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Protocollo investigativo per i reati di maltrattamento e di violenza in danno di donne e minori

CODICE ROSSO

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La legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore dal 9 agosto 2019. La legge si compone di 21 articoli, così sinteticamente descritti:

L’art. 1 della legge, ha modificato l’art. 347 c.p.p., che prevede un ampliamento del novero dei delitti per cui è previsto l'obbligo, per la Polizia Giudiziaria, di inoltrare comunicazione di notizia di reato immediatamente, anche in forma orale, indipendentemente da specifiche ragioni di urgenza, cioè per il solo fatto che si proceda per le seguenti tipologie di reato: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale (arti. 609 bis e 609 ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p. ), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (così come introdotto dalla suddetta legge all'art. 612 ter c.p.),, lesioni personali (art. 582 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (così come introdotto dalla suddetta legge all'art. 583 quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate di cui agli ara. 576 co. I n. 5 e 5.1 e 577 co. I n. l e co. II. c.p..

La comunicazione orale andrà data al magistrato di turno della Procura delle Repubblica.

L’art.2 ha modificato l'art. 362 co. 1 ter cpp, introducendo per il Pubblico Ministero il termine di 3 giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato, entro i quali deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza per una serie di reati. Tali reati sono quelli di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., e agli artt. 582 e 583 quinquies c.p. (reato introdotto dalla legge in. oggetto indicata e rubricato come sopra già detto) nelle ipotesi aggravate di cui agli art. 576 co. I n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. I n. 1 e co. II (ovvero lesioni personali contro ascendente, discendente, fratelli o sorelle, o poste in essere da parte di autore delle condotte di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.).

La normativa prevede due ipotesi in cui il Magistrato può non ascoltare la persona offesa nel termine sopra indicato:

  1. nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18;
  2. nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

E' necessario per il magistrato valutare ed esplicitare le predette esigenze, mediante provvedimento scritto e motivato. Possono costituirne esempio:

  1. il forte stato di agitazione e di evidente incapacità di rendere testimonianza, dovuto, per ipotesi, allo schock subito dal minore o da altra parte lesa;
  2. l'esigenza, sentita dal Pubblico Ministero, di dover provvedere in tempi comunque brevissimi ad incidente probatorio e, dunque, all'audizione protetta del minore vittima nel contraddittorio. Ciò potrebbe sconsigliare, in taluni casi, una prima audizione della vittima nei primi tre giorni per esigenza di assicurare la genuinità della fonte di prova, che potrebbe essere compromessa da una pluralità di audizioni.

Si ritiene che, poiché la legge novella di cui sopra non ha interessato, nella parte che in tale sede interessa, l'art. 370 c.p.p,, l'atto di cui all' art. 362 co. l ter c.p.p., ovvero l'assunzione di informazioni dalla persona offesa da parte del PM, sia delegabile.

Nello specifico, sarà incombenza del Pubblico Ministero valutare se delegare per la predetta escussione la sezione di polizia giudiziaria o la polizia giudiziaria del territorio o se procedere personalmente agli atti di indagine sopra menzionati.

 

Se l'assunzione della persona offesa è delegabile alla PG o se debba essere effettuata personalmente dal PM.

 

Atteso il tenore letterale della norma, reputo che si tratti di atto delegabile alla PG, nonostante il nuovo comma 1-ter dell'articolo 362, cpp dica testualmente: “il pubblico ministero assume informazioni ...”. 

Invero, l'articolo 370 (Atti diretti e atti delegati), cpp è stato modificato dall'articolo 3 del “Codice Rosso”, che ha introdotto il comma 2-bis di detta norma, secondo cui: “Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero"; ed il comma 2-ter: “Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357°.

Tuttavia, il primo comma di detto articolo non risulta modificato, laddove prevede che: “Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sotto esterno e di reperibilità alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore”.

Ne consegue che, sulla base di un’interpretazione sistematica della citata norma, tutti gli atti di indagine sono (tuttora) delegabili alla PG, tranne - per espressa esclusione normativa - l'interrogatorio di indagato, sottoposto a misura cautelare personale.

MODULI DI DELEGA DI INDAGINI DEL P.M. ALLA P.G.

