Sistema di classificazione delle armi in Italia

Fino all’anno 2011 la classificazione delle armi era regolata dalla legge  110 del 75 era devoluta ad un'apposita commissione “la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” e che si pronunciava nell'iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi che è stato istituito sempre dalla legge 110 del 75 è entrato materialmente in funzione nel 1979 con lo scopo di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Dir. CEE/477/91, come modificate dalla Direttiva (UE) 201/853 del 17 maggio 2017.

con la legge di bilancio a fine 2011 è stato abolito il catalogo nazionale delle armi e con legge 07/08/2012 n.135 con la quale demanda la competenza per la classificazione delle Armi Comuni da sparo, che comprende:   armi comuni, propriamente dette le armi da caccia, le armi sportive, escluso le armi da guerra o tipo guerra.

Il banco nazionale di prova pubblica le classificazioni mediante schede di classificazione delle Armi non più sulla Gazzetta Ufficiale, ma sul proprio sito internet  bensì sul proprio sito internet Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali - Classificazione (bancoprova.it) che ha valore ufficiale.  

La normativa comunitaria “direttiva (UE) 17/05/2017 n.853” distingue le armi da fuoco in tre categorie:

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite

  1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
  2. Le armi da fuoco automatiche;
  3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
  4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
  5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
  6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis. (n.d.r. Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 Giugno 2017)
  7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se: 

  • un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o 
  • un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: 

  • un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o 
  • un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito. 

8. Le armi da fuoco "lunghe" semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere  Funzionalità  tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi. (n.d.r. Attenzione: in italia, per caratteristiche tecnico-morfologiche, le A8 non esistono - salvo errori - in quanto il BNP ha sempre classificato tali armi come corte. 

9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.»;

CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

  1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;
  2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;
  3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
  4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
  5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
  6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm;
  7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica;
  8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
  9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.»;

 CATEGORIA C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione

  1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
  2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
  3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7.
  4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
  5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
  6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
  7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.»;

Ma la prima distinzione sostanziale lo fa l'articolo 1 della legge 110 del 75 per le armi che sono assolutamente vietate che sono le armi da guerra e le armi tipo guerra e dall'articolo 2 della legge 110 del 75 relativa alle armi comuni e cioè:

  • "i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  • i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
  • i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
  • le rivoltelle a rotazione;
  • le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;

 Le armi comuni da sparo integrano a loro volta una serie di sottospecie che sono le:

  • armi comuni da sparo propriamente dette;
  • le armi sportive;
  • le armi da caccia;
  • e le armi antiche, artistiche o rare.

Per meglio definire le quattro tipologie di armi comuni da sparo, possiamo dire che le armi comuni da sparo “propriamente dette”, possono essere definite quelle armi che non sono né da caccia né sportive e non sono antiche.

Le armi sportive vengono dichiarate tali direttamente dal Banco Nazionale di Prova, su istanza di un produttore o di un importatore, che lo fa con un parere obbligatorio di una federazione sportiva.

le armi da caccia sono quelle che hanno le caratteristiche previste dall'articolo 13 della legge 11/02/1992 n.157, che detta:

  1. L’attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. (9)
  2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
((2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1991, l’attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da   fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B,
punto 9, del medesimo allegato I, nonché' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.))
  1. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
  2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
  3. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
  4. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

AGGIORNAMENTO (9) :  Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6,  comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo  13  della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i  fucili  ad  anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a  caricamento  singolo manuale  o  a  ripetizione  semiautomatica,  qualora  siano  in  essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto  di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché'  i  fucili  e  le carabine   ad   anima   rigata   dalle    medesime    caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce  di  calibro  superiore  a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "

le armi antiche la legge 110 del 75 e il decreto ministeriale del 14 aprile 1982 prevede che siano quelle armi che sono di produzione anteriore al 1890. C'è inoltre una pronuncia del 1981 della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi che ammette come antiche anche quelle armi che siano di produzione successiva al 1890 ma siano di modello anteriore al 1890 prodotte dalle stesse aziende con gli stessi materiali e con le stesse lavorazioni.

Una eccezione disposta dalla direttiva del 2017, per le armi della categoria A definite proibite, poiché considerate militari o simili. Infatti le armi classificate nella categorie A-6 e A-7 si possono possedere ed utilizzare anche per uso sportivo: 

Categoria A 6 - sono armi demilitarizzate, cioè nate originariamente per l'impiego militare in quanto dotate di tiro a raffica che tramite una serie di procedimenti irreversibili vengono private della possibilità di tiro a raffica e quindi trasformate in armi semiautomatiche.

