.P.R. 115/2002 liquidazione delle competenze spettanti agli ausiliari nominali dal magistrato

Il Testo Unico sulle spese di giustizia (e precisamente l'art. 49 D.P.R. 115/2002) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato, e non anche quelli dovuti agli ausiliari di polizia giudiziaria, possono venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria - che poi li iscrive al c.d. Modello 12, trattandosi di attività d'indagine concernente un singolo procedimento penale. Dunque i compensi ai meri ausiliari di polizia giudiziaria debbono essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non possono gravare sull'Autorità Giudiziaria, sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione.

Peraltro, in base alle regole generali del codice di procedura penale (e segnatamente in base agli artt. 359 ss., all'art. 370 c.p.p. ed all'art. 348 IV c. c.p.p.), il pubblico ministero può nominare personalmente ausiliari (come consulenti tecnici, interpreti, traduttori, psicologi ai fini dell'audizione di persone minorenni, ecc.) ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può pure delegare tale attività processuale alla polizia giudiziaria, segnatamente nei casi in cui è necessario procedere speditamente. In entrambe le situazioni, ad avviso dello scrivente, è corretto ritenere che l'ausiliario sia "ausiliario del magistrato" e non "ausiliario della polizia giudiziaria": "appunto perché è il magistrato che interviene, assume la direzione delle indagini e decide di compiere un certo atto processuale, per il cui utile perfezionamento è necessaria l'opera dell'ausiliario. Dunque in entrambe le situazioni il soggetto nominato deve essere compensato dall'Autorità giudiziaria, a nonna degli artt. 49 e seguenti D.P.R. 115/2002."

Al fine di facilitare l'operato dell'Ufficio liquidazioni e nel contempo di evitare possibili irregolarità che potrebbero comportare pure responsabilità contabili, sarebbe opportuno, attenersi alle seguenti modalità:

  • la polizia giudiziaria, prima di effettuare la nomina di un ausiliario (consulente, interprete, traduttore, psicologo ai fini dell'audizione di una persona minorenne, ecc.), deve ottenere la preventiva delega da parte del magistrato procedente, salvi i casi in cui non sia stato ancora aperto un procedimento penale ovvero il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, sicché la persona nominata è mero "ausiliario della polizia giudiziaria" e verrà compensato da quest'ultima;
  • tale delega deve essere redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui essa può pure essere conferita verbalmente; tuttavia in tale evenienza è indispensabile che dal verbale di affidamento dell'incarico risulti espressamente che è stata conferita delega verbale da parte del magistrato, nonché risultino data ed ora della delega e nominativo del magistrato;
  • nel verbale di affidamento dell'incarico, quando la prestazione non possa essere ultimata immediatamente deve essere espressamente previsto un termine per il deposito della consulenza ovvero della traduzione dell'atto: infatti la normativa sulle liquidazioni prevede (art. 4 HI c. L. 319/1980) la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi, nonché prevede (art. 52 II c. D.P.R. 115/2002) delle conseguenze negative sull'ammontare dei compensi liquidabili se il termine concesso non è stato rispettato;
  • è necessaria l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio nonché l'espressa autorizzazione ad avvalersi di ausiliari, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
  • se la consulenza o la traduzione scritta vengano depositate alla polizia giudiziaria e non a questa Procura, è indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito;
  • se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria e non a questa Procura, è parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito;
  • tutto ciò vale, a più forte ragione, per i decreti ed i verbali di affidamento dell'incarico redatti direttamente dai magistrati con l'ausilio dei rispettivi assistenti, secondo le regole generali.
  • in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento deve essere sempre indicato il numero delle pagine da tradurre;
  • in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o traduttore di conversazioni intercettate, deve essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria una dettagliata attestazione circa le giornate e gli orari di effettiva presenza dell'interprete nominato in sala ascolto;
  • deve essere espressamente dichiarata l'urgenza dell'adempimento, nei casi in cui essa sussista, e devono essere indicate le ragioni di tale urgenza: infatti la normativa sulle liquidazioni (art. 5111 c. D.P.R. 115/2002) prevede in tale caso la possibilità di un aumento dell'importo liquidabile; peraltro, è importante osservare che la norma prevede che sia tale dichiarazione che la relativa motivazione vengano effettuate dal magistrato, sicché a tali fini appare indispensabile l'adozione di un decreto motivato, il quale può ben essere verbalmente anticipato, ma va poi necessariamente confermato per iscritto;
  • L’istanza di liquidazione dell’interprete deve essere corredata da attestato della della P.G. secondo il modulo allegato, in ordine ai giorni ed alle modalità di espletamento dell’incarico. (lettera n.1382/CONT/U/2018 e Circ. n.6/2018/MG datata 16/04/2018 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona – Ufficio Contabilità )
  • Qualora l’ausiliario sia stato preventivamente ed espressamente autorizzato all’uso del mezzo proprio, questi dovrà fornire l’attestazione dell’ACI relativa alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e quello di svolgimento dell’incarico, avendo riguardo al percorso più breve. Il costo giornaliero del carburante verrà ricercato tra i dati forniti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
    • Qualora l’interprete abbia ricevuto incarichi plurimi, le spese di viaggio non sono duplicabili, dato che si riferiscono ad un unico viaggio per lo svolgimento di più incarichi.
    • In nessun caso il tempo di viaggio può essere considerato ai fini del calcolo delle vacazioni.
  • Copia del verbale di conferimento dell’incarico dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, che deve sempre procedere alla nomina dell’interprete a seguito di preventiva delega espressa del magistrato titolare dell’indagine (in ultima ipotesi, va allegato sia il verbale di conferimento dell’incarico che l’atto di delega del magistrato). (lettera n.1382/CONT/U/2018 e Circ. n.6/2018/MG datata 16/04/2018 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona – Ufficio Contabilità )
    • Qualora la nomina di un interprete dovesse rendersi assolutamente urgente per ragioni investigative, sarà cura della stessa P. chiedere una verbale autorizzazione preventiva al P.M., che provvederà a ratificare l’incarico con successivo atto formale da produrre con assoluta tempestività.
    • Nessuna liquidazione potrà essere disposta dal Funzionario Delegato nell’ipotesi di incarichi conferiti sulla sola iniziativa della Polizia Giudiziaria.

INFORMAZIONI PER L'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO
 1  LETTERA AUTORIZZAZIONE NOMINA  5 ATTESTAZIONE LAVORO EFFETTUATO 
 2  SPECCHIO ORIENTATIVO ORARI LAV.  6 SCHEDA ANAGRAFICA INTERPRETE
 3  DOMANDA LIQUIDAZIONE  7 LETTERA INVIO ATTI IN PROCURA
 4  VERBALE DI NOMINA  8 DECRETO NOMINA AUSILIARIO P.M. 

 

 
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