MODULO A:
DELEGA ALLA PG
MODULO B:
DECRETO DI NON ASSUNZIONE DELLA PERSONA OFFESA

 

 Pertanto, nel caso in cui venga presentata denuncia o querela o istanza per uno dei delitti previsti dall'art. 1 del c.d. codice rosso (che ha integrato il testo dell'art. 347- comma 3, c.p.p.), l'ufficiale di p.g. provvederà:

A) - PRESENTAZIONE PERSONA OFFESA - ALLA P.G. PER SPORGERE DENUNCIA:

1
A redigere analitico verbale, qualora si tratti di denunciante/querelante maggiorenne, raccogliendo subito l'indicazione di tutti gli elementi di prova a supporto della tesi accusatoria, ivi compresa l'indicazione di testimoni, acquisendo ogni documentazione utile e curando tutti gli adempimenti (investigativi, assistenziali ed informativi) a suo carico, indicati nell'allegato documento;
2
a raccogliere la denuncia-querela da parte di minorenne o di maggiorenne in condizioni di particolare vulnerabilità attenendosi poi alle direttive specifiche in proposito.
3
A mettersi subito dopo in contatto telefonico con il p.m. di turno per ricevere dal medesimo specifiche istruzioni scritte sul da farsi, conformemente alle indicazioni date nell'allegato documento, provvedendo, quindi, al tempestivo inoltro della comunicazione di reato, una volta effettuati tutti gli atti di indagine eventualmente richiesti dal p.m..
4
Concordare con il P.M. di turno l’accompagnamento della persona offesa presso la più vicina struttura sanitaria di pronto soccorso, affinché ivi riceva l'assistenza e le visite mediche di riscontro, conformemente al protocollo inter istituzionale tuttora in vigore in tema di c.d. codice rosa.
5
acquisizione se possibile di documentazione fotografica specie di lesioni;
6
acquisire sempre subito eventuali documenti di ogni genere (ad esempio anche connessi a messaggi telefonici), utili a confortare la tesi accusatoria.

E' importante che la denuncia permetta di ricostruire i fatti, sia nella loro sequenza temporale che nella loro modalità. La completezza della denuncia è fondamentale sia per le indagini finalizzate all' acquisizione dei riscontri, sia per smentire la credibilità di successive eventuali ritrattazioni, motivate dal timore di ritorsioni.

E' importante che la donna fornisca un racconto libero, senza interruzioni da parte dei verbalizzanti, che procederanno alle domande con verbale a parte al termine dell'esposizione dei fatti da parte della donna.
Preliminarmente all' esposizione. i verbalizzanti inviteranno la denunciante a riferire i fatti in ordine cronologico e fornendo il maggior numero di dettagli.
Nel verbale si darà atto che l'esposizione della parte lesa non è stata interrotta.

riferimento dei soggetti da sentire come persone informate sui fatti

  • Secondo la nuova legge, bisogna assumere informazioni “dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza”. L'impiego della congiunzione “e” non lascia spazio all’ipotesi alternativa di considerare superflua l'assunzione di informazioni nei casi in cui sia stata presentata denunzia, querela o istanza.

Anche in questi casi, bisogna procedere all'assunzione - cumulativa - delle informazioni.

  • Con il termine “istanza” ragionevolmente si fa riferimento alle segnalazioni provenienti da enti o associazioni, come - ad esempio - Centri Antiviolenza o altre organizzazioni, che svolgano funzione di assistenza rispetto a vittime di violenze di genere.
  • Però:
  • a) persona offesa e denunziante-querelante, non sempre sono coincidenti, non coincidono mai nel caso di minorenni o di persona interdetta o inabilitata (articoli 90, secondo comma, cpp, e 120, 121, cp); 
  • b) la notizia di reato viene acquisita anche a seguito di esposti denunzie presentati da genitori o da altri parenti o da insegnanti o da assistenti sociali, in servizio presso gli enti locali o da personale dell’ASUR.

dunque, nei casi in cui persona offesa e denunziante, querelante o istante non coincidano, tenuto conto dell'imprescindibile dato letterale della norma, debbono essere assunti sia il denunziante, il querelante e l’istante, sia la persona offesa.

 
Le direttive specifiche
  • In astratto, in coincidenza con l'entrata in vigore del c.d. “Codice Rosso”, sarebbe stato possibile adottare una direttiva generale nei confronti della PG, onerandola di sentire sempre la persona offesa ed il denunziante-querelante entro 3 giorni dalla presentazione della denunzia-querela.
  • pertanto il competente ufficiale di p.g., avrà cura di:
  1. raccogliere dichiarazioni dettagliate da parte del o della querelante maggiorenne - denunziante - istante , con invito ad indicare espressamente eventuali testi a riscontro, accompagnando-quindi - la parte lesa (maggiorenne o minorenne, se del caso in compagnia dai genitori ) presso l’indicata struttura sanitaria per le ragioni sopra specificate, con acquisizione ivi di documentazione fotografica specie di lesioni e fornendo alla stessa (ed ai genitori o prossimi congiunti della medesima, se si tratti di minorenne o di maggiorenne vulnerabile) un numero di utenza mobile, al quale rivolgersi direttamente in caso di necessità sopraggiunte (es: ulteriori molestie o tentativi di contatti da parte del denunciato o querelato o da persone al medesimo vicine).
  2. Quando denunciante/querelante sia_un minore, l'ufficiale di pg dovrà limitarsi a raccogliere la dichiarazione della medesima, chiedendo l'indicazione di eventuali soggetti in grado di confortare la versione accusatoria e di tutti gli elementi di prova acquisibili nell'immediatezza. Tanto perché l'audizione della minore dovrà comunque avvenire nelle forme di cui all'art. 351-comma 1-ter c.p.p 0 361, comma 1-bis c.p.p. Il competente ufficiale di p.g.. quindi, una volta raccolta la dichiarazione scritta della minore, contatterà telefonicamente il p.m, di turno, per ricevere le direttive del caso, alla luce di quanto specificato nei paragrafi seguenti.
 