Categoria A 7 - che è costituita dalle armi a percussione centrale semiautomatiche che hanno una capacità di fuoco superiore a 10 colpi, per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte, si parla di una capacità non in astratto, cioè che ci possa essere inserito un caricatore di capacità superiore ma che effettivamente abbiano inserito un caricatore di capacità superiore per le armi di categoria A6 e A 7

Caricatori A 6 e A 7 - i relativi caricatori maggiorati di scorta, caratterizzati da una capacità superiore ai limiti previsti dalla legge 110 che è di 10 colpi per le armi lunghe 20 colpi per le armi corte

Tali tipologie di armi possono essere vendute ed acquistate secondo la normativa vigente e possono essere utilizzate nei poligoni, ma prevedono una procedura diversa rispetto alle altre armi comuni da sparo. Infatti, oltre al nulla osta o porto d’armi e l’obbligo di denuncia entro le 72 ore, prevede anche l’obbligo di essere iscritto o a un tiro a segno nazionale o a un poligono privato che sia però affiliato al CONI.

Particolare attenzione per le armi classificate nella:

Categoria B 9 – Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8. Che come indicato dal Banco Nazionale di Prova sono:

Le armi semiautomatiche che presentano almeno due delle seguenti caratteristiche (1), (2):

  1. Calcio ribaltabile, telescopico o rimovibile senza attrezzi in maniera che possa variare la lunghezza totale dell’arma;
  2. Impugnatura a pistola (1);
  3. Attacco per baionetta;
  4. Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (2);
  5. Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (2);
  • (1) Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole". La lunghezza totale dell’arma è da intendersi a calcio chiuso, inoltre la lunghezza totale e della canna viene misurata escludendo lo spegnifiamma, freni di bocca, compensatori od accessori.
  • (2) Le condizioni d) ed e) non vengono conteggiate per le armi corte.

Armi non venatorie - in funzione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104, Vengono vietate all’attività venatoria le armi di categoria A, in particolare le A6, A7 e le armi di categoria B9 ovvero le armi semiautomatiche di capacità inferiore a 10 colpi ed assomiglianti a delle armi automatiche.
Resteranno i problemi legati al riconoscimento di un’arma nella categoria B9 dove molti importatori cercheranno di evitare tale classificazione al fine di poter vendere armi venatorie per poter godere di un numero di detenzione superiore. Infatti le armi B9 non sportive resteranno detenibili in massimo 3 pezzi mentre le armi venatorie resteranno detenibili in numero illimitato.

DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI:

Pertanto alla luce di quanto sopra, per l’attuale normativa (Art. 10 legge 110/75 e art. 37 legge 157/1992 per le armi comuni, sportive e da caccia, mentre il D.M. 14/04/1982 per le armi antiche) si possono detenere le seguenti tipologie di armi:

  • armi comuni da sparo fino a 3;
  • armi sportive fino a 12;
  • armi antiche, artistiche o rare fino a 8;
  • armi da caccia un numero illimitato.

Per l’acquisto di munizioni occorre il porto d’armi o il nulla osta all’acquisto. Si possono detenere le seguenti munizioni con obbligo di denuncia entro le 72 ore dall’acquisto:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, non si può superare i 200 pezzi;
  • per le cartucce per fucile da caccia il limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.
Inoltre:
  • Per tutti gli altri casi per esempio le cartucce per fucile da caccia a canna rigata il quantitativo detenibile rientra sempre nel limite massimo dei 200 pezzi totali previsti per le cartucce per pistola o rivoltella.
deroga:
  • l'articolo 26 della legge 110 del 1975 prevede che le cartucce aventi caricamento a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi.
eccezione:
  • se il consumo delle munizioni avviene entro il limite delle 72 ore dall’acquisto, non c’è obbligo di denuncia e comunque non si deve superare il limite complessivo dei 200 o di 1500 pezzi detenibili.
Inoltre:
  • stessa procedura delle cartucce per armi da fuoco è prevista per le munizioni a salve nate per armi vere, tipo cal.9x19 a salve ed inoltre fanno cumulo con il limite di 200 pezzi detenibili.
  • non è previsto limite di detenzione per le munizioni ( 6 mm Flobert a salve, il .320, il .380, l’8 mm Pak e il 9 mm Pak) per armi a salve, tipo scacciacani e ne c’è obbligo di denuncia.
 
 

Tratto dal sito Web Armi e Tiro

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