RICHIESTA:

Art. 71 DPR 115/2002

(si intende 100 gg dal termine delle intercettazioni)

La richiesta di liquidazione compensi va depositata entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, (art. 71 DPR 115/2002, dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato) pena la decadenza del diritto agli onorari. Nella domanda indicare chiaramente: il numero e la natura del procedimento cui si riferisce la richiesta, le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale e domicilio fiscale.

TRATTAMENTO FISCALE:

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 36 della legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), che ha modificato l’art. 47, comma 1, D.P.R. 917/86 (Testo unico sulle imposte sui redditi) oggi il trattamento fiscale dei compensi dell’ausiliario del giudice è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario. E’ fondamentale pertanto che lo stesso ausiliario indichi in maniera chiara e precisa la sua condizione sotto il profilo strettamente fiscale:

  • se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione);
  • se è soggetto ad I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l’esenzione;
se è tenuto al pagamento del contributo previdenziale ed in che misura. Ovviamente dovranno essere sempre e comunque indicati codice fiscale e domicilio fiscale.

ONORARI:

Art. 1 del D.M. 30/05/2002

1 vacazione equivale a 2 ore lavorative

14,68€ la prima vacazione, le successive 8,15€

L’art. 1 del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/0812002) decreta: "Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, nr. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vocazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Quindi per un incarico durato 6 ore, si deve chiedere il pagamento di tre vacazioni. Non sono ammesse più di quattro vacazioni giornaliere (pari ad otto ore lavorative).

Gli onorari per l’ausiliario del magistrato, sono commisurati al tempo. Cioè: l’ausiliario del magistrato, dovrà indicare quanto tempo ha impiegato per lo svolgimento dell’incarico utilizzando come strumento di misurazione la vacazione.

L'art. 4, comma 5, della legge 8 luglio 1980 nr. 319 sancisce "il giudice non può liquidare più di quattro vocazioni al giorno per ciascun incarico", (ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro);

L'art. 4, comma 3, della legge citata stabilisce: "l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni, può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà,  trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità:

  • mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale di cui si dovrà comunicare preventivamente gli estremi ed in particolare il codice IBAN (un codice alfanumerico riportato nell’estratto conto periodico che la banca o le Poste inviano ai propri correntisti);
in contanti presso l’Ufficio di Tesoreria Provinciale dello Stato che ha sede presso la Banca d’Italia con sede nel capoluogo di provincia di residenza del beneficiario (solo per importi non superiori a 4.131,66€); 3) a mezzo vaglia cambiario non trasferibile.

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