  • dare sempre le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p. come modificato dall'art. 14, comma 2, c.d. codice rosso e quindi fornendo notizie sia sulla possibilità di accedere alle case rifugio e sia ai servizi di assistenza alle vittime del reato previste dalla Regione Marche, anche nel contesto dei protocolli regionali e provinciali operanti in materia);
  • acquisire sempre subito eventuali documenti di ogni genere (ad esempio anche connessi a messaggi telefonici), utili a confortare la tesi accusatoria.
  • Orbene, l'obbligo di assunzione della persona offesa e del denunziante/querelante entro il termine di tre giorni opera – ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'articolo 362, cpp- “dall'iscrizione della notizia di reato”.
 

La finalità delle domande è di circostanziare il racconto, ove la parte lesa sia stata lacunosa, così  da ricostruire nel dettaglio insorgenza, modalità e reiterazione delle condotte di maltrattamento.
Le domande non devono essere suggestive ed é opportuno che siano verbalizzate.
I punti da approfondire, ove la denunciante non li abbia già spontaneamente esposti nel racconto, sono:

-    datazione ( ovviamente approssimativa) dell' inizio dei maltrattamenti;
  • successivo sviluppo cronologico degli stessi, in modo da mettere in sequenza cronologica gli episodi descritti ( se tra loro diversi per gravità); di dare atto di un eventuale incremento o decremento della loro frequenza o della loro gravità nel tempo o della serialità della condotta se mantenuta uguale nel tempo.

E' chiaro che, specie per condotte reiteratesi negli anni, le indicazioni temporali saranno inevitabilmente approssimative; esse diventano più significative in caso di episodi particolari, che si distinguono da altri per gravità e modalità specifiche.

•    descrizione dettagliata degli episodi denunciati :

se  la denunciante o persona offesa  lamenta  di  avere  subito violenze fisiche, le si chiederà di chiarire  le modalità dei singoli episodi ed in particolare:

  • se si sia rivolta al suo medico curante o se questi abbia comunque visto le lesioni in occasioni di visite
  • se le lesioni abbiano comportato una sua eventuale assenza dal lavoro;
  • se le lesioni siano state refertate dal pronto soccorso o da altro sanitario; in caso positivo, se abbia riferito ai sanitari sull'effettiva  causa delle lesioni;
  • come sono state commesse le violenze ( se con l' uso di armi o di altri strumenti; con il lancio di oggetti; con schiaffi, calci, pugni, testate ecc,);
  • in quali parti del corpo à stata attinta;
  • se abbia riportato lesioni; di che tipo ( ematomi, fratture, ecc.); se ne sia derivata una malattia e di che natura e durata;
  • se i figli o altre persone siano stati presenti agli episodi di violenza o se abbiano successivamente visto le lesioni o abbiano ricevuto le sue confidenze sulle violenze subite;
  • dove sono state commesse le violenze (se nell' abitazione o in casa di terzi o in luogo pubblico);
  • datazione degli episodi ( è ovvio che in caso di condotte reiterate, protrattesi per lungo periodo,  la  datazione  sarà  inevitabilmente  approssimativa;  la  datazione  diventa  più significativa in occasioni di episodi particolari, che si distinguono tra gli altri seriali); 
  • durata degli episodi di violenza; loro frequenza e differenze ( per comprendere se le violenze erano seriali, per modalità o frequenza o se gli episodi , anche se frequenti, erano tra loro diversificati per modalità ed intensità);
  • quali sono stati. secondo la denunciante, i motivi scatenanti la violenza;
  • se alla violenza sulla persona si è accompagnata anche una violenza sull' arredo di casa o su altri oggetti, presenti nell' abitazione;
  • nell'ipotesi in cui la denunciante attribuisca la condotta violenta a condizioni di alterazione psicofisica del coniuge/convivente (alcolismo, assunzione di farmaci. assunzioni    di stupefacente, disturbi psichici o altre malattie ), si chiederà di fornire dettagli sulle sostanze assunte, sulla frequenza della assunzione; sulle condizioni psicofisiche; sul fatto che l'uomo sia stato o sia in cura o sia seguito da qualche servizio territoriale o da medici privati;
  • Nell'ipotesi in cui la denunciante riferisca di violenze seriali e con modalità ripetitive, i  dettagli sulle condotte potranno essere forniti rispetto alla condotta tipica: ad esempio, ove la donna riferisca che il marito la picchia abitualmente, con frequenza anche infrasettimanale, le si chiederà di descrivere le modalità e se siano sempre le stesse (rispetto a luoghi; mezzi; parti del corpo attinte; durata; intensità ecc.). Nel caso la donna indichi modalità diverse ("a volte si limita ad uno schiaffo; altre volte mi lancia contro degli oggetti, mi calcia, mi trascina per i capelli ecc."), le si chiederà di approfondire le differenti modalità con particolare riferimento a durata, frequenza e contestualizzazione delle condotte più gravi.
  • Nell'ipotesi in cui la denunciante riferisca ci avere subito violenze sessuali, è ugualmente necessario circostanziare il racconto, come per le altre violenze fisiche; inoltre, è necessario che la denunciante chiarisca in cosa siano consistiti gli atti sessuali compiuti; indichi le modalità della violenza o, in caso di minaccia, precisi in quali frasi o gesti sia consistita ( non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale).

