La legge 14 luglio 2023, n. 93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. entrata in vigore l’8 agosto 2023 – introduce alcune significative novità nella disciplina penale in materia di diritto d’autore.

La legge ha modificato l’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungendo una nuova lettera h bis ) che punisce “chiunque  abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”;

“””disposizioni del comma 1 dell’art.85 bis del  Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

  1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.”””

Quindi è punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 € chiunque a fini di lucro, abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ossia: mediante l’introduzione, l’installazione o comunque l’utilizzo abusivo nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse)

La legge 93/2023 ha modificato inoltre l’art.131 bis del codice penale (già modificato dalla riforma Cartabia), aggiungendo al 3° comma dopo il numero 4 il numero 4 bis per escludere che l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità del caso e che quindi rientri nella fattispecie relativa alla causa di non punibilità:

«4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III  del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge».   

Quindi, per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis codice penale.

 

Inoltre apporta le seguenti modificazioni all’art.174 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

  1. a) al comma 1:

1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;

2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;

  1. b) al comma 2:

1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;

2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

La piattaforma antipezzotto o sistema IPTV da parte dell’AGCOM, per bloccare la diffusione dello streaming illegale è già attiva e blocca immediatamente i siti pirata segnalati della LEGA SERIE A direttamente tramite piattaforma stessa, mediante l’ordine agli intermediari che gestiscono il traffico ad internet, i cosiddetti ISP (Internet Service Provider) il blocco dei siti.

 

Il fruitore dei contenuti streaming, che si limita ak solo uso personale, senza incorrere nella diffusione o utilizzo ai fini di lucro, non commette reato penale ma un illecito amministrativo che potrebbe ammontare anche a 5.000 €  

Infatti l’art. 174 ter della legge n. 633/1941, punisce anche chi usufruisce dei contenuti pirata ad uso personale:  “chi abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di tale legge, è punito, "purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies" di tale legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.

Inoltre tale sanzione amministrativa può essere aumentata sino ad euro 5.000, qualora il contenuto illegale sia di quantità ingente, come modifiche apportate  dalla legge n. 93/2023, al secondo comma dell'art. 174-ter della legge n. 633/1941.

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