MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Norme in materia di ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

 

ART.349 3° comma, Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

Con la modifica apportata al comma 3 dell'art. 349 c.p.p. viene previsto che quando la polizia giudiziaria procede alla identificazione di una persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, oltre che invitarlo a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni degli atti nel procedimento penale lo invita altresì a indicare:

  • il recapito della casa di abitazione,
  • il recapito del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa,
  • il recapito dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,
  • i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa del Governo, si tratta di una disposizione diretta a velocizzare l’iter processuale, puntando allo snellimento degli adempimenti degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che potranno evadere le notifiche reperendo l’imputato nei luoghi indicati e avvertendolo dell’avvenuta notifica a persona diversa, attraverso avviso di cortesia effettuato per posta elettronica certificata o anche telefonico.

Art. 350 c.p.p. comma 4-bis Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

La novella inserisce il nuovo comma 4-bis nell'art. 350 c.p.p. che prevede che la polizia giudiziaria possa richiedere al pubblico ministero, previo consenso dell'indagato non sottoposto a una misura precautelare e del suo difensore (si badi bene che entrambi i soggetti devono acconsentire), di autorizzare lo svolgimento a distanza dell'atto di assunzione di sommarie informazioni utili per le investigazioni.

Giusta l'art. 133-ter c.p.p. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) inserito con la novella in esame, il pubblico ministero autorizza che l'atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza con decreto motivato da notificare o comunicare alle parti unitamente al provvedimento che ne fissa la data e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data prevista.

Art.351 c.p.p. comma 1-quater  - Altre sommarie informazioni – registrazione audio dell'escussione

Viene previsto dal nuovo comma 1-quater dell'art. 351 c.p.p. che quando la P.G. assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini o da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza) deve sempre avvisare la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha il diritto di ottenere, se ne fa richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. L'audioregistrazione potrà non avere luogo soltanto per motivi contingenti di indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Art. 352 c.p.p. comma 4 - PERQUISIZIONI

Al comma 4 dell'art. 352 c.p.p. con la sostituzione del secondo periodo, viene ora previsto che il pubblico ministero del luogo ove la perquisizione è stata eseguita, dopo aver ricevuto senza ritardo e comunque entro il termine delle 48 ore il verbale delle operazioni compiute, decide nelle 48 ore successive sulla convalida dell'atto con decreto motivato. La novità consiste nella forma dell'atto di controllo (il decreto) e nella motivazione esplicita della decisione, in pratica il p.m. decide sulla legittimità dell'atto verificando la sussistenza dei presupposti di legge, in assenza dei quali può definirsi affatto "arbitraria" l’ingerenza nella libertà personale del soggetto nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita. Viene aggiunto un capoverso finale che prevede che sia la persona indagata sia la persona che ha subìto la perquisizione personale e/o locale (qualora non si tratti della stessa persona) entro 10 giorni dalla data di conoscenza del decreto di convalida possono proporre opposizione innanzi al G.I.P. avverso l'anzidetto decreto. Il giudice decide con procedimento

in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) e accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Il legislatore delegato ha ritenuto che non fosse necessario fare espressa menzione, nel testo della norma, al fatto che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, la persona sottoposta alle indagini che non sia anche il destinatario diretto della perquisizione (o delle relative attività esecutive) potrà fare ricorso a esso soltanto allorquando sussista un proprio interesse concreto a farne valere l’illegittimità, in quanto requisito di natura generale già previsto dall'art. 568, co. 4, c.p.p. che recita: «Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.»

È stata inoltre prevista una clausola di riserva: l'opposizione alla convalida dell'atto di perquisizione personale e/o locale (domiciliare o non domiciliare) non è ammessa nel caso in cui sia seguito un sequestro, posto che in tal caso è già previsto dal codice di rito il diritto al ricorso per riesame.