Nell'ipotesi di violenze verbali, si chiedere alla denunciante o persona offesa di indicare le frasi e le parole (siano esse ingiuriose o minacciose) .

Nell'ipotesi di danneggiamenti all'arredo di casa o ad altri oggetti, si chiederà di fornire dettagli sulle condotte, sulla loro frequenza, sulle persone eventualmente presenti e su eventuali segni dei danneggiamenti ancora riscontrabili nell'abitazione.

Poiché anche le violenze  psicologiche rilevano per il reato di maltrattamenti, è necessario che la denunciante ola persona offesa possa raccontare con calma i rapporti familiari,  così  da verificare  se vi  siano eventuali situazioni da approfondire ( a titolo esemplificativo eventuali limitazioni imposte  dall'uomo alla libertà di movimento della donna;  controlli sulle sue  comunicazioni telefoniche, epistolari o informatiche; controlli sul'abbigliamento; limiti imposti alle sue frequentazioni; denigrazione della sua persona di fronte a terzi o figli; ecc. ). Anche in questo caso, ove dal racconto si comprenda che vi sono situazioni di violenza psicologica, finalizzata all'umiliazione e denigrazione della denunciante, è opportuno che i fatti siano illustrati nel  dettaglio, con l'indicazione delle persone, che agli stessi sono state eventualmente presenti o che ne siano venute a conoscenza a seguito delle sue confidenze.

Se nel suo racconto la denunciante riferisce di maltrattamenti estesi anche ai figli o ad altri componenti dei nucleo familiare, si procederà secondo lo stesso schema sopra illustrato, per circostanziare nel del dettaglio anche gli episodi ai loro danni.

In ogni caso, alla denunciante o persona offesa sarà comunque chiesto, dopo l' esposizione dei fatti, di riferire sul rapporto esistente tra il coniuge/convivente ed i figli.

Alla denunciante o persona offesa sarà chiesto inoltre:                  

  • quale sia la composizione del nucleo familiare ( con precisazione dell' età dei figli) e se tutti i familiari coabitino nella casa. Nell'ipotesi in cui alcuni di essi abbiano lasciato la casa, le si chiederà se vi rientrano periodicamente e con quale frequenza.
  • quale  sia  la  condizione  economica  del  nucleo  familiare  e  se  ed  in  che  modo  il coniuge/convivente provveda agli obblighi di mantenimento;
  • se abbia sporto precedenti denunce: quando e dove; in caso di successive remissioni, di spiegare le ragioni del ritiro delle querele;
  • se sia in corso una separazione e in caso positivo, se sia consensuale o giudiziale; se siano in corso altre controversie giudiziali con il coniuge/convivente;
  • se il coniuge convivente sia affetto da patologie ( sia fisiche che psichiche), assuma farmaci o sostanze stupefacenti o sia dedito all'alcol; se sia seguito da servizi territoriali o da strutture sanitarie o medici privati ; se sia dedito al gioco ecc.
  • se la denunciante sia affetta da malattie che ne diminuiscano la capacità di difesa

Attività contestuali alla redazione della denuncia, di cui dare atto a verbale o nella comunicazione di reato - necessità di accertamenti  urgenti:

  • accompagnatori

La p.g. darà atto dell'eventuale accompagnamento della persona offesa da parte di terzi e, nel caso siano persone a conoscenza dei fatti ( o perché testimoni diretti o perché abbiano ricevuto confidenze dalla persona offesa),  procederà  a sentirli  a sit dopo avere ultimato l'assunzione della denuncia.

