LE MOLESTIE SESSUALI 

Sono regolate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

Per molestie sessuali si intendono tutti quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti  ed  espressioni  basati  sul sesso, 
che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro e si esprimono attraverso atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non, commenti o condotte
condotte vessatorie, persecutorie, opprimenti non accettati. Pressioni o proposte insistenti, rilievi sprezzanti ed umilianti, insulti con riferimento al sesso.
Fatti che producono nell'ambiente di lavoro un clima insopportabile che non solo offendono la persona ma minano le proprie capacità, condizionano l'efficienza
sul lavoro, ledono il diritto al lavoro ed alla salute. Creano discriminazioni ed offendono la dignità .
 
Spesso sono accompagnate da minacce o ricatti espliciti o impliciti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione allo svolgimento, a favoritismi,
ai percorsi di carriera ed al licenziamento dal rapporto di lavoro.

Possono definirsi molestie sessuali:

  • le richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite, in cambio di qualcosa, ad esempio:
    • offrendo una promozione o di un aumento di stipendio sul lavoro,
    • minacce minacce di licenziamento o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
  • l'adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
  • gli apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi;
  • le richieste di appuntamenti romantici;
  • l'uso di un linguaggio rude e insultante o espressione di commenti che considerano ragazze, donne, ragazzi o uomini in modi stereotipati;
  • le ingiurie personali connesse all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona;
  • i commenti relativi all’aspetto fisico di una persona (ad esempio legati al fatto che la persona sia più o meno attraente);
  • le affermazioni o atti legati al fatto che non si ritiene che la persona rientri nelle categorie sessuali stereotipate;
  • l'invio o condivisione di materiale pornografico, fotografie a contenuto sessuale, graffiti o altre immagini erotiche (compreso l’invio online);
  • il racconto di barzellette a sfondo sessuale;
  • il vanto delle proprie prestazioni sessuali; 
  • la commissione di atti di bullismo basati su sesso o genere;
  • la diffusione di voci o pettegolezzi di natura sessuale su determinate persone (anche online).

 

Art.26 del Codice delle pari opportunità o

Decreto Legislativo 11/04/2006 n.198 

Esempio di codice di Comportamento

La Prova

art.40 del Codice delle pari opportunità

 

Sanzioni

art.41 del Codice delle pari opportunità

 come comportarsi

figura del consigliere di fiducia

Sentenze di Cassazione:

Nr. 23286 del 15/11/2016

Nr. 7097 del 22/03/2018

 

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