Art. 357 c.p.p. DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L'articolo 357 c.p.p. è stato integrato con tre nuovi commi. Va premesso che l'art. 357 anzidetto e l'art. 115 disp. att. c.p.p. prevedono come regola generale che di tutte le attività di indagine svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova, venga redatta dall'ufficiale o dall'agente di P.G. la relativa annotazione. Il comma 2 dell'art. 357 cit. prevede altresì come regola speciale che per determinati atti, ivi espressamente elencati, venga invece (obbligatoriamente) redatto processo verbale nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373 che a sua volta rinvia anche al titolo III (documentazione degli atti) del libro II (atti) del codice di rito.

Il comma 3-bis di nuovo conio dispone che in aggiunta alla documentazione cartacea delle informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini o da altra persona ex art. 351 c.p.p. la P.G. procede altresì mediante registrazione audio con strumenti tecnici idonei, salvo che via sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,

 quando:

  • ne faccia richiesta la persona informata sui fatti oppure
  • quando le indagini riguardano uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), ossia:
  1. 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 422 (strage) del codice penale; artt. 291-ter (contrabbando di T.L.E.), limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di T.L.E.) comma 4, del d.P.R. n. 43/1973;
  2. delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575 (omicidio), 628, terzo comma (rapina aggravata), 629, secondo comma (estorsione aggravata), e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale;
  3.  delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose;
  4.  delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (ricostituzione di associazioni sovversive), e 306 (banda armata), secondo comma, del codice penale;
  5.  delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3°, della legge n. 110/1975;
  6. delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti);
  7. delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) delitti previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis (prostituzione minorile), primo comma, 600 ter (pornografia minorile), primo e secondo comma, 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale) nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) Il successivo comma 3-ter prevede una disciplina speciale in alcuni di casi di particolare delicatezza, ovvero quando si tratti di escutere
    • un minorenne,
    • una persona inferma di mente,
    • una persona in condizioni di particolare vulnerabilità;

in questo caso è previsto un obbligo, a pena di inutilizzabilità, di documentare integralmente le dichiarazioni mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

La registrazione audiovisiva è particolarmente utile e opportuna nei casi in cui vi sia l’esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione.

Lo stesso criterio è stato adottato, mutatis mutandis, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2-quater) e per quelle assunte dal professionista nell’ambito delle indagini difensive (art. 391- ter, comma 3-ter).

Trascrizione. Il nuovo comma 3-quater dispone che, Trascrizione anche al fine di evitare inutili aggravi, venga effettuata la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica solo se assolutamente indispensabile e se la può fare la polizia giudiziaria.

Art.370 c.p.p. - ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI DEL PUBBLICO MINISTERO

Modificato l'art. 370 c.p.p. che ribadisce il ruolo del P.M. quale dominus dell'attività di indagine, sancendo il principio del compimento personale della medesima, ma con la possibilità di delegare la P.G. per il compimento di tale attività o di atti specificamente indicati. La novella introduce l’interrogatorio a distanza dell’indagato, anche delegato. Il nuovo comma 1-bis stabilisce che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. Le modifiche ai commi successivi sono di raccordo con quella qui sopra esaminata.

Art.373 c.p.p.  - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI.

La novella con i nuovi commi inseriti nell'art. 373 c.p.p. riproduce pressoché le stesse norme previste per l'art. 357 c.p.p.

  • Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
  • Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
  • Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
  • La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2- ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero

  

Norme in materia di ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Art. 386 c.p.p. - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

All'elenco dei diritti e facoltà da consegnare per iscritto alla persona in stato di arresto o fermo di indiziato di delitto è stata aggiunta la lettera seguente: i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce che la suddetta comunicazione scritta sia allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

Art. 391 c.p.p. - Udienza di convalida

L'art. 391 disciplina l'udienza di convalida della misura precautelare eseguita dalla polizia giudiziaria. Le novità sul processo telematico hanno imposto anche la modifica del comma 1. L'udienza di convalida per espressa previsione normativa si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessario del difensore della persona arrestata o sottoposta a fermo ex art. 384 c.p.p.. Il periodo aggiunto al primo comma prevede che «quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.»

 

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO

La legge n. 134/2021 ha delegato al Governo il compito di «prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.» In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, la novella individua quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale quella digitale.