  • telefonate o sms      

La p.g. darà atto se la persona offesa, durante il suo esame, riceva telefonate o sms; le chiederà da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), verificherà dalla memorie del telefono ( che si chiederà alla teste di mostrare ) le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms.

Allo stesso modo si procederà ove, nell'esposizione dei fatti, la persona offesa riferisca di avere ricevuto sms dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti; le si chiederà di mostrare il telefono e si redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date e orari e contenuto sms)

•    lesioni - accertamenti urgenti

Alla persona offesa sarà chiesto se abbia ancora sul corpo lesioni, riconducibili a violenze del coniuge/convivente; se vi è risposta positiva, le si chiederà di descriverle e se è disposta a farsi fotografare e, nel caso di lesioni recenti, a farsi visitare al pronto soccorso, così da refertare le lesioni. Nel caso di risposta positiva si procederà ( con l'ausilio di personale femminile o di ausiliari femminili appositamente nominati) ai rilievi fotografici ed all'accompagnamento al p.s., al termine della redazione del verbale.
La p.g darà autonomamente atto a verbale di lesioni sul volto o sulle braccia, immediatamente riscontrabili dalla mera visione della denunciante. La p.g. chiederà alla denunciante la causa delle lesioni e procederà a rilievi fotografici delle stesse e le chiederà se abbia lesioni anche in altre parti del corpo, procedendo poi con le modalità di cui al precedente punto.
Nel caso di lesioni di una certa gravità, è opportuno procedere anche all'audizione a sit del personale del p.s perché possano fornire ulteriori informazioni rispetto a quanto refertato (ad esempio possibile causa della ferita, modalità con cui è stata inferta ; rischio di vita ; vicinanza della zona attinta ad organi vitali ecc.).
 
I verbalizzanti daranno atto, altresì, delle condizioni della persona offesa, oggettivamente riscontrabili ( manifestazione reiterata di paura , pianti, singhiozzi, sudorazione eventuali svenimenti ecc).

  • violenza sessuale - accertamenti  urgenti

Nell'ipotesi in cui la persona offesa del reato di maltrattamenti riferisca di avere subito da poco (trattasi di ore o di pochissimi giorni) una violenza sessuale, si procederà al suo. accompagnamento presso I' Ospedale di Macerata per gli accertamenti medici, con acquisizione della relativa documentazione; i reperti ( tamponi ed altro) saranno momentaneamente affidati in custodia all'ospedale, per poterli poi affidare alla medicina legale secondo le modalità, che il medico legale indicherà per assicurarne la corretta custodia.

Alla persona offesa sarà chiesto :

  • di descrivere le modalità della violenza e se vi sia stata eiaculazione; si chiederà se dopo la violenza si sia lavata.
  • se, nella sua reazione, sia riuscita a graffiare l'uomo; in tale ipotesi occorrerà verificare se siano rimaste tracce di pelle sotto le unghie (il prelievo sarà eseguito da personale medico o da personale della scientifica);
  • se abbia ferito a propria volta l'aggressore, che possa perciò presentare tracce di lesioni;
  • se, a causa della violenza, i vestili e la biancheria si siano rotti o si siano sporcati di sangue o di sperma: se abbia cambiato qualcuno degli indumenti, che indossava al momento della violenza; in caso  positivo,  le si chiederà  dove  sono  rimasti  i vestiti  cambiati; la  p.g.  procederà all'acquisizione dei vestiti, ove ancora indossati o nel luogo diverso, ove sono custoditi ( ovviamente se il luogo è diverso dall'abitazione familiare, in cui verosimilmente si trova ancora l'indagato).
  • se in caso di perdita di sangue per le ferite, siano rimaste tracce nel luogo della violenza ( ad. esempio nelle lenzuola o in asciugamani ecc).
  • se, nell'azione violenta, l'indagato abbia danneggiato anche l'arredo della casa o altri oggetti.

Identica situazione si può presentare ove la donna riferisca di avere subito una violenza recente, particolarmente grave, anche se non di natura sessuale ( ad esempio tentativo di strozzamento, reiterate botte in testa, plurimi colpì ).
Anche in questo caso si procederà come per il precedente punto, con la visita in ospedale, la documentazione fotografica delle lesioni, le domande al personale medico. Alla donna saranno poste le stesse domande, sopra elencate per la violenza sessuale finalizzate a verificare la presenza di tracce del reato nei vestiti, nella casa e sulla persona dell' indagato.

