MODIFICHE AL CODICE PENALE

L’articolo 1 interviene sul Libro I del codice penale, relativo ai reati in generale, per modificare le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, circostanze attenuanti comuni del reato, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, determinazione e pagamento rateale dall’ammenda o della multa, remissione della querela, sospensione della prescrizione, sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dalla riforma e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e la conversione della pena pecuniaria non eseguita. L’articolo 2 del decreto de quo apporta una serie di modifiche al Libro II del codice penale, ampliando in particolare il regime di procedibilità a querela della persona offesa di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di conseguire effetti di deflazione processuale, sulla scia del percorso già intrapreso col decreto legislativo n. 36 del 2018. Vediamo in dettaglio alcuni reati oggetto della riforma.

Art. 582 c.p. Lesione personale

La norma di cui al comma primo prevede che si procede a querela della persona offesa nei confronti di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Viene dunque estesa anche alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni) la procedibilità a querela. La riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, dunque non è (più) consentito l'arresto in flagranza per le lesioni lievi essendo ora di competenza del giudice di pace. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli

  • 61, numero 11-octies) [in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività]
  • 583 (lesioni gravi e gravissime),
  • 585 – fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, o da persona travisata o da più persone riunite, ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 [citiamo per es. quella al n. 5-bis concernente il fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio] o previste dall'art. 577, eccetto quelle indicate nel comma 1°, n. 1), e nel comma 2° [talché resta la procedibilità a querela se ricorre la circostanza del fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva o se ricorre la circostanza del fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.]

Si procede altresì d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], ma solo se la malattia ha una durata superiore a venti giorni.

Con riferimento alla persona "incapace" per (giovane) età — e ciò vale anche per gli altri articoli oggetto di riforma — non si deve intendere "il minore degli anni 18" [altrimenti questa sarebbe stata la locuzione usata come in altre norme del codice] bensì "il minore degli anni 14", giusta l’art. 120, comma 2°, c.p. che prevede che il diritto di querela può essere esercitato personalmente a partire dai 14 anni.

Art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Viene aggiunto un capoverso finale (nono comma) in forza del quale il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime — dal 1° novembre c.a. — è punibile a querela della persona offesa, sempre che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo 590-bis.

La procedibilità resta d'ufficio se ricorre almeno una circostanza aggravante prevista dai commi 2°. 3°, 4° (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), 5° (gravi violazioni comportamentali del codice della strada) e 6° (guida senza patente o con patente revocato o sospesa o, se il conducente è proprietario del veicolo, con assicurazione obbligatoria della r.c. verso terzi scaduta di validità).

Al fine di non incorrere in errori procedurali, è utile ricordare che il dictum del comma ottavo (lesioni a più persone) non costituisce circostanza aggravante bensì concorso formale di reati.

Merita una particolare riflessione la determinazione del regime di procedibilità quando ricorre la sola circostanza di cui all'art. 590-ter (fuga del conducente) e nessuna di quelle previste dai commi da 2 a 6 dell'art. 590-bis. Stante il principio di tassatività in materia penale, il delitto circostanziato dall'aggravante predetta è da considerare punibile a querela di parte. Giova tuttavia precisare che se oltre alla fuga si configura anche l'omessa assistenza alla persona che ha patito lesioni gravi o gravissime, si avrà un'ulteriore fattispecie che non è assorbita dall'art. 590-ter ma che integra autonomamente il reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada, per il quale, invece, si procede d'ufficio.

Art. 605 c.p. Sequestro di persona

Viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all’ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma, facendo tuttavia salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace (per età o per infermità).

Si procede comunque d'ufficio per le fattispecie aggravate previste dallo stesso articolo.

Tuttavia, anche per il reato base, giova ricordare che si procede d'ufficio se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 d.lgs. n. 159/2011 noto come codice antimafia.)

Art. 610 c.p. Violenza privata

Il delitto è ora punibile a querela della P.O. dal reato, si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339 c.p. nell’ambito dei delitti contro la P.A. (armi, più persone riunite, ecc.). In tale ultima ipotesi, per la dimensione pubblicistica dell’aggravante, è stato ritenuto opportuno conservare il regime di procedibilità d’ufficio.

Anche in questo caso, si procede altresì d'ufficio se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Art. 612 c.p. Minaccia - art. 623-ter c.p.