L'articolo 110 del codice di rito è stato sostituito integralmente. La rubrica dell'articolo previgente era "Sottoscrizione degli atti"; le norme sulla sottoscrizione sono ora inserite nel successivo articolo 111.

Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico. La disposizione non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in tale forma.

Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica a cura dell’ufficio che li ha formati o ricevuti.

La definizione di documento informatico e di documento analogico si rinviene nel CAD (codice amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005) nei seguenti termini:

  • "documento informatico" è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • "documento analogico" è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; inoltre
  • "copia informatica di documento analogico" è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Modificato significativamente l’articolo 111 c.p.p., adattando la disciplina della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale. In tale ottica, come si evince anche dalla modifica della rubrica, si è inteso dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico.

Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dalla norma previgente, da ritenersi ora operante sia per l’atto analogico sia per quello informatico: quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

Più nel dettaglio, si introduce (al comma 2-bis) la nuova disciplina della sottoscrizione dell’atto informatico, anche qui (come nell’articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, secondo la tecnica redazionale seguita per tutte le principali disposizioni relative al nuovo processo telematico. Infine i commi 2-ter e 2-quater disciplinano la sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento analogico; la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall’art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico; l'ipotesi in cui il firmatario non sia in grado di scrivere.

La novella adegua l'art. 134 c.p.p. con la previsione generale sulla documentazione degli atti includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme di documentazione, in aggiunta a quelle già previste.

 Norme in materia di NOTIFICAZIONI – IL DOMICILIO DIGITALE

Pare opportuno richiamare l'art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».

Il criterio ha trovato attuazione nel contesto della più ampia riformulazione della disciplina delle notificazioni, agli articoli 148 e segg. c.p.p., improntate sulla regola generale della notificazione per via telematica.

Sono stati sostituiti gli articoli 148 (Organi e forme delle notificazioni) e 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo) del codice di rito al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche.

Il comma 6 dell'art. 148 di nuovo conio prevede che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge, in particolare, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire La disponibilità del domicilio digitale, da parte del destinatario, costituisce presupposto indefettibile affinché la notificazione per via telematica assicuri l’avvenuta trasmissione e ricezione.

Il domicilio digitale – così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera n-ter del CAD – è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

In attuazione di quanto previsto dalla legge delega in materia di domicilio del querelante e notificazioni al querelante, al fine di agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, è stato inserito un nuovo articolo 153-bis che dispone, in relazione ai reati perseguibili a querela, l’obbligo per la P.O. dal reato, nell’atto di querela, di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. Per assolvere l’obbligo di dichiarazione di domicilio, il querelante può indicare un indirizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tuttavia, sia per la possibilità di potervi adempiere successivamente, sia perché non sono state previste sanzioni procedimentali per il mancato assolvimento dell'obbligo de quo, la mancata dichiarazione o elezione di domicilio non ha alcuna conseguenza giuridica sull'ammissibilità e la validità della querela.

Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, c.p.p. presso il domicilio dichiarato o eletto.

Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni al querelante sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

Art.90 c.p.p.  - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Dopo il comma 1 dell'art. 90 c.p.p. è stato inserito il comma 1-bis che recita: «La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»

Il successivo articolo 90-bis, comma 1, lett. a-bis) prevede tuttavia che per i reati perseguibili a querela, se questa è stata presentata o comunque proposta, non è una facoltà bensì un obbligo la dichiarazione o l'elezione di domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. L'atto può tuttavia essere anche successivo alla presentazione della querela.

Art. 90-bis c.p.p. Informazioni alla persona offesa

Con la modifica del comma 1, al fine assicurare alla persona offesa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento, viene ampliato l'elenco delle informazioni che le devono essere fornite, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Oltre a quelle già previste dal comma citato vanno date alla vittima informazioni in merito:

  • a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»
  • a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
  • a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
  • a-quinquies ) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o

inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Inoltre si prevede che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (nuova lett. p-bis) e che l’ammissione a programmi di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela (nuova lett. p-ter)

Art. 90-bis.1 c.p.p.

