La regola è RISPETTARE LE GARANZIE MASSIME PER EVITARE L’INQUINAMENTO  O LA CONTAMINAZIONE DEI REPERTI.

Il primo intervento sulla scena del crimine deve sempre prevedere almeno tre tipi di problematiche da risolvere nel più breve tempo possibile:

1. problema  incolumità per se  stessi  e  per  il  personale  con  cui  si  opera.

Incolumità significa assicurarsi prima dell’intervento che non vi siano pericoli nelle infrastrutture, pericoli di crolli, pericoli di natura biologica o chimica, pericoli di esplosioni, pericoli derivanti da attività criminali ancora in atto come, ad esempio, una rapina ancora in corso, un sequestratore che minaccia in casa la propria vittima. Da non trascurare questo aspetto che qualche volta può costare la vita.

2.  problema del soccorso sanitario alle persone che ne hanno bisogno.

L’assistenza sanitaria alle vittime o comunque ai presenti che ne avessero bisogno. Dovere morale e giuridico il soccorso alle persone, anche se gli stessi autori del reato. Se si è in grado di assolvere a questo compito ben venga altrimenti sarà dovere allertare e far intervenire il personale sanitario.
Quest’ultimo assolverà ai propri doveri proteggendo e salvando la vita del paziente, dovrà comunque essere sensibilizzato, qualora non lo fosse, sul significato e sull’importanza delle tracce presenti sulla scena del crimine in modo da salvaguardarla il più possibile. Anche i sanitari hanno l’obbligo di fare meno danni possibili o aiutarci a osservare particolari dello stato dei luoghi.

3. problema  delle  investigazioni vere e proprie. 

Il primo accesso/intervento, sotto l’aspetto investigativo, dovrà consistere prevalentemente nel non contaminare o inquinare la scena del crimine, nel non farsi contaminare da essa, nell’evacuare i luoghi ed impedire l’accesso a chiunque, nel cinturare il prima possibile la zona e qui dobbiamo capire cosa si intende per zona. Non è necessariamente solo la stanza del reato ma può essere la via di fuga, uno stabile intero, la strada etc. Queste le operazioni da fare subito. Non sono le sole ma quelle più immediate.

Congelare  la  scena  non  significa  chiudere  la  stanza,  abbandonare  il  luogo  e  attendere  passivamente l’arrivo di altro personale specializzato.

Il personale che è arrivato per primo sulla scena a questo punto deve mettere in atto una serie di accorgimenti tesi a ricercare e documentare con ogni mezzo a sua disposizione, anche di fortuna (telefonino, blocco notes, registratore vocale, video camera, etc.) ogni elemento o traccia che ritiene possa essere utile alle indagini. Dovrà considerare la scena del criminee sotto l’aspetto tridimensionale del termine, la sua osservazione dovrà estendersi a tutte le superfici dal pavimento, alle pareti laterali nonchè al soffitto dell’abitazione. Se all’aperto, la terza dimensione potrà essere considerata il solaio di un balcone, la fronda di un albero, un palo della luce ove individuare una telecamera di sorveglianza. Dovrà porre attenzione ad ogni possibile traccia presente nell’ambiente che riesce a individuare con i propri sensi.

Ricordiamo brevemente che le tracce che possono essere ricercate ed individuate  sulla scena sono quelle oggetto (arma del delitto, oggetti vari, indumenti), quelle materiali quali sangue, fibre, tracce di vernice etc., quelle di situazione (lo stato delle finestre, gli oggetti di arredamento, le luci) o le tracce morfologiche, cioè quelle prodotte per contatto meccanico tra due oggetti con modifica delle forme quali impronte da scasso rotture, tagli, scritture, le tracce fittizie o ingannevoli provocate artificialmente dall’autore del reato per depistare le indagini (una porta forzata senza motivo con la chiave nella serratura o una distribuzione di sangue non coerente con l’evento reato).