In tali ultime situazioni, si pone il problema di un intervento urgente:

  • di perquisizione finalizzato al reperimento di tracce del reato: eventuali indumenti, lenzuola o altri oggetti ( se rotti , sporchi di sangue o di sperma);
  • di ispezione dell'indagato;

E' evidente che tali interventi possono essere compiuti, previa assicurazione della adeguata protezione alla persona offesa, che non potrà rientrare nell' abitazione ( ove non vi sia un contestuale arresto o fermo dell' indagato).
Gli interventi urgenti (perquisizioni ed ispezioni) saranno eseguiti solo previa informazione telefonica al sostituto procuratore ( se rintracciabile del gruppo specializzato) o, in caso di non reperibilità ( ad esempio perché di notte o di giorno festivo) al sostituto di turno, che darà le conseguenti disposizioni e direttive.
Gli interventi sono successivi alla presentazione della querela per la violenza sessuale, a meno che il reato non sia già perseguibile di ufficio ( ad esempio per la connessione al reato di maltrattamento o con lesioni perseguibili di ufficio).

Valutazione del rischio di reiterazione di reato

Ai fini di verificare, sia pure approssimativamente, il rischio di reiterazione nel reato, è necessario distinguere le situazioni di convivenza ancora in corso o appena cessata da quelle di separazione ornai stabilizzatesi, senza reiterazione di condotte illecite.

A tale fine si deve chiedere alla donna:

  • se sia intervenuta o sia in corso separazione o se comunque sia cessata la convivenza e da quando;
  • se l'indagato abbia accettato la cessazione della convivenza e, di conseguenza, abbia interrotto i rapporti con la denunciante o, comunque, non abbia posto in essere altre condotte illecite (sia pure di molestia);

nel caso la denunciante riferisca che l'uomo, pur avendo lasciato la casa coniugale. non accetta la separazione e continua a porre im essere condotte illecite, sì procederà secondo lo schema precedente per ricostruire:

  • modalità delle singole condotte (se con minaccia o molestia e con quali caratteristiche; se con ricorso a violenza, con le conseguenti procedure da adottare in caso di lesioni);
  • cronologia; frequenza; luogo delle medesime.

In particolare è importante evidenziare lo sviluppo temporale dei fatti, per comprendere se sia in atto un progressivo aggravamento delle condotte.
Anche in tale caso si procederà come per i punti precedenti e cioè:
in caso di lesioni recenti se ne darà atto a verbale e si procederà con i rilievi fotografici e l'accompagnamento al pronto soccorso;
in caso la denunciarle riferisca di telefonate o sms pervenuti sul suo cellulare se ne esaminerà la memoria, dandone atto in apposita annotazione.

Nel caso la convivenza sia cessata a causa dell'allontanamento della denunciante, scappata a causa dei maltrattamenti, è necessario chiarire:

  • dove si sia trasferita e se il coniuge/convivente sia a conoscenza del luogo ove dimora (in caso negativo, si darà atto a verbale che, per motivi di sicurezza, l'attuale domicilio è mantenuto segreto ed è conosciuto solo dalla p.g. al solo fine di rintracciare la donna in caso di necessità).
  • se l'allontanamento è avvenuto unitamente ai figli o. in caso negativo, se i figli siano esposti a rischio a causa di pregresse condotte di maltrattamenti anche a loro danno.
  • se il luogo, ove la donna dimora, sia stabile o sia solo una soluzione temporanea e se la denunciante abbia altre opportunità o necessiti di essere collocata in una struttura protetta. In ogni cavo la p.g. provvederà a mettere in contatto la donna con le strutture dl accoglienza per reperirle un'abitazione protetta ( sia le strutture indicate dalla Procura sia quelle con cui i singoli uffici di p.g. hanno già abituali rapporti).

La p.g. darà anche notizie ai servizi sociali, sollecitandone I' intervento per la presa in carico della donna e fornirà a quest'ultima le informazioni sui servizi ai quali rivolgersi.

Nel caso di convivenza in corso. alla denunciante sarà rappresentata la possibilità di protezione anche immediata, mediante collocazione, estesa ovviamente anche ai figli, in una struttura protetta. Si procederà come al precedente punto.
In casi di intervento notturno si procederà sulla base delle indicazioni fomite dalla Provincia per l'immediata collocazione della donna e dei figli.

Le comunicazioni di reato. relative a situazioni di rischio. saranno trasmesse  con urgenza  anche i n  via  telematica o a  mezzo  fax  al  sostituto di  turno  con  l'indicazione  specifica:  "richiesta urgente di misure cautelari a tutela della parte offesa"
In tali situazioni, nei tempi necessari per le indagini e l'eventuale emissione di provvdimenti cautelari, sarà cura della p.g mantenersi in contatto con la donna persona offesa (in caso di convivenza in corso secondo modalità, che saranno con lei concordate per non insospettire l'indagato).
 
Il contatto con la donna è indispensabile per assicurarle tutela ed essere informati in tempo sull'eventuale reiterazione ed aggravamento delle condotte illecite.
In situazioni  di  rischio,  sarà  cura  della  p.g  comunicare  ai rispettivi  centralini che  eventuali segnalazioni, per richieste di interventi nell'abitazione familiare o comunque provenienti dalla denunciante, hanno un determinato codice di gravità ed urgenza.

