Dal 5/11/2013 il ritiro cautelare da parte degli organi di polizia non rischia più di essere un abuso. Infatti, il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121. pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2013, entrato in vigore il 5 novembre 2013, all'art. 1 comma 2 lett. c) modificando l'art. 39 del T.U.L.P.S., introduce la possibilità, per gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, di provvedere, in caso di urgenza, all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., dandone immediata comunicazione al Prefetto, per impedire eventuali abusi nell'uso delle armi.

 

Ma “nel bene e nel male” il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, ha inoltre apportato novità e modifiche alle norme del T.U.L.P.S., alla legge 110/1975, alla Legge 25 marzo 1986 n. 85 ed al Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, ampiamente descritto e commentato da Edoardo Mori, nel suo sito www.earmi.it

Leggi il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n.121.

Modifiche apportate dal D. L.vo, commentate da Edoardo Mori.

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