E' importantissimo, porre attenzione, fissare e documentare quelle tracce volatili o di situazione d’ambiente che da li a poco potrebbero essere perse o modificate. Tutto ciò che i nostri sensi percepiscono sulla scena del crimine può risultare importante ai fini investigativi anche se al momento apparentemente superfluo.
Una temperatura particolare dell’ambiente, un odore particolare, una puzza di qualcosa di specifico, (gas, profumi, fuoco, benzina, polvere da sparo), lo stato di coagulazione del sangue, l’apertura delle porte o delle finestre, la luce accesa o spenta, un termosifone o un climatizzatore acceso, oggetti spostati dal punto di origine, sono elementi importantissimi che devono essere memorizzati da chi accede per primo sulla scena del crimine perché vi è la oggettiva possibilità che da li a poco tempo gli stessi elementi possono essere persi e il personale che interviene successivamente non abbia più la possibilità di individuarli.

Quindi è indispensabile il compito/dovere del personale che accede per primo sulla scena del crimine di documentare in vario modo queste tipologie di tracce e riferirle a chi condurrà l’indagine.

Se vi fossero tracce a rischio di deterioramento, come sangue all’aperto in caso di pioggia, o un’impronta di calzatura facilmente calpestabile, è dovere nel primo intervento tutelare e impedire che queste tracce vengano disperse,  pur non  avendone la dimestichezza e la specializzazione per farlo.
Basterà coprire le rispettive tracce e sottoporle immediatamente all’attenzione di chi interverrà successivamente.

Queste attività non sono specifiche di personale specializzato nei rilievi tecnici e repertamento o di personale del RIS. Sono attività che rientrano nei doveri della p.g., ovvero ricercare cose e tracce pertinenti al reato, assicurare le fonti di prova, impedire che si disperdano, conservare lo stato dei luoghi.

Nell’osservare tutte queste cose chi interviene per primo avrà cura comunque di non inquinare e non apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Ricordiamo due ordini di inquinamento possibili da parte dell’operatore sulla scena del crimine. Scolasticamente diversificheremo due tipi di contaminazione: primaria e secondaria.

PRIMARIA: DOVUTA A NEGLIGENZA NON CURANZA DELL’OPERATORE. C’È CHI FUMA, CHI MANGIA, CHI TOCCA OGGETTI CON O SENZA GUANTI, CHI TOSSISCE.
Questa contaminazione assolutamente negativa è al limite del doloso e non può essere concepita e andrebbe punita. Non è lontano dalla realtà vedere a tutt’oggi personale che sulla scena del crimine gira ancora con la sigaretta in bocca !!

SECONDARIA: PIÙ PERICOLOSA PERCHÉ È DOVUTA AL TRASFERIMENTO DI TRACCE  DA  UNA SUPERFICIE ALL’ALTRA O DA UN OGGETTO ALL’ALTRO PER UN ERRATO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI.
Non cambiare guanti, toccare inavvertitamente due oggetti con le stesse pinzette o forbici, etc. Questa contaminazione, subdola e pericolosissima, verificatasi in casi reali, ha reso inutilizzabili alcune prove portate in dibattimento.
Questo per dire a chi interviene per primo sulla scena del crimine che è comunque facile contaminare e pertanto un minimo di dispositivi di protezione individuali (quali guanti d’ordinanza e mascherina) è sempre meglio indossarli.