Identica esigenza si pone nei casi di misure, diverse dalla custodia cautelare, rispetto alle quali l'indagato potrebbe violare le prescrizioni imposte ed avvinare la persona offesa. Ovviamente  il  livello  di  rischio  potrà  ridursi  a  seguito  del  decorrere  del  tempo  senza  la commissione di condotte illecite.

Dall'invio della: " richiesta cautelare urgente"   dovrà essere notiziato - a mezzo mail o telefonico - il Procuratore della Repubblica -

Attività urgenti da eseguire nell'immediatezza della denuncia

Attività di iniziativa

La p.g. di iniziativa, a seguito della denuncia, provvederà ad acquisire la seguente documentazione:

  • pregresse denunce e querele relative al nucleo familiare;
  • relazioni di interventi effettuati nell'abitazione familiare da parte delle forze dell'ordine;
  • eventuali segnalazioni pervenute sul nucleo familiare (ad esempio da vicini di casa o da servizi territoriali);
  • certificazioni mediche relative alla denunciante ed agli altri componenti del nucleo familiare;
  • informazioni sulle condizioni di vita del nucleo familiare e se lo stesso sia o meno seguito dai servizi sociali territoriali;
  • informazioni sull' indagato (con particolare riferimento ad eventuali segnalazioni per alcolismo, uso di sostanze stupefacenti o problemi psichici; precedenti di polizia; condotta di vita);

Assunzione a sit:

  • delle persone indicate in denuncia come presenti ai fatti o perché  informate  sui medesimi;
  • nel caso la denunciante abbia indicato i figli come vittime a loro volta di maltrattamenti o presenti ai fatti, la loro audizione, se minori, avverrà con modalità diverse, oggetto di separata delega dell' a.g.
  • dei vicini di casa e di chi aveva eventualmente in epoca antecedente chiesto l'intervento delle forze dell' ordine;
  • del  medico curante  (se la denunciante abbia riferito sulla sua conoscenza dei fatti o la constatazione di lesioni);
  • del personale scolastico, ove sia necessario acquisire informazioni relative alle condizioni dei figli.

Si rappresenta che alcune persone (ad esempio familiari ed amici della denunciante) potranno essere sentiti nell'immediatezza dalla p.g. senza delega, ove sia escluso che essi possano informarne l'indagato.

B  - INTERVENTO DIRETTO DELLA P.G. NELL'ABITAZIONE FAMILIARE

Il primo atto di p.g., in questo caso, non è la denuncia della persona offesa, ma l'intervento nell'abitazione, su richiesta o della vittima o di familiari o di anonimi o di vicini.

Nella comunicazione di reato è importante dare atto:

  • della persona che ha richiesto l'intervento; in caso di richiesta telefonica si procederà all'acquisizione della registrazione della telefonata.
  • delle modalità di intervento; la p.g. riferirà anche in merito ad eventuali urla o grida, provenienti dalla casa, già udibili dalla strada o dallo stabile, prima di accedere alla casa;              •
  • delle condizioni dell'abitazione ed in particolare se vi siano segni di colluttazione (mobili spostati, oggetti rotti, tracce di sangue ecc.).

 In tale caso, si procederà a rilievi fotografici o con videoripresa;                         .

  • della presenza di strumenti atti all' offesa, utilizzati per le violenze (da sottoporre a sequestro);
  • delle persone presenti e delle loro condizioni (se presentino tracce di lesioni; vestiti in disordine o rotti ecc.);
  • in caso di lesioni, si procederà all'accompagnamento al p.s. per la refertazione e si procederà come da precedente punto sub A).

E' importante verificare immediatamente la sìtuazione, provvedendo all'audizione (separatamente dal coniuge/convivente) della donna, per chiarire le modalità dei fatti e la decisione di sporgere querela (ove non siano già ravvisabili reati perseguibili d'ufficio, ad esempio per gravità delle lesioni o l'uso di strumenti atti all' offesa).
L'esame della donna sarà svolto seguendo le indicazioni iniziali sulla ricezione della denuncia (come da precedente punto sub A).
In particolare, saranno poste domande, per verificare se vi fossero state pregresse condotte violente ai danni della donna o dei figli.

Alla donna saranno date le informazioni, finalizzate alla sua tutela, come indicato nel precedenti punti (possibilità di accoglienza immediata, anche con i figli, in struttura protetta; informazioni sui servizi territorìali da chiamare).