La vittima del reato sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (vedasi lett. p-bis aggiunta all'art. 90-bis c.p.p.)

Definizioni ex art. 42 d.lgs. 150/2022 in esame:

  • Per "giustizia riparativa" si intende ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;
  • Per "esito riparativo" si intende qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.
  • Per "vittima del reato" si intende la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Notificazioni all'imputato

La novella modifica gli articoli 156 (estendendo la disciplina prevista per la prima notificazione all’imputato detenuto anche alle successive) e 157 (riguardo alla disciplina relativa alla prima notificazione all'imputato non detenuto). Con gli articoli 157-bis e 157- ter di nuovo conio, introduce una nuova disciplina per le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima e per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio. Fatte salve le eccezioni degli atti introduttivi del giudizio (vale a dire per l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio e del decreto penale di condanna) la regola generale è che le notificazioni successive alla prima vengano effettuate al difensore nominato di fiducia o d’ufficio, quindi in forma telematica secondo quanto previsto dalla nuova disciplina di carattere generale di cui all’art. 148 c.p.p.

L'art. 156 c.p.p. (Notificazioni all'imputato detenuto) viene modificato prevedendo espressamente che all'imputato detenuto anche le notificazioni successive alla prima siano sempre eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione. Viene inoltre previsto che all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari le notificazioni siano sempre (quindi anche quelle successive alla prima) eseguite a norma dell'art. 157 (come per l'imputato non detenuto) con esclusione delle modalità telematiche di cui all’articolo 148.

Radicalmente modificato è risultato l'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Le norme di questo articolo disciplinano tutti i casi in cui non sia possibile consegnare il documento nelle mani del destinatario.

il nuovo articolo 157-bis disciplina, in ogni stato e grado del procedimento, disciplina le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio e del decreto penale di condanna), prevedendo che siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

La notifica all’imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio, in virtù del nuovo art. 157-ter sono invece effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.

La norma prevede inoltre i casi in cui la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 

Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

La novella interviene in modo significativo anche sull’articolo 161 del codice di procedura penale. Il nuovo comma 01 inserito prima del comma 1 prevede una disposizione specifica per la polizia giudiziaria. Nel primo atto compiuto con l’intervento del soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, la P.G. lo avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio (e precisamente l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; la citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna) verranno eseguite mediante consegna al difensore (di fiducia o eventualmente nominato d’ufficio).

Prima della riforma era prassi che nel verbale di dichiarazione o elezione di domicilio dell'indagato la polizia giudiziaria indicasse le norme di legge che riteneva fossero state violate, la data e il luogo del fatto di reato e l’autorità giudiziaria procedente; questa attività è ora espressamente prevista dal nuovo comma 01.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini va altresì avvertita che ha l’onere di indicare al proprio difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successiva variazione. Anche in questo intervento si rinviene la volontà di responsabilizzare il difensore e l’indagato in relazione alle attività di notifica degli atti, considerato che sarà onere dei medesimi soggetti dimostrare di non aver avuto conoscenza degli atti loro destinati per evitare le conseguenze di celebrazione del processo dovute alla loro assenza.

Il nuovo comma 1, come nel testo previgente, è invece rivolto oltre che alla polizia giudiziaria, anche al giudice e al pubblico ministero. Nel primo atto compiuto con l’intervento dell'indagato o dell’imputato non detenuti o internati, l'indagato o l'imputato deve essere invitato a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni, non più di qualsiasi atto del procedimento come anteriormente alla riforma, bensì, coerentemente con il disposto del comma 01, degli atti introduttivi del giudizio (che come nel comma 01 sono espressamente elencati: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; la citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna).

L'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio limitatamente ai summenzionati atti introduttivi del giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1, per l'imputato detenuto, viene poi ribadita dall'art. 164 c.p.p.