Da ricordare anche che si può intervenire in tre diversi tipi di situazioni :


1.    evento sulla scena del crimine ancora in atto (priorità alle operazioni di polizia, incolumità);


2.    evento sulla scena del crimine terminato (paziente chiaramente deceduto- tempo a disposizione):
•    constatazione del decesso;
•    minima alterazione ambiente e tracce ed attenta osservazione della scena del crimine;
•    indossare DPI;
•    memorizzare la scena (foto-video) ;
•    isolare la scena;
•    evitare inquinamenti;
•    proteggere le mani della vittima;
•    compilare relazione dell’accaduto (scheda) ;
•    no all’ispezione cadaverica: questo è compito che spetta solo al medico legale e non al soccorritore;


3.    evento su una scena non riconosciuta come scena del crimine (ricerca di segni sospetti di un evento criminoso per evitare compromissione tracce) I fattori sospetti possibili di una scena del crimine:
•    tipo di lesioni rinvenute;
•    eccessivo disordine dell’ambiente;
•    presenza di armi da fuoco o da taglio;
•   posizione della vittima non compatibile con la causa della morte o della lesione (suicidio senza arma, ferite lacero contuse senza sangue, rivoli di sangue contro forza di gravità, BPA ingannevole) ;
•    presenza di materiale biologico sotto le unghie;
•    presenza di tracce sulle vie di fuga;
•    segni di colluttazione;
•    testimonianze.

Ma affrontiamo sistematicamente, come se avessimo una check list, le cose da fare e da non fare al primo accesso.

•    osservare con attenzione il luogo del fatto;
•    avvicinarsi in sicurezza valutando i rischi;
•    richiedere eventualmente supporto;
•    dare assistenza ai feriti;
•    accertare quanto segnalato;
•    descrivere alla Centrale operativa quanto constatato per attivare altro personale;
•    individuare l’area d’interesse da proteggere;
•    individuare le vie di accesso e fuga;
•    delimitare l’area d’interesse;
•    identificare tutti i presenti;
•    interdire l’accesso a persone non autorizzate;
•    tenere in considerazione elementi labili;
•    considerare testimoni e segnalazioni;
•    non fare allontanare i testimoni;
•    documentare l’area di interesse (3d ed ogni traccia);
•    evitare di modificare l’area d’interesse;
•    impedire inquinamenti e contaminazioni;
•    fare attenzione a mezzi offensivi;
•    documentare ogni modificazione originaria;
•    non manipolare apparecchiature tecnologiche presenti;
•    individuare la presenza di telecamere;
•    evitare il rilascio di dichiarazioni e notizie alla stampa.

Queste regole generali e particolari di primo accesso ed intervento che fanno parte delle prime attivita' di polizia giudiziaria, valgono per ogni tipo di reato e ci derivano dal codice di procedura penale, e sono richiamate anche :

  • dalla circolare del Comando generale e dalle linee guida internazionali;

Art. 55.
Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 347.
Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 348.
Assicurazione delle fonti di prova.

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. (1)
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 349.
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 354.
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

