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Art.46 ter della legge n.298/74

   Introduzione dell'obbligo del CMR per i trasporti

L. 28/12/2015 NR. 208 CONTROLLO CORRIERI/BADANTI
Circolare Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Interno
VADEMECUM OPERATIVO

Verbale ispezione veicolo ex art. 13 legge 689/1981

Verbale di accertamento e contestazione amministrativa (ex art. 13 e 14 L. 689/1981) per violazione Legge 298/1974

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

L'articolo 76 al comma 7° prevede che una persona che è sottoposta o che è stata sottoposta a misura di prevenzione non può detenere denaro contante superiore a 10.000 € senza darne comunicazione.

"Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità"

VERBALE DI SEQUESTRO DENARO AI SENSI DELL'ART.76 COMMA 7°  D. LEG.VO 159/2011

COMUNICAZIONE NOTIZIA REATO  - VIOLAZIONE ART.76 C.7° D. L.VO 159/2011

L'articolo 3 al comma 4° prevede la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale e della sorveglianza speciale, che possono contenere il divieto di possedere o utilizzare  armi o apparati di comunicazione radiotrasmittente, giubbotti antiproiettile, veicoli blindati, bombolette al peperoncino, fuochi d'artificio, sostanze infiammabili.

"Art.3 comma 4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazioni e messaggi.

Art.3 comma 5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo."

Le sanzioni penali per l'inosservanza al divieto sono previste dall' art. 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159/11 che riproduce il disposto dell' art. 4, comma 4, 1. n. 1423/56.

Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 4° e 5°, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

VERBALE DI SEQUESTRO DI MATERIALE DI CUI ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4° E 5° DEL D.TO L.VO 159/2011
COMUNICAZIONE DI NOTIZIA REATO - VIOLAZIONE ART.3 COMMI 4° E 5° DEL D. L.VO 159/2011

 

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