È stata rimodulata la procedibilità d'ufficio (comma terzo) per la minaccia grave, ampliando il perimetro applicativo della procedibilità a querela per la fattispecie base (comma primo). A seguito della novella si procede d'ufficio in uno dei seguenti casi:

  • se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
  • se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva,
  • se la persona offesa è incapace, per età o per infermità

Un esempio tratto dalla relazione illustrativa del Governo: «Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.»

Sono circostanze aggravanti a effetto speciale quelle che importano un aumento della pena comminata superiore a un terzo (art. 63 c.p.).

Di conseguenza viene modificato l'art. 623-ter, limitatamente al delitto di minaccia, che prima prevedeva la procedibilità d'ufficio solo in caso di minaccia grave congiuntamente alla ricorrenza di aggravanti a effetto speciale.

Mette conto ricordare che anche per il reato di minaccia si procede in ogni caso d'ufficio se ricorre la più volte citata circostanza aggravante prevista dall'art. 71 del codice antimafia.

Art. 614 c.p. Violazione di domicilio

Vengono sostituiti il terzo comma (che prevedeva la punibilità a querela per le fattispecie base dei primi due commi) e il quarto comma (che prevedeva la circostanza aggravante della violenza sulle cose o alle persone ovvero il reo palesemente armato)

Il terzo comma di nuovo conio ripropone le medesime circostanza aggravanti: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»

Il quarto comma, come nel testo precedente, prevede la punibilità a querela dell'offeso per le fattispecie base e rimodula la procedibilità d'ufficio per quelle aggravate: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»

In pratica cambia la procedibilità quando ricorre la violenza sulle cose. Prima, con tale condotta era sempre d'ufficio, ora soltanto se in danno del soggetto debole previsto.

Art. 624 c.p. Furto

L’intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela del furto. Viene sostituito il terzo comma. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Quindi viene notevolmente ridotta la procedibilità d'ufficio, che nel testo previgente era sempre prevista se integrata una qualsiasi delle circostanze ex art. 625 c.p. o la circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con la novella si procede d'ufficio se, e solo se, il fatto è commesso:

  • in danno di persona incapace (per età o per infermità)
  • su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici,
  • su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento,
  • su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza,
  • su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

È ribadito che si procede a querela della P.O. anche se ricorre la circostanza aggravante dell’esposizione della res alla fede pubblica.

Ai fini della corretta applicazione delle norme incriminatrici in discorso, è utile ricordare che la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (dep. 30/09/2013), chiamata a risolvere la controversa questione: «se, con riferimento al reato di furto, abbia la veste di persona offesa – e sia conseguentemente legittimato a proporre la querela – il responsabile dell'esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione che non abbia la qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario o non sia munito di formale investitura al riguardo», ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

Giova altresì richiamare un'altra importante pronuncia della suprema corte riguardo alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'arresto in flagranza per i reati perseguibili a querela. La Cassazione, sez. 3 pen. con sentenza n. 16385 del 28/03/2012 (dep. 03/05/2012) — in merito alla questione sollevata dal ricorrente che trattandosi di reato perseguibile a querela l'arresto non poteva essere eseguito perché la querela non era stata proposta dalla persona offesa alla P.G. presente nel luogo, ma successivamente, in ospedale — ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto impugnata, motivando che «L'asserzione che la querela sia stata sporta lo stesso giorno non vale, infatti, a far ritenere legittimo l'arresto risultando dal capo d'imputazione che la querela non è stata presentata dalla persona offesa a un ufficiale o agente di polizia presente sul luogo, come richiesto dall'art. 381 c.p.p., comma 3, ma successivamente presso l'ospedale.»

Non vengono investiti dalla riforma i reati di furto con strappo e furto nella privata dimora – autonomamente previsti dall'art. 624-bis c.p. – per i quali si procede d'ufficio in ogni caso.

Art. 626 c.p.  - Art. 626 c.p.  - Furti minori

Furti minori Furti minori La rubrica «Furti punibili a querela dell'offeso» è sostituita dalla seguente: «Furti minori». L’intervento, che si limita a modificare la rubrica, va letto con quello relativo all’art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto.

Art. 634 c.p.  -  Art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Il delitto è ora punibile a querela della persona offesa.

Resta la procedibilità d'ufficio, con l'aggiunta di un nuovo capoverso finale, soltanto se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Anche per questo reato, si procede d'ufficio in ogni caso se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale (art. 71 d.lgs. n. 159/2011).