A tal fine l'indagato o l'imputato è avvisato che potrà

  • dichiarare come domicilio uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1, c.p.p. ossia la casa di abitazione oppure il luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa;
  • oppure dichiarare un domicilio digitale, indicando un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
  • o in alternativa eleggere domicilio in un luogo diverso da quelli indicati nell’art. 157, comma 1, c.p.p. (e in questo caso è utile ricordare che la parte deve fornire le generalità del domiciliatario ex art. 62 disp. att. c.p.p.). In ogni caso, ancorché non espressamente previsto nella norma, il domicilio può essere eletto soltanto nel territorio dello Stato e di conseguenza non può essere eletto presso una sede diplomatica o consolare.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono altresì avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio. Come specifica anche la rubrica dell'art. 161 oltre al domicilio dichiarato o eletto, è quindi previsto anche il domicilio (per legge) determinato presso il difensore. La norma è ripresa più ampiamente nel successivo comma 4: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»

Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 del medesimo art. 161 è fatta menzione nel relativo verbale (comma 1-bis). Qui siamo in presenza di un difetto di coordinamento in quanto il comma 2 dell'art. 161 è stato abrogato dall'art. 98 del decreto. Qualora l'indagato o l'imputato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore (di fiducia o nominato d'ufficio) questi va immediatamente avvisato dell'avvenuta domiciliazione (comma 4-bis). Non sono indicate le modalità di informazione. Peraltro se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, l'immediato contatto con l'avvocato è altresì finalizzato a ricevere il consenso o il rifiuto alla domiciliazione presso di lui.

 

Art. 162 c.p.p. - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

La modifica del comma 1 introduce anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis c.p.p., tra le modalità alternative (dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore) con le quali l’imputato deve comunicare all’autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio e ogni loro mutamento.

Viene poi integrato il comma 4-bis (che era stato aggiunto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 103 del 2017) che dispone che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Il periodo aggiunto prevede un obbligo per il difensore d'ufficio che non ha prestato l'assenso all'elezione di domicilio presso di lui di attestare l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Resta in capo alla polizia giudiziaria, se l'indagato ha manifestato la volontà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio per le notificazioni degli atti del procedimento previsti dalla legge, il dovere di contattare immediatamente il legale per acquisire l'assenso o il rifiuto alla domiciliazione. A tal fine, quando si procede ex art. 97 c.p.p. mediante sito web https://www.centronominedifese.it alla nomina si dovrà da subito apporre il segno di spunta nel riquadro relativo alla richiesta di domiciliazione; in tal caso il difensore verrà immediatamente informato via e-mail dal sistema telematico della scelta operata dall'assistito anche nel caso in cui non sia stata possibile la comunicazione telefonica.

In caso di mancata acquisizione dell'assenso alla domiciliazione da parte del difensore d’ufficio, per esplicita dichiarazione o per irreperibilità dello stesso, la persona indagata dovrà essere informata che la scelta operata non ha avuto effetto e invitata di nuovo a dichiarare o eleggere domicilio.

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA.

L’articolo 23 del decreto modifica le norme sulla disciplina relativa all’udienza preliminare. Per quanto attiene all’attività della polizia giudiziaria, è stato sostituito integralmente l’art.420-quater c.p.p. che ante riforma conteneva la disciplina della sospensione del processo per assenza dell’imputato, con la nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. In particolare viene previsto al comma 3 che con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine di prescrizione previsto dall’art. 159, ultimo capoverso, c.p. la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

Viene inoltre sostituito integralmente l’art. 420-quinquies, ora rubricato “Atti urgenti”, con il quale si dispone che in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e ne dà avviso al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

Con l’inserimento del nuovo articolo 420-sexies viene disciplinata la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo nel caso la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere sia stata rintracciata. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere, la polizia giudiziaria deve notificarle la sentenza e darle avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’art. 420- quater, comma 4, lettera b) , nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La polizia giudiziaria inoltre ha il dovere di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 161 c.p.p. e nomina un difensore d’ufficio, qualora la persona rintracciata risulti priva del difensore di fiducia. In ogni caso, la persona rintracciata va avvisata che al difensore sarà notificato l’avviso della data di udienza.

Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale e trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il predetto verbale.

A CURA DI BRUNO MALUSARDI

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