All'intervento nell'abitazione consegue I' ovvia conoscenza da parte dell'indagato dell'iscrizione di un procedimento a suo carico.
Di conseguenza, la p.g. si attiverà immediatamente per acquisire in breve tempo il maggior numero di informazioni.
Importante è I' audizione dei vicini che, nell' immediatezza del fatto, saranno verosimilmente più disponìbili a riferire in merito.
le domande verteranno non solo sull' episodio, oggetto dell' intervento, ma anche sulla situazione complessiva del nucleo familiare e su eventuali pregressi episodi di cui siano a conoscenza ( litigi, urla, eventuali richieste di aiuto a loro presentate).
Allo stesso modo si procederà con I'audizione della persona che ha chiesto I'intervento, se identificata e di quelle eventualmente indicate dalla persona offesa nel verbale di sit o di denuncia), come a conoscenza diretta o indiretta dei fatti.
la p.g procederà anche all'audizione dei figli se maggiorenni.

Nell' ipotesi in cui la persona offesa manifesti la volontà di non sporgere querela ed appaia reticente nel rispondere alle domande, è ugualmente necessario svolgere le indagini, poiché la scelta della donna potrebbe essere espressione di una paura. connessa alla particolare gravità dei maltrattamenti.
Di conseguenza, l'intervento avverrà con la stessa attenzione ai dettagli sopra indicati anche se la donna, fin dall'inizio, manifesti il suo dissenso alla presenza della polizia.                        .            
Nel caso in cui presenti segni di lesione, se ne darà atto a verbale e si preciserà che ella rifiuta sia le riprese fotografiche  delle lesioni che l'accompagnamento  al pronto soccorso.
In ogni caso alla donna saranno date le informazioni, finalizzate alla sua tutela, come indicato nei precedenti punti ( possibilità di accoglienza immediata, anche con i figli in. struttura protetta; informazioni sui servizi territoriali da chiamare) e sulla possibilità di rivolgersi al Centro Antiviolenza provinciale - fornendone il numero telefonico.

Saranno ugualmente sentiti i vicini per acquisire immediatamente informazioni sul nucleo familiare.
La situazione  dei nucleo familiare sarà comunque  comunicata  ai servizi territoriali e sarà oggetto dì successivi controlli.

Si rappresenta che la reiterazione degli interventi; il riscontro di lesioni; I' assunzione di informazioni formeranno una progressiva documentazione che, in caso di ripetizione delle condotte, può consentire di provare i maltrattamenti , anche se la persona offesa mantenga un atteggiamento reticente.

C) INTERVENTO SOLLECITATO DAL PRONTO SOCCORSO

Nel caso di chiamata dal pronto soccorso per lesioni riconducibili a violenza domestica (ovviamente non lievi), la p.g. si recherà sul luogo per constatare la situazione ed assumere a sit la donna. secondo lo schema sopra delineata, sia che ella intenda sporgere querela sia che ella si mostri reticente.

La p.g. acquisirà la certificazione medica; chiederà chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà altresì riferire le spiegazioni fomite dalla donna sulla causa delle lesioni. La p.g. procederà ai rilievi fotografici delle lesioni, come da precedenti punti.

Nel  caso la donna sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile aurore delle violenze, la
p.g.     adotterà  tutte  le  cautele  per  assicurare  la  riservatezza  dell'audizione  della  donna  ed
assicurarle la possibilità di immediata tutela, nelle forme già sopra spiegate.

Nell' ipotesi che le lesioni, di particolare gravità, siano riconducibili ad una condotta recente, si ripresenteranno  le stesse esigenze di un possibile intervento nell'abitazione, finalizzato  alla perquisizione o all' ispezione dell' indagato ( si richiama quanto già scritto in precedenza sullo stesso punto).

  • Si raccomanda che ai sensi dell'art. 101 c.p.p., alla parte offesa vengano fomite le informazioni previste da detta norma circa la possibilità di accedere al gratuito patrocinio per essere assistita da un difensore.
  • Nei casi di apparente gravità, alla persona offesa dovrà essere fornito un numero di telefono cellulare al quale essa possa rivolgersi in caso di necessità e/o d'urgenza.
VIOLENZA SESSUALEART. 609BIS C.P. VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA ART. 609TER C.P.  ATTI SESSUALI CON MINORENNE ART. 609QUATER C.P.
CORRUZIONE DI MINORENNEART. 609 QUINQUIES C.P.  VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPOART. 609OCTIES C.P. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTIART. 572 C.P.
STALKING - ATTI PERSECUTORIART. 612BIS C.P. DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITIART. 612 TER C.P.  
LESIONI PERSONALI deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al visoART.583QUINQUIES C.P.    DIRETTIVE INDAGINI ART.572 C.P.  
  ALL. A - VERBALE DI SIT  
    ALL. B - SCEMA NOTIZIA REATO 
    ALL. C - SCHEMA NOTIZIA REATO
DIRETTIVE INDAGINI ART.612bis C.P.    
ALL. A - VERBALE DI SIT    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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