SITAM - SISTEMA TRACCIABILITA' ARMI E MUNIZIONI

 

Con il decreto 12 luglio 2023 numero n. 114, in esecuzione alll’art.11 del D.L.vo 10/08/2018 n.104,  con entrata in vigore entro i successivi 18 mesi, viene istituito il sistema informatico dedicato, per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, direttamente collegato al CED e capace di dialogare con analoghi sistemi dei paesi dell’Unione Europea.

Il sistema sarà alimentato direttamente dalle armerie e dagli intermediari, mentre per le transazioni tra privati, l’aggiornamento delle informazioni sarà svolto direttamente dagli operatori di polizia.

Il SITAM contiene i dati relativi alle armi, alle parti di armi da fuoco, incluse le informazioni che consentono di associarle ai rispettivi proprietari, nonché alle munizioni fabbricate, importate o introdotte nel territorio dello Stato che sono oggetto di operazioni di esportazione, di trasferimento verso Paesi dell'Unione europea ovvero di compravendita o cessione a qualunque altro titolo verso armaioli, intermediari o altri soggetti, pubblici o privati.

Il SITAM, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, consente agli operatori di connettersi al CED, al fine di:

a) raffrontare i dati esistenti nello stesso CED, relativi alle armi e alle munizioni, con quelli acquisiti ai fini dell'immissione nel SITAM;

b) acquisire, ai fini dell'immissione nel SITAM, i dati conservati nel CED relativi alle armi, in modo da garantire la completezza ed esattezza dei dati inseriti.

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Il SITAM è composto dai seguenti archivi informatici:

  1. l'archivio delle armi da fuoco, nel quale sono riportati, per ciascuna arma da fuoco e per ciascuna parte di arma da fuoco, i dati di cui all'Allegato A;
  2. l'archivio delle armi diverse da quelle da fuoco e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, nel quale sono riportati per ciascuna arma i dati di cui all'Allegato B;
  3. l'archivio delle munizioni, nel quale sono riportati per ogni unità elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco, i dati di cui all'Allegato C.

Gli archivi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono strutturati in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a:

  1. ricostruire la filiera dei passaggi di proprietà e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco, parte di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco;
  2. riepilogare le eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche tecniche dell'arma da fuoco o gli interventi di sostituzione delle parti di arma.

L'archivio di cui al comma 1 lettera c) è strutturato in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi di proprietà e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna unità elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco.

Gli archivi di cui al comma 1 sono, inoltre, strutturati in modo da consentire:

  1. l'elaborazione automatica di un riepilogo mensile delle operazioni compiute da ciascun armaiolo e dall'intermediario e il suo invio automatico alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2;
  2. ai soggetti autorizzati alla consultazione, l'effettuazione di ricerche finalizzate ad acquisire i dati relativi a ciascun armaiolo, intermediario o soggetto che detenga o abbia detenuto armi, parti di arma da fuoco o munizioni;
  3. la trattazione dei dati per finalità statistiche dei dati resi anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a disposizione delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS.

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