differenza tra RILIEVO e ACCERTAMENTO

Ciò premesso, spostando l’attenzione sulla “qualificazione giuridica” di questi accertamenti, si sottolinea che l’art. 349/2° cpp stabilisce che, per l’identificazione dell’indagato, la Polizia Giudiziaria possa eseguire “rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti”; mentre l’art. 354 cpp prevede che, nel curare la conservazione di cose o tracce pertinenti al reato, ovvero per evitare modificazioni dello stato dei luoghi, gli Ufficiali di PG possano procedere – in ipotesi di urgenza – ad “accertamenti o rilievi” su luoghi, cose o persone.
Analoga ambiguità terminologica è presente nella disciplina dell’attività del PM, dato che l’art. 359 cpp gli riconosce la facoltà di nominare consulenti tecnici laddove intenda procedere ad “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fonografici”; e che l’art. 360 cpp opera un rinvio al precedente articolo, senza menzionare i “rilievi”, ma dedicando una specifica regolamentazione per i soli “accertamenti tecnici non ripetibili”.
È frutto di elaborazione giurisprudenziale il tentativo di delineare le caratteristiche dei due differenti istituti dell’accertamento e del rilievo; ad oggi può con sufficiente certezza intendersi come :
RILIEVO: un’attività di mera osservazione e descrizione di dati, di individuazione, acquisizione e assicurazione di materiali, non di tipo valutativo; (attività propria della P.G.)
ACCERTAMENTO: attività di elaborazione, valutazione o di giudizio dei dati acquisiti (attività tipica del P.M.).
Pertanto deve ritenersi attività di mero rilievo quella finalizzata all’individuazione ed alla raccolta di un’impronta dattiloscopica o delle tracce dei residui da sparo  (lo STAB),  mentre costituisce attività di accertamento la comparazione tra l’impronta raccolta e le impronte di soggetti sospettati, ovvero il trattamento successivo in laboratorio dei residui da sparo per verificare l’effettiva presenza di tracce di polvere da sparo.
Dal momento che il legislatore ha fatto indistintamente riferimento ai rilievi ed agli accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose o sulle persone nell’art. 354 cpp, l’urgenza che caratterizza tale attività ha indotto la dottrina a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi comunque una funzione essenzialmente descrittiva e preparatoria rispetto alla consulenza tecnica che il PM potrebbe in seguito disporre.
In pratica il rilievo spesso lo si compie senza il contraddittorio, cosa prevista per l’accertamento.
Però tra le due attività non c’è tanta differenza, infatti, tra molte delle attività da noi compiute sulla scena del crimine che il codice definisce come rilievi sono accertamenti, come la maggior parte degli atti irripetibili. Il verbale di sopralluogo è uno di questi, infatti come atto irripetibile, e come tutti i verbali fatti nell’immediatezza sul luogo del crimine, vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento  e costituiscono prova che condizionano tutte le fasi successive del processo penale.
La Corte di Cassazione in proposito ha voluto dare delle direttive in merito, qualificazione rilievi le sotto elencate attività:
•    gli accertamenti compiuti sul numero di telaio;
•    prelievo del materiale biologico in passamontagna per l’estrazione del DNA;
•    i rilievi fonometrici;
•    estrazione dei dati da un archivio informatico;
•    prelievo dei frammenti di polvere da sparo (STUB);
•    accertamenti sulla natura e sui principi attivi delle sostanze stupefacenti;
•    il rilevamento e l’analisi delle impronte dattiloscopiche.
Quindi tali attività non comportano il contraddittorio delle parti di cui all’art.360 c.p.p..

Art. 359-bis.(Accertamenti urgenti disposti dal PM)
Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presunti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articolo 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191.

SISTEMI INFORMATICI

Articolo 352 C.P.P.    Perquisizioni.

1.   Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2.    Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

in conclusione,  sostanzialmente secondo le norme del Codice di Procedura Penale le attività del sopralluogo giudiziario possono riassumersi in tre fasi:

PRIMA FASE: 

CONGELAMENTO DELLA SCENA DEL CRIMINE 

finalizzata ad evitare l’inquinamenti esterni che possono contaminare i luoghi e le cose è una attività di osservazione e di fissazione delle caratteristiche del luogo e delle cose ed è anche la fase di protezione e di assicurazione dello stato dei luoghi dirette a preservare le condizioni del luogo stesso, impedendo che vi possa essere una dispersione o una alterazione o una modificazione di questi luoghi

SECONDA FASE:

- ISPEZIONE  -

Caratterizzata da compimento di attività di tipo specialistico (premesso che il c.p.p. non prevede sopralluogo il termine equivalente è il termine ispezione) che è l’attività orientata a fissare la collocazione spaziale delle tracce e le condizioni in cui si trovano (quindi l’ispezione e la descrizione di quanto percepito e di ricerca di tutte le tracce e di refertazione di quelle asportabili);

 

TERZA FASE:

VEICOLAZIONE DELLE FONTI DI PROVA DELLE DALLA SCENA DEL CRIMINE AL LABORATORIO O ALLA SEGRETERIA DEL P.M.

(la regola prevede che il corpo di reato o le cose pertinenti al reato, oggetto di sequestro vanno depositate in Procura)
Quest’ultima fase e quella della ricostruzione criminodinamica nella quale posso iniziare ad intervenire le garanzie della difesa.

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