Le discussioni con i colleghi spesso sfociano sulla nuova legge che ha depenalizzato alcuni reati, e tra questi il danneggiamento, che ha trasformato la pena della reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 309 euro in una sanzione civile da 100 a 8mila €.
Pertanto la domanda è: “la denuncia per danneggiamento deve essere ricevuta?
 
La legge infatti, ha riformato completamente il reato di danneggiamento, che prevede ora tre condizioni alternative tra loro:
•    Il danneggiamento deve avvenire con minaccia o violenza alla persona;
•    Il danneggiamento deve avvenire durante una manifestazione che si svolga in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
•    Il danneggiamento deve avvenire in occasione del delitto ex art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: vedasi altre ipotesi, tra cui vi sono quelle indicate nel numero 7) dell'articolo 625 è cioè: se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

A questo punto viene spontaneo chiedersi, ma il reato di danneggiamento è stato depenalizzato o aggravato?
Secondo me, per capirci meglio dobbiamo dividere il reato in due parti e distinguere il danneggiamento semplice da quello aggravato.

Rientrano quindi nelle ipotesi di danneggiamento cosiddetto “semplice” e non costituiscono più reato, i danni arrecati a:
–   cose/arredi contenuti in edifici: per esempio l’imbrattamento di muri di un’abitazione o di un palazzo, la forzature porte, la rottura vetri (sul punto però c’è giurisprudenza che assimila tali beni a quelli esposti alla pubblica fede, quindi puniti come danneggiamento aggravato);
–   beni personali: si pensi ai cellulari, al computer, borse, vestiti. Dunque, se la tintoria rovina volontariamente il capo costoso, il proprietario potrà solo intraprendere un’azione civile di risarcimento del danno; se un collega di lavoro, preso dalla rabbia, scaraventa a terra il telefonino del vicino di scrivania, non potrà essere sporta alcuna querela, e così via;
–   veicoli non parcheggiati su strada o parcheggi pubblici. Qui il caso è piuttosto ricorrente: si pensi al condomino che riga volontariamente l’auto ad altro condomino all’interno del parcheggio condominiale per fargli un dispetto (il danneggiamento per colpa, invece, non è mai stato reato);
–   rami, siepi, piante del vicino;
–   bagagli di viaggiatori;
–   la forzatura di una serratura.
 
Rientrano, invece, nelle ipotesi di danneggiamento cosiddetto “aggravato”, che costituiscono reato e quindi soggette a denuncia, le condotte poste in essere con violenza alla persona o minaccia: si pensi a Tizio che picchia una persona e danneggia anche qualcosa che quest’ultima porta con sé;
–    su edifici o beni pubblici o destinati al pubblico servizio o al culto o sottoposte a sequestro;
–    su cose di interesse artistico;
–    su immobili in centri storici;
–    su immobili in costruzione, ristrutturazione ecc.
–    su cose esposte alla pubblica fede: è il caso di veicoli parcheggiati in strada o parcheggi pubblici;
–    l’effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede;
–    il danno provocato ad una bacheca, contenente avvisi diretti ad una generalità di persone, collocata nell’area di pertinenza di una parrocchia.

Sono state triplicate le pene, non si parla più di querela di parte, la pena prevista ora è la reclusione fino a 3 anni, mentre la sospensione condizionale della pena è subordinata a due condizioni alternative:
–    Il danneggiante deve eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
–    Il danneggiante deve prestare attività non retribuita utile alla collettività per un tempo determinato (ma comunque non superiore alla pena prevista).

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Nuovo Art.635 C.P. - Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p. 624] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 424, 427, 431, 638].
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; *(vedi nota)
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Effettivamente le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Aumenti di pena per questo reato sono previsti dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro persone internazionalmente protette.
*(nota) n. 7 art.625; se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

Vecchio Art. 635 C. P. - Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 2] o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove €.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona [581 2] o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate [502-506], o da lavoratori in occasione di sciopero [502-505], ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508];
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508 2];
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Aumenti di pena per questo reato sono previsti dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro persone internazionalmente protette.

 

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