L'articolo 19 della Legge Europea 2019-2020 ha modificato gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617- bis, 617-quater, 617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, giusta la direttiva n. 2013/40/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8).

1modificazione art. 615-quater

Viene esteso il campo d’applicazione dell’art. 615-quater - già relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall’art. 7 della Direttiva.

previgente Art. 615-quater c.p.

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

 

in vigore dal 01/02/2022 Art. 615 -quater c.p.

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’art. 617-quater.

Istituti processuali:

Non sono consentiti arresto in flagranza e fermo di indiziato né misure cautelari personali coercitive; Si procede d'ufficio; competente il Tribunale in composizione monocratica

 

2) modificazione art. 615-quinquies

Il comma 2 ha modificato l’art. 615-quinquies che punisce la diffusione dei c.d. virus informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la novella è finalizzata a estendere il campo d’applicazione della norma incriminatrice per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico.

previgente art. 615-quinquies

(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

 

in vigore dal 01/02/2022

Art. 615-quinquies c.p.

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Istituti processuali:

Non sono consentiti arresto in flagranza e fermo di indiziato né misure cautelari personali coercitive; Si procede d'ufficio; competente il Tribunale in composizione monocratica.

 

3) modificazione art. 617 c.p.

Il comma 3 dell'art. 19 della legge in esame ha inasprito il regime sanzionatorio delle fattispecie previste dai tre commi dell'articolo 617. Nel primo comma la reclusione da sei mesi a quattro anni è stata portata da un anno e sei mesi a cinque anni (sul piano procedurale ciò consente ora l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere). Nel terzo comma relativo alla circostanza aggravante la reclusione da uno a cinque anni è stata portata da tre a otto anni. (Anche in questo caso la novella ha importanti conseguenze sul procedimento. È ora consentito per la fattispecie aggravata il fermo di indiziato di delitto). In particolare, l’aumento della pena comminata per la condotta di cui al terzo comma assolve il compito di attuare l’art. 12 della direttiva che impone agli Stati membri di affermare la propria giurisdizione quando i delitti di criminalità informatica sono commessi da un proprio cittadino. In base all’art. 9 del codice penale, infatti, il delitto comune commesso all’estero dal cittadino è punito secondo la legge italiana quando, per quel delitto, sia prevista almeno la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Di conseguenza viene aumentata anche la cornice edittale della fattispecie base.

Art. 617 c.p.

Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Istituti processuali: Arresto: facoltativo in flagranza

Fermo di indiziato: comma 1° e 2° non consentito; comma 3° consentito misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia in carcere); Autorità giudiziaria competente: Tribunale in composizione monocratica.

 

4) modificazione art. 617-bis c.p.

Viene completamente sostituito il primo comma con la fattispecie base che punisce l’installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei a intercettare o impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla cornice edittale è stata specificata la finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l’ipotesi di interruzione delle comunicazioni, ed esteso il campo d’applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte a intercettare. Di conseguenza anche la rubrica è stata sostituita.

previgente art. 617-bis

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

in vigore dal 01/02/2022

Art. 617-bis c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza ; Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Custodia cautelare in carcere: non consentita ; Altre misure cautelari personali coercitive: consentite. Procedibilità: d'ufficio; Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

 

5) modificazione art. 617-quater c.p.

Il comma 5 dell'articolo 19 ha modificato i commi primo e quarto dell'art. 617-quater (aggiunto nel codice penale dall'art. 6 della legge n. 547 del 1993) aumentando le pene detentive ivi previste. Al primo comma, la reclusione da sei mesi a quattro anni è ora da un anno e sei mesi a cinque anni; al quarto comma, alinea, la reclusione da uno a cinque anni è stata portata da tre a otto anni.

Valgono le stesse considerazioni svolte per l'art. 617.

Art. 617-quater c.p.

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Istituti processuali: Arresto in flagranza: facoltativo ; Fermo di indiziato: 1° e 2° comma non consentito; 4° comma consentito Misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia in carcere); Autorità giudiziaria competente:: Tribunale in composizione monocratica. Procedibilità: : 1° e 2° comma a querela della P.O. dal reato; 4° comma d'ufficio.

 

6) modificazione art. 617- quinquies c.p.

Infine, il comma 6 modifica l’articolo 617-quinquies del codice penale in tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. La rubrica è stata sostituita e il primo comma modificato. Anche questa fattispecie è stata ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare, per dare completa attuazione all’art. 7 della Direttiva. La pena comminata è rimasta invariata.

previgente art. 617-quinquies

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617- quater.

 

in vigore dal 01/02/2022

617-quinquies c.p.

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617- quater.

Istituti processuali: Arresto: facoltativo in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Custodia cautelare in carcere: non consentita; Altre misure cautelari personali coercitive: consentite. Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico; Procedibilità: d’ufficio

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