Art. 635 c.p. Danneggiamento

Dopo il quarto comma viene aggiunto il seguente capoverso: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»

Mentre nel testo previgente (a seguito della sostituzione dell'articolo operata dal d.lgs. 7/2016) il reato era sempre procedibile d'ufficio, adesso:

  • si procede a querela della P.O. per le fattispecie di cui al primo comma, ossia se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia;
  • si procede d'ufficio, se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
    • e la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
    • in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
    • in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
    • se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 d.lgs. n. 159/2011)
  • si procede d'ufficio se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
    2. opere destinate all'irrigazione;
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
    4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 640 c.p. Truffa

La modifica del terzo comma implica la punibilità del delitto a querela della persona offesa, anche quando ricorre la circostanza aggravante della causazione di un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.) recedente.

Si procede d'ufficio soltanto se il fatto è commesso

  • a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea
  • col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  • ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
  • ingenerando nella persona offesa l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
  • in presenza della circostanza della minorata difesa (art. 61 n. 5).
  • in danno di persona incapace (per età o per infermità) (vedasi art. 649-bis).
  • ricorrendo una circostanza aggravante a effetto speciale, diversa dalla recidiva (vedasi art. 649-bis) Tra le circostanze aggravanti a effetto speciale che possono ricorrere, rendendo il reato di truffa procedibile d'ufficio, ricordiamo
  • la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis.1 c.p.)
  • l'attività mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.)
  • l'odio o la discriminazione etnica, nazionale, razziale e religiosa (art. 604-ter c.p.)
  • in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (art. 36 legge n. 104/1992)

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

In pratica, prima con la circostanza prevista dal n. 7 dell'art. 61 (danno patrimoniale di rilevante gravità) era d'ufficio, ora è a querela dell'offeso.

Ai sensi del novellato art. 649-bis c.p., per i fatti perseguibili a querela preveduti dall'art. 640-ter, quarto comma, si procede comunque d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace (per età o per infermità).

Art. 649-bis c.p. CASI DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO

Per i fatti generalmente perseguibili a querela preveduti dai seguenti articoli del codice penale:

  • 640 (truffa), terzo comma
  • 640-ter (frode informatica), quarto comma
  • 646 (appropriazione indebita), secondo comma,

o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 11 (fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità)

si procede d'ufficio:

  • qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva,
  • ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Tra le circostanze aggravanti a effetto speciale ricordiamo

  • la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis.1 c.p. che ha sostituito l'art. 1 d.-l. n. 625/1979)
  • attività mafiosa (art. 416-bis.1 c.p. che ha sostituito l'art. 7 d.-l. n. 152/1991)
  • finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (art. 604-ter c.p. che ha sostituito l'art. 3 d.-l. n. 122/1993)
  • delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge n. 75/1958, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (art. 36 legge n. 104/1992).

L’art. 3 del decreto delegato in esame apporta alcune modifiche anche al Libro III del codice penale, per estendere il regime di procedibilità anche per alcune condotte previste dalle contravvenzioni di cui agli articoli 659 e 660 del codice penale.

Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Aggiunto un capoverso finale (che diviene terzo comma) in virtù del quale si procede a querela della persona offesa nei confronti di chi, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Si procede d'ufficio se la P.O. dal reato è incapace per età o per infermità.

La contravvenzione resta inoltre perseguibile d'ufficio quando il disturbo, con le stesse modalità, ha per oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone.

Recare a taluno molestia o disturbo, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, è ora un reato punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Profondamente novellate le norme di cui all'art. 131-bis c.p. sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'esclusione della punibilità, quando riferita alla pena detentiva comminata, viene estesa ai reati per i quali è prevista la pena non superiore minimo a due anni (nel testo anteriore alla novella era «non superiore nel massimo a cinque anni»). Viene tuttavia limitata l'esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa – e, pertanto, dell’applicazione dell’istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e in relazione a ulteriori reati di particolare gravità.

Tra le altre, poniamo in evidenza che l’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede … 2) per i delitti previsti dagli articoli 336 [Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale], 337 [Resistenza a un pubblico ufficiale] e 341-bis [Oltraggio a pubblico ufficiale], quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343

 

A CURA DI BRUNO MALUSARDI

© 2024 CARMAIN
